/ REDAZIONE Sabato, 22 aprile 2017
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri sul proprio sito il decreto del 14 aprile 2017, che riguarda l’aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Tale aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone.
Il provvedimento ministeriale che è stato approvato, quindi, consente di determinare il valore di detti fabbricati così come previsto dall’art. 5 comma 3 del DLgs. n. 504/1992, applicabile all’IMU per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Tali coefficienti si applicano anche per la TASI dovuta per l’anno 2017, dato che il comma 675 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che la base imponibile è la stessa prevista per l’IMU.
Pertanto, in attuazione dell’art. 5 comma 3 del citato DLgs. n. 504/92, il DM in questione approva i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell’IMU e della TASI, dovuti per l’anno 2017, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:
- classificabili nel gruppo catastale “D”;
- non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.
Per detti fabbricati, inoltre, la base imponibile è determinata:
- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti (che sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze);
- fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Approvato il coefficiente per l’anno 2017
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i seguenti coefficienti di aggiornamento:
per l’anno 2017 = 1,01; per l’anno 2016 = 1,01; per l’anno 2015 = 1,01; per l’anno 2014 = 1,01; per l’anno 2013 = 1,02; per l’anno 2012 = 1,04; per l’anno 2011 = 1,07; per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10; per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18; per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2003 = 1,37; per l’anno 2002 = 1,42; per l’anno 2001 = 1,45; per l’anno 2000 = 1,50; per l’anno 1999 = 1,52; per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,68; per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,77; per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1991 = 1,82; per l’anno 1990 = 1,91; per l’anno 1989 = 1,99; per l’anno 1988 = 2,08; per l’anno 1987 = 2,25; per l’anno 1986 = 2,43; per l’anno 1985 = 2,60; per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 1983 = 2,94; per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12.