/ Antonio PICIOCCHI e Laura MACRELLI Mercoledì, 26 aprile 2017
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Il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Inoltre, i contribuenti dovranno annotare le fatture nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione è esercitato e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo periodo.
Queste, in breve, le novità che impatteranno sugli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972, introdotte dal DL n. 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017 (si veda “Abbreviati i termini per la detrazione IVA” del 25 aprile 2017).
La restrizione del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione, ridotto di ben due anni rispetto a quello previsto dall’art. 19 attualmente vigente, potrebbe trovare una spiegazione se collegata agli obiettivi di lotta all’evasione nel settore dell’IVA che il legislatore ha inteso perseguire attraverso le nuove comunicazioni periodiche introdotte dal DL 193/2016.
La strategia di riduzione del VAT gap fondata sull’incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dai contribuenti, infatti, potrebbe essere resa parzialmente inefficace dalla discrasia, attualmente presente, nei termini di registrazione e, quindi, di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti. Di qui, presumibilmente, la necessità di uniformare i due momenti, evitando che la registrazione delle fatture da parte dell’acquirente in un termine più ampio rispetto a quello concesso al fornitore comporti la sistematica segnalazione di anomalie per puri disallineamenti di “competenza”.
A prescindere dai motivi della modifica, la fissazione di un termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione è possibilità concessa agli Stati membri dalla Direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 179 e 180), purché non sia violato, tra l’altro, il principio di effettività rendendo praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione (sentenza Corte Ue, cause riunite C-95/07 e C-96/07 Ecotrade, punto 46).
Ciò detto, c’è da chiedersi se il nuovo termine “breve” introdotto per detrarre l’IVA si ponga in contrasto con il principio di effettività che pervade la giurisprudenza comunitaria in materia di diritto alla detrazione.
Dubbi su un potenziale contrasto col principio di effettività
Per le operazioni successive all’entrata in vigore della nuova norma, il dubbio potrebbe sussistere, ad esempio, in caso di acquisti effettuati alla fine dell’anno, laddove la fattura del fornitore non pervenga prima della scadenza per presentare la dichiarazione IVA, attualmente 30 aprile, e alla stessa data del 30 aprile non siano ancora decorsi i termini per la regolarizzazione da parte dell’acquirente (art. 6, comma 8 del DLgs. 471/1997).
Inoltre, non sembra accettabile che la novità legislativa possa travolgere negativamente il diritto alla detrazione dell’IVA sorto anteriormente all’entrata in vigore della manovra correttiva ed esercitabile nei termini previsti dalle norme vigenti ratione temporis. È il caso degli acquisti effettuati nel 2015 e nel 2016 per i quali, ad oggi, il diritto alla detrazione dell’imposta – sorto nel momento di effettuazione dell’operazione – può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA da presentare, rispettivamente, il 30 aprile 2018 e il 30 aprile 2019.
Tale conclusione parrebbe supportata anche dai principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento che non consentono alle disposizioni tributarie di avere effetto retroattivo (art. 3 dello Statuto del Contribuente).
Resta comunque il fatto che, con l’entrata in vigore della modifica, i contribuenti dovranno prestare maggiore attenzione ai tempi di ricezione e registrazione delle fatture d’acquisto per non perdere il diritto alla detrazione dell’IVA.
È poi da valutare la possibilità, introdotta dal DL 193/2016, di presentare dichiarazione integrativa “a favore” fino alla scadenza dei termini dell’accertamento, includendo in essa acquisti eventualmente “sfuggiti” nella dichiarazione originaria.
La questione, infatti, va affrontata anche sotto il profilo degli obblighi di registrazione delle fatture nei registri IVA e non senza aver condotto qualche riflessione sull’effetto che si avrebbe sui termini di decadenza del diritto alla detrazione.