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La manovra di primavera pubblicata in GU: le principali novità fiscali

La manovra di primavera pubblicata in GU: le principali novità fiscali
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Art. 1

Estensione split payment

Si prevede l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti:

    alle prestazione rese dai professionisti 
    alle prestazioni rese a tutte le società “controllate” dalla PA. Per la nozione di controllo il riferimento è all’articolo 2359 del codice civile il quale dispone che sono società controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione dal 1° luglio 2017.

Art. 2

Detrazione IVA

Si prevede quale limite massimo per l’esercizio della detrazione  la “dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Art. 3

Indebite compensazioni

Si riduce il limite (da 15.000 a 5.000) al di sopra del quale la compensazione orizzontale  può essere effettuata a patto che la dichiarazione sia munita del visto di conformità. La modifica esplicherà i propri effetti sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e IRAP.

Art. 4

Regime fiscale locazioni brevi

Agli  affitti ad uso transitorio, intesi come contratti di locazione ad uso abitativo aventi una durata non superiore a 30 giorni, stipulati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale, potrà essere applicata, in luogo della tassazione ordinaria, la cedolare secca con l’aliquota del 21% a decorrere dal 1° giugno 2017.

Art. 5 e 6

Accise sui tabacchi e giochi

Per i giochi si fissa il prelievo unico erariale al 19% e le ritenute sulle vincite all’8%. Quest’ultima misura troverà applicazione dal 1° ottobre 2017. Si prevede l’aumento delle accise sui tabacchi.

Art. 7

Rideterminazione ACE

Si prevede che ai fini dell’agevolazione rilevino solo gli incrementi degli ultimi cinque esercizi. Le novità si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Pertanto, nel calcolo della deduzione per il 2017 (Redditi 2018) non si dovrà tener conto  degli accantonamenti di utili e dei conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 9

Aliquote IVA

Si prevede una rimodulazione dell’aumento delle aliquote IVA nel triennio 2018-2020.

La c.d. manovrina interviene sull’aumento delle aliquote IVA prevedendo che:

    l’aliquota IVA ordinaria si attesti al 25% a partire dal 1° gennaio 2018 e al 25,4% (invece che al 25,9%) a partire dal 1° gennaio 2019. Nel 2020 è previsto il ritorno dell’aliquota Iva ordinaria al 25%;
    l’aliquota IVA ridotta si attesti all’11,5% a partire dal 1° gennaio 2018 (invece che al 13%), per poi aumentare di 0,5% nel 2019 e dell’1% nel 2020, attestandosi così sempre al 13%.

Per completezza d’informazione segnaliamo che nel DEF è stato previsto il definitivo annullamento delle clausole di salvaguardia. Il problema è sempre lo stesso: trovare le risorse.

Art. 10

Reclamo e mediazione

Si dispone l’aumento da 20.000 euro a 50.000 euro del valore delle controversie ai fini della mediazione per gli  atti notificati dal 1° gennaio 2018

Art. 11

Rottamazione liti pendenti

Si prevede una “nuova” sorta di rottamazione: possibilità per il contribuente di definire in manire agevolata le controversie tributarie che hanno come controparte l’agenzia delle Entrate. L’espresso riferimento all’Agenzia porta ad escludere quelle contro gli enti locali e l’agente della riscossione. Per aderire all’istituto è necessario che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016.  SI prevede espressamente l’impossibilità di fruire dell’istituto le controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, sia intervenuta una pronuncia definitiva.

Lo sconto riguarda le sanzioni e gli interessi di mora, con esclusione della parte già resasi definitiva.

L’accesso all’istituto è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il 30 settembre 2017, e versare, entro il medesimo termine, l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale. Nel caso si opti per il pagamento rateale le restanti rate dovranno essere pagate a novembr