Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Vietata la detrazione Iva in caso di mancata applicazione del reverse charge


4-6 minuti
Pubblicato il 28-04-2017 alle 02:00 - Autore: Devis Nucibella - PDF Vietata la detrazione Iva in caso di mancata applicazione del reverse charge

La mancata applicazione del reverse charge non da diritto al contribuente di detrarre l’Iva ma è possibile chiedere il rimorso dell’imposta erroneamente pagata. Questo è quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 26 aprile 2017, in causa C-564/15.

La questione ha per oggetto l’acquisto, nell’ambito di una procedura di asta elettronica, organizzata dalle autorità tributarie, di un hangar mobile da una S.r.l, debitrice di un credito fiscale. Il venditore aveva emesso erroneamente la fattura, comprensiva dell’IVA, versata poi dal cedente, e portata in detrazione dal contribuente. L’Amministrazione tributaria ungherese riteneva, invece, che la cessione, doveva essere fatturata mediante l’inversione contabile.

La Corte Ue ha inizialmente ricordato che, per effetto dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, non si verifica alcun versamento dell’IVA tra il fornitore e l’acquirente dei beni, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’IVA a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta, cosicché nulla è dovuto all’amministrazione tributaria.

Occorre parimenti sottolineare che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.

Il regime delle detrazioni è inteso a esonerare interamente il soggetto passivo dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA.

Occorre inoltre ricordare che, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA in una procedura di inversione contabile , un soggetto passivo che, quale acquirente di un bene, è debitore dell’IVA corrispondente a quest’ultimo non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali per poter esercitare il suo diritto a detrazione, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell’esercizio della facoltà di scelta offerta.

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la fattura di cui trattasi nel procedimento principale non contiene la dicitura «inversione contabile», in quanto è stato erroneamente versato l’IVA, impropriamente menzionata in tale fattura, al venditore di cui trattasi nel procedimento principale mentre, in applicazione del regime dell’inversione contabile, avrebbe dovuto, in qualità di destinatario del bene, corrispondere l’IVA alle autorità tributarie

Pertanto, oltre al fatto che detta fattura non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un obbligo sostanziale di tale regime.

Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 6 febbraio 2014, Fatorie (C-424/12, EU:C:2014:50, punto 38), occorre considerare che una simile situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.

Peraltro, si deve osservare che l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto  dovute (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 39).

Orbene, l’IVA versata dal contribuente  non era dovuta. Pertanto, dato che tale IVA non era dovuta e che il versamento della stessa non rispettava un obbligo sostanziale del regime dell’inversione contabile, il contribuente non può invocare un diritto a detrazione di tale IVA. Tuttavia, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta che egli ha indebitamente versato.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...