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Pubblicato il 28-04-2017 alle 02:00 - Autore: Devis Nucibella - PDF Vietata la detrazione Iva in caso di mancata applicazione del reverse charge
La mancata applicazione del reverse charge non da diritto al contribuente di detrarre l’Iva ma è possibile chiedere il rimorso dell’imposta erroneamente pagata. Questo è quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 26 aprile 2017, in causa C-564/15.
La questione ha per oggetto l’acquisto, nell’ambito di una procedura di asta elettronica, organizzata dalle autorità tributarie, di un hangar mobile da una S.r.l, debitrice di un credito fiscale. Il venditore aveva emesso erroneamente la fattura, comprensiva dell’IVA, versata poi dal cedente, e portata in detrazione dal contribuente. L’Amministrazione tributaria ungherese riteneva, invece, che la cessione, doveva essere fatturata mediante l’inversione contabile.
La Corte Ue ha inizialmente ricordato che, per effetto dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, non si verifica alcun versamento dell’IVA tra il fornitore e l’acquirente dei beni, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’IVA a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta, cosicché nulla è dovuto all’amministrazione tributaria.
Occorre parimenti sottolineare che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Il regime delle detrazioni è inteso a esonerare interamente il soggetto passivo dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA.
Occorre inoltre ricordare che, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA in una procedura di inversione contabile , un soggetto passivo che, quale acquirente di un bene, è debitore dell’IVA corrispondente a quest’ultimo non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali per poter esercitare il suo diritto a detrazione, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell’esercizio della facoltà di scelta offerta.
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la fattura di cui trattasi nel procedimento principale non contiene la dicitura «inversione contabile», in quanto è stato erroneamente versato l’IVA, impropriamente menzionata in tale fattura, al venditore di cui trattasi nel procedimento principale mentre, in applicazione del regime dell’inversione contabile, avrebbe dovuto, in qualità di destinatario del bene, corrispondere l’IVA alle autorità tributarie
Pertanto, oltre al fatto che detta fattura non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un obbligo sostanziale di tale regime.
Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 6 febbraio 2014, Fatorie (C-424/12, EU:C:2014:50, punto 38), occorre considerare che una simile situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Peraltro, si deve osservare che l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 39).
Orbene, l’IVA versata dal contribuente non era dovuta. Pertanto, dato che tale IVA non era dovuta e che il versamento della stessa non rispettava un obbligo sostanziale del regime dell’inversione contabile, il contribuente non può invocare un diritto a detrazione di tale IVA. Tuttavia, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta che egli ha indebitamente versato.