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Pubblicato il 28-04-2017 alle 02:00 - Autore: Gioacchino De Pasquale - PDF Scende il limite per l’apposizione del visto di conformità
L’art. 3 del DL 50/2017 (c.d. manovra di primavera) prevede regole stringenti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali. Viene inoltre previsto che sarà possibile effettuare la compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo “limite” per l’apposizione del visto di conformità sarà unico sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.
Visto di conformità IVA – Ai fini IVA si riduce il limite (da 15.000 a 5.000) al di sopra del quale la compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (non del Modello IVA TR) può essere effettuata a patto che la dichiarazione sia munita del visto di conformità.
A partire dal 24.04.2017 il quadro per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale è il seguente:
CREDITO IVA - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE – NUOVE REGOLEREGOLE
A) COMPENSAZIONE ≤ € 5.000: può essere effettuata a partire dal 1° giorno successivo:
all’anno solare: per la dichiarazione annuale IVA
con obbligo di utilizzo di F24 telematico
B) COMPENSAZIONE > € 5.000: può essere effettuata
a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (o istanza di compensazione del credito IVA trimestrale)
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline); l’F24 va inviato all’Agenzia almeno 10gg dopo la presentazione della dichiarazione
è subordinata a che la dichiarazione IVA sia munita del “visto di conformità” (la regola non è applicabile alle compensazioni infrannuali)
Per ciò che attiene il rimborso IVA le regole rimangono invariate.
Imposte dirette – Anche per ciò che attiene le imposte dirette si prevede una riduzione del limite (da 15.000 a 5.000) al di sopra del quale la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale può essere effettuata a patto che la dichiarazione sia munita del visto di conformità.
I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ovvero i crediti:
IRPEF, IRES e IRAP derivante dalle rispettive dichiarazioni
da ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770
da imposte sostitutive (es: cedolare secca, IVIE e IVAFE)
da addizionale regionale/comunale (Unico PF) e da maggiorazione IRES (Unico SC)
Per tali crediti, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è correlato all’ammontare di utilizzo dello stesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l’anno successivo.
A tal fine vanno applicati i seguenti criteri:
compensazione preventiva: non vi è alcun obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione vistata (a differenza di quanto previsto per il credito Iva)
autonomia dei crediti: il limite di € 15.000 va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione (es: l’utilizzazione orizzontale del credito Irpef non si cumula né con la compensazione del credito Irap, né con il credito da addizionale Irpef o cedolare secca)
Di seguito le regole in vigore a partire dal 24.04.2017:
IMPOSTE DIRETTE - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE – NUOVE REGOLEREGOLE
A) CREDITO IIDD ≤ € 5.000: può essere effettuata a partire dal 1° giorno successivo:
al periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
B) CREDITO IIDD > € 5.000: la compensazione del credito annuale:
è subordinata a che la dichiarazione annuale sia munita del “visto di conformità”
senza rispetto di alcun termine iniziale per effettuare la compensazione (CM 10/2014 p.to 9.2)
Compensazioni solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – L’altra importante novità riguarda la necessità di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi tipo di compensazione orizzontale, indipendentemente dalla necessità di apposizione del visto o meno.
Si riassume la situazione nella seguente tabella:
Titolari di p. IVA
Non titolari di p.iva
F24 con compensazione a zero
Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate
Titolari di p. IVA
F24 con compensazione a saldo positivo
Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate
Non titolari di p.iva
F24 con compensazione a saldo positivo
Possibile ancora avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia
Titolari di p. IVA
F24 senza compensazione
Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate
Non titolari di p.iva
F24 senza compensazione
Anche in forma cartacea
Sanzioni – Si prevede inoltre che la violazione delle regole sull’apposizione del visto di conformità sia punita con la sanzione pari al 30% del credito indebitamente compensato.