/ Emanuele GRECO Mercoledì, 22 febbraio 2017
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016, è utilizzabile per le sole operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017.
Lo ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, specificando, tra l’altro, che per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere ancora utilizzato il vecchio modello.
Viceversa, per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° marzo, dovrà di fatto essere ripresentata la dichiarazione d’intento secondo il nuovo modello, a meno che, in quella già presentata, i campi 3 e 4 (“operazioni comprese nel periodo da ... a ...”) risultino non compilati. Saranno, quindi, ancora valide la sole dichiarazioni, presentate prima del 28 febbraio, riferite a un’unica operazione o a un determinato ammontare, mentre non lo saranno più quelle relative, per esempio, alle “operazioni comprese nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”.
Il modello approvato il 2 dicembre 2016, infatti, non consente più l’indicazione dell’importo complessivo degli acquisti che si intendono effettuare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, proprio per il venir meno dei menzionati campi 3 e 4 nel frontespizio del modello.
Ciò impone ai soggetti esportatori abituali di indicare, al momento di presentazione della lettera di intento (dunque, prima del 1° marzo 2017), l’ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1 del frontespizio) o, quanto meno, per ciascun fornitore (campo 2).
La difficoltà di determinare con anticipo l’entità del plafond da “spendere” nel corso dell’anno per ciascuna controparte ha portato gli operatori del settore a formulare diverse richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate cui è stato dato seguito.
In primo luogo, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10391, l’Agenzia ha riconosciuto che, nel campo 2 della lettera d’intento (“operazioni fino a concorrenza di euro...”), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore (il medesimo approccio è stato adottato per le lettere d’intento in Dogana, con risoluzione n. 38/2015).
Quindi, con le risposte fornite in data 7 febbraio 2017, l’Agenzia ha specificato che saranno accettate anche dichiarazioni di intento che, nel loro complesso, superano l’ammontare complessivo del plafond disponibile senza che vi sia alcun tipo di conseguenza.
Naturalmente, potranno essere effettuati acquisti solo fino a concorrenza del plafond disponibile, come impone l’art. 8 comma 2 del DPR 633/72, dovendosi guardare agli acquisti effettivamente realizzati senza applicazione dell’IVA e non a quanto dichiarato nella lettera d’intento.
Il fornitore deve verificare i limiti di fatturazione senza IVA
Gli effetti della nuova disciplina, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono che:
- la stima del plafond da parte dell’esportatore abituale potrà essere sovrabbondante rispetto agli acquisti che si presume di porre in essere, fermo restando che, qualora si intendano effettuare acquisti per un importo superiore a quanto indicato nella lettera d’intento, basterà produrne una nuova;
- l’esportatore abituale, oltre all’abituale monitoraggio circa l’utilizzo del plafond da parte dei propri fornitori nel loro complesso, dovrà ora controllare gli importi utilizzati con riguardo ad ogni singolo fornitore;
- per il fornitore, come indicato nella stessa risoluzione n. 120/2016, “particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza IVA”, valutando che le operazioni in regime di non imponibilità che si accinge a effettuare non eccedano quanto indicato nelle lettere d’intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità può ritenersi a lui imputabile nel caso in cui accidentalmente venga superata la capienza del plafond di una delle controparti.
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016, è utilizzabile per le sole operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017.
Lo ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, specificando, tra l’altro, che per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere ancora utilizzato il vecchio modello.
Viceversa, per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° marzo, dovrà di fatto essere ripresentata la dichiarazione d’intento secondo il nuovo modello, a meno che, in quella già presentata, i campi 3 e 4 (“operazioni comprese nel periodo da ... a ...”) risultino non compilati. Saranno, quindi, ancora valide la sole dichiarazioni, presentate prima del 28 febbraio, riferite a un’unica operazione o a un determinato ammontare, mentre non lo saranno più quelle relative, per esempio, alle “operazioni comprese nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”.
Il modello approvato il 2 dicembre 2016, infatti, non consente più l’indicazione dell’importo complessivo degli acquisti che si intendono effettuare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, proprio per il venir meno dei menzionati campi 3 e 4 nel frontespizio del modello.
Ciò impone ai soggetti esportatori abituali di indicare, al momento di presentazione della lettera di intento (dunque, prima del 1° marzo 2017), l’ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1 del frontespizio) o, quanto meno, per ciascun fornitore (campo 2).
La difficoltà di determinare con anticipo l’entità del plafond da “spendere” nel corso dell’anno per ciascuna controparte ha portato gli operatori del settore a formulare diverse richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate cui è stato dato seguito.
In primo luogo, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10391, l’Agenzia ha riconosciuto che, nel campo 2 della lettera d’intento (“operazioni fino a concorrenza di euro...”), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore (il medesimo approccio è stato adottato per le lettere d’intento in Dogana, con risoluzione n. 38/2015).
Quindi, con le risposte fornite in data 7 febbraio 2017, l’Agenzia ha specificato che saranno accettate anche dichiarazioni di intento che, nel loro complesso, superano l’ammontare complessivo del plafond disponibile senza che vi sia alcun tipo di conseguenza.
Naturalmente, potranno essere effettuati acquisti solo fino a concorrenza del plafond disponibile, come impone l’art. 8 comma 2 del DPR 633/72, dovendosi guardare agli acquisti effettivamente realizzati senza applicazione dell’IVA e non a quanto dichiarato nella lettera d’intento.
Il fornitore deve verificare i limiti di fatturazione senza IVA
Gli effetti della nuova disciplina, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono che:
- la stima del plafond da parte dell’esportatore abituale potrà essere sovrabbondante rispetto agli acquisti che si presume di porre in essere, fermo restando che, qualora si intendano effettuare acquisti per un importo superiore a quanto indicato nella lettera d’intento, basterà produrne una nuova;
- l’esportatore abituale, oltre all’abituale monitoraggio circa l’utilizzo del plafond da parte dei propri fornitori nel loro complesso, dovrà ora controllare gli importi utilizzati con riguardo ad ogni singolo fornitore;
- per il fornitore, come indicato nella stessa risoluzione n. 120/2016, “particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza IVA”, valutando che le operazioni in regime di non imponibilità che si accinge a effettuare non eccedano quanto indicato nelle lettere d’intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità può ritenersi a lui imputabile nel caso in cui accidentalmente venga superata la capienza del plafond di una delle controparti.