Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge
/ Barbara ROSSI e Cristina LAVEZZARI Giovedì, 27 aprile 2017
5-7 minuti
In caso di applicazione dell’IVA per rivalsa a un’operazione che, in base al diritto interno dello Stato membro, deve essere assoggettata al meccanismo del reverse charge, all’acquirente non può essere riconosciuto alcun diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta al proprio fornitore, in quanto non dovuta.
Lo stesso potrà tuttavia richiedere alla controparte il rimborso dell’IVA indebitamente fatturatagli o, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile (a causa ad esempio dell’assoggettamento del fornitore a una procedura concorsuale), direttamente all’Autorità fiscale.
Qualora l’imposta sia stata regolarmente versata dal cedente all’Amministrazione finanziaria e il giudice nazionale non ravvisi né perdite di gettito da parte dell’Erario né indizi di frode fiscale, in conformità al principio di proporzionalità, la violazione commessa non dovrebbe venire punita applicando una sanzione proporzionale all’IVA non versata dall’acquirente.
Questi i principi statuiti dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26 aprile 2017, relativa alla causa C-564/15 (Tibor Farkas).
La Corte analizza il caso di un contribuente ungherese che acquista, nell’ambito di una procedura di asta elettronica, organizzata dalle autorità tributarie, un bene mobile (nel caso di specie un hangar mobile) da una srl sottoposta a una procedura concorsuale. La società cedente, per documentare l’operazione, ha emesso una fattura contenente la rivalsa dell’IVA.
Tale procedura non risulta, tuttavia, essere conforme alle norme del diritto interno ungherese che, nel recepire le disposizioni comunitarie (e segnatamente quelle contenute nell’art. 199, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112), prevedono l’assoggettamento al meccanismo del reverse charge delle operazioni di vendita di beni da parte di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale. Questo ha comportato il disconoscimento del rimborso dell’IVA assolta sulla transazione presentato dall’acquirente da parte delle autorità.
Al riguardo, i giudici comunitari, dopo aver osservato che le disposizioni della direttiva prevedono l’applicazione del reverse charge in caso di cedente sottoposto a procedure concorsuali solo alle operazioni di compravendita di beni immobili e non anche di beni mobili (come invece contemplato nel diritto ungherese che, pertanto, va oltre il dettato della norma comunitaria) hanno chiarito quanto segue:
- l’emissione, nel caso di specie, di una fattura con addebito dell’IVA, anziché in applicazione del meccanismo del reverse charge (e quindi con la dicitura “inversione contabile”) ha avuto quale conseguenza il mancato rispetto di un obbligo sostanziale di tale regime, ossia la corresponsione dell’imposta da parte dell’acquirente direttamente alle Autorità fiscali;
- il diritto alla detrazione spetta solo in relazione alle imposte dovute, ossia alle imposte corrispondenti a una transazione regolarmente assoggettata a IVA o versate perché dovute (come confermato anche nella causa C-424/12, Fatorie);
- nel caso di specie, l’IVA addebitata in fattura dal cedente all’acquirente e da quest’ultimo pagatagli non era dovuta, in quanto l’operazione avrebbe dovuto essere assoggettata al meccanismo del reverse charge. All’acquirente non spetta pertanto alcun diritto a detrarre l’IVA indebitamente assolta;
- l’acquirente conserva, tuttavia, il diritto di ottenere il rimborso dal venditore dell’IVA allo stesso impropriamente versata, secondo i meccanismi previsti da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e neutralità e di effettività, in assenza di una specifica regolamentazione a livello comunitario di tali istituti.
La Corte afferma altresì che, qualora, come potrebbe accadere in caso di insolvenza del venditore, il rimborso all’acquirente dell’IVA – regolarmente versata dal cedente all’Erario – dovesse configurarsi come impossibile o eccessivamente difficile, l’acquirente sarebbe legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata direttamente alle Autorità fiscali, in applicazione dei principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità.
L’applicazione di tale ultimo principio comporta inoltre che, in assenza di danno erariale e di indizi di frode fiscale, il non corretto versamento dell’IVA, effettuato dal venditore anziché dall’acquirente, non può essere punito in capo a quest’ultimo con applicazione di una sanzione proporzionale (nel caso di specie pari al 50%) dell’IVA non regolarmente versata. Le sanzioni, difatti, vanno irrogate dai singoli Stati membri (in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni) nel rispetto del citato principio di proporzionalità, in modo tale da non eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode.
Pertanto, se sulla base delle circostanze di fatto risulta che non vi è stata alcuna perdita di gettito né alcun fine di frode, il mancato versamento dell’IVA in capo all’acquirente integra un illecito amministrativo non punibile con una sanzione proporzionale all’imposta irregolarmente assolta.
