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Scende il limite per l’apposizione del visto di conformità


6-7 minuti
Pubblicato il 28-04-2017 alle 02:00 - Autore: Gioacchino De Pasquale - PDF Scende il limite per l’apposizione del visto di conformità

L’art. 3 del DL 50/2017 (c.d. manovra di primavera) prevede regole stringenti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali. Viene inoltre previsto che sarà possibile effettuare la compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo “limite” per l’apposizione del visto di conformità sarà unico sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.

Visto di conformità IVA – Ai fini IVA si riduce il limite (da 15.000 a 5.000) al di sopra del quale la compensazione orizzontale del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (non del Modello IVA TR) può essere effettuata a patto che la dichiarazione sia munita del visto di conformità.

A partire dal 24.04.2017 il quadro per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale è il seguente:

CREDITO IVA - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE – NUOVE REGOLEREGOLE

A) COMPENSAZIONE ≤ € 5.000: può essere effettuata a partire dal 1° giorno successivo:

    all’anno solare: per la dichiarazione annuale IVA
    con obbligo di utilizzo di F24 telematico

B)  COMPENSAZIONE > € 5.000: può essere effettuata

    a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (o istanza di compensazione del credito IVA trimestrale)
    utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline); l’F24 va inviato all’Agenzia almeno 10gg dopo la presentazione della dichiarazione
    è subordinata a che la dichiarazione IVA sia munita del “visto di conformità”  (la regola non è applicabile alle compensazioni infrannuali)

Per ciò che attiene il rimborso IVA le regole rimangono invariate.

Imposte dirette – Anche per ciò che attiene le imposte dirette si prevede una riduzione del limite (da 15.000 a 5.000) al di sopra del quale la compensazione orizzontale del credito  emergente dalla dichiarazione annuale può essere effettuata a patto che la dichiarazione sia munita del visto di conformità.

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ovvero i crediti:

    IRPEF, IRES e IRAP  derivante dalle rispettive dichiarazioni

   

    da ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770

    da imposte sostitutive (es: cedolare secca, IVIE e IVAFE)

   

    da addizionale regionale/comunale (Unico PF) e da maggiorazione IRES (Unico SC)

Per tali crediti, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è correlato all’ammontare di utilizzo dello stesso  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l’anno successivo.

A tal fine vanno applicati i seguenti criteri:

    compensazione preventiva: non vi è alcun obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione vistata (a differenza di quanto previsto per il credito Iva)
    autonomia dei crediti: il limite di € 15.000 va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione (es: l’utilizzazione orizzontale del credito Irpef non si cumula né con la compensazione del credito Irap, né con il credito da addizionale Irpef o cedolare secca)

Di seguito le regole in vigore a partire dal 24.04.2017:

IMPOSTE DIRETTE - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE – NUOVE REGOLEREGOLE

A)  CREDITO IIDD ≤ € 5.000: può essere effettuata a partire dal 1° giorno successivo:

    al periodo d’imposta successivo a quello di maturazione

B)  CREDITO IIDD > € 5.000: la compensazione del credito annuale:

    è subordinata a che la dichiarazione annuale sia munita del “visto di conformità”
    senza rispetto di alcun termine iniziale per effettuare la compensazione (CM 10/2014 p.to 9.2)

Compensazioni solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – L’altra importante novità riguarda la necessità di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare qualsiasi tipo di compensazione orizzontale, indipendentemente dalla necessità di apposizione del visto o meno.

Si riassume la situazione nella seguente tabella:

Titolari di p. IVA

Non titolari di p.iva
   

F24 con compensazione a zero
   

Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate

Titolari di p. IVA
   

F24 con compensazione a saldo positivo
   

Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate

Non titolari di p.iva
   

F24 con compensazione a saldo positivo
   

Possibile ancora avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia

Titolari di p. IVA
   

F24 senza compensazione
   

Canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate

Non titolari di p.iva
   

F24 senza compensazione
   

Anche in forma cartacea

Sanzioni – Si prevede inoltre che la violazione delle regole sull’apposizione del visto di conformità sia punita con la sanzione pari al 30% del credito indebitamente compensato.

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