/ Barbara ROSSI e Cristina LAVEZZARI Giovedì, 27 aprile 2017
5-7 minuti
In caso di applicazione dell’IVA per rivalsa a un’operazione che, in base al diritto interno dello Stato membro, deve essere assoggettata al meccanismo del reverse charge, all’acquirente non può essere riconosciuto alcun diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta al proprio fornitore, in quanto non dovuta.
Lo stesso potrà tuttavia richiedere alla controparte il rimborso dell’IVA indebitamente fatturatagli o, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile (a causa ad esempio dell’assoggettamento del fornitore a una procedura concorsuale), direttamente all’Autorità fiscale.
Qualora l’imposta sia stata regolarmente versata dal cedente all’Amministrazione finanziaria e il giudice nazionale non ravvisi né perdite di gettito da parte dell’Erario né indizi di frode fiscale, in conformità al principio di proporzionalità, la violazione commessa non dovrebbe venire punita applicando una sanzione proporzionale all’IVA non versata dall’acquirente.
Questi i principi statuiti dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26 aprile 2017, relativa alla causa C-564/15 (Tibor Farkas).
La Corte analizza il caso di un contribuente ungherese che acquista, nell’ambito di una procedura di asta elettronica, organizzata dalle autorità tributarie, un bene mobile (nel caso di specie un hangar mobile) da una srl sottoposta a una procedura concorsuale. La società cedente, per documentare l’operazione, ha emesso una fattura contenente la rivalsa dell’IVA.
Tale procedura non risulta, tuttavia, essere conforme alle norme del diritto interno ungherese che, nel recepire le disposizioni comunitarie (e segnatamente quelle contenute nell’art. 199, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112), prevedono l’assoggettamento al meccanismo del reverse charge delle operazioni di vendita di beni da parte di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale. Questo ha comportato il disconoscimento del rimborso dell’IVA assolta sulla transazione presentato dall’acquirente da parte delle autorità.
Al riguardo, i giudici comunitari, dopo aver osservato che le disposizioni della direttiva prevedono l’applicazione del reverse charge in caso di cedente sottoposto a procedure concorsuali solo alle operazioni di compravendita di beni immobili e non anche di beni mobili (come invece contemplato nel diritto ungherese che, pertanto, va oltre il dettato della norma comunitaria) hanno chiarito quanto segue:
- l’emissione, nel caso di specie, di una fattura con addebito dell’IVA, anziché in applicazione del meccanismo del reverse charge (e quindi con la dicitura “inversione contabile”) ha avuto quale conseguenza il mancato rispetto di un obbligo sostanziale di tale regime, ossia la corresponsione dell’imposta da parte dell’acquirente direttamente alle Autorità fiscali;
- il diritto alla detrazione spetta solo in relazione alle imposte dovute, ossia alle imposte corrispondenti a una transazione regolarmente assoggettata a IVA o versate perché dovute (come confermato anche nella causa C-424/12, Fatorie);
- nel caso di specie, l’IVA addebitata in fattura dal cedente all’acquirente e da quest’ultimo pagatagli non era dovuta, in quanto l’operazione avrebbe dovuto essere assoggettata al meccanismo del reverse charge. All’acquirente non spetta pertanto alcun diritto a detrarre l’IVA indebitamente assolta;
- l’acquirente conserva, tuttavia, il diritto di ottenere il rimborso dal venditore dell’IVA allo stesso impropriamente versata, secondo i meccanismi previsti da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e neutralità e di effettività, in assenza di una specifica regolamentazione a livello comunitario di tali istituti.
La Corte afferma altresì che, qualora, come potrebbe accadere in caso di insolvenza del venditore, il rimborso all’acquirente dell’IVA – regolarmente versata dal cedente all’Erario – dovesse configurarsi come impossibile o eccessivamente difficile, l’acquirente sarebbe legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata direttamente alle Autorità fiscali, in applicazione dei principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità.
L’applicazione di tale ultimo principio comporta inoltre che, in assenza di danno erariale e di indizi di frode fiscale, il non corretto versamento dell’IVA, effettuato dal venditore anziché dall’acquirente, non può essere punito in capo a quest’ultimo con applicazione di una sanzione proporzionale (nel caso di specie pari al 50%) dell’IVA non regolarmente versata. Le sanzioni, difatti, vanno irrogate dai singoli Stati membri (in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni) nel rispetto del citato principio di proporzionalità, in modo tale da non eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode.
Pertanto, se sulla base delle circostanze di fatto risulta che non vi è stata alcuna perdita di gettito né alcun fine di frode, il mancato versamento dell’IVA in capo all’acquirente integra un illecito amministrativo non punibile con una sanzione proporzionale all’imposta irregolarmente assolta.