/ Massimo NEGRO Giovedì, 22 giugno 2017
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I termini del 30 giugno e 31 luglio 2017 si applicano anche ai soggetti IRES «solari» che differiscono l’approvazione del bilancio
Con la risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove scadenze per il versamento del saldo IVA (si veda “Confermato il «doppio differimento» per il versamento del saldo IVA” del 21 giugno).
In relazione al versamento del saldo IVA:
- da una parte, è stata confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
- dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il termine stabilito per il versamento delle imposte sui redditi, di cui dall’art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, come modificato dall’art. 7-quater comma 19 del DL 193/2016, maggiorando le somme da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nella suddetta risoluzione n. 73, l’Agenzia delle Entrate afferma che una lettura sistematica e coordinata delle nuove norme porta a ritenere che il rinvio contenuto negli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 “deve intendersi fatto al solo termine di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 17 (30 giugno di ogni anno), e ciò anche per coloro che hanno diversi termini di versamento delle imposte dirette, nel presupposto che, essendo l’IVA un’imposta «solare», il termine cui riferire il differimento non possa che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare”. In sostanza, secondo l’Agenzia occorre sempre fare riferimento alla scadenza del 30 giugno prevista per i soggetti IRPEF, anche in relazione ai soggetti IRES che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l’anno solare.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che è possibile posticipare ulteriormente al 30 luglio la scadenza del saldo IVA corrispondendo, sulla somma dovuta al 30 giugno, comprensiva della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ogni mese o frazione di differimento rispetto al 16 marzo), l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%). Quest’anno, poiché il 30 luglio cade di domenica, il termine per il versamento in esame scade il 31 luglio.
Anche se non espressamente precisato dall’Agenzia, l’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al 31 luglio 2017 deve ritenersi applicabile anche ai soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l’anno solare.
Inoltre, tale impostazione, oltre che ai soggetti IRES “non solari”, appare applicabile anche ai soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ai sensi dell’art. 2364 comma 2 c.c.) e che effettuano i versamenti IRES:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- oppure nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31 dicembre 2016 e approvazione del bilancio il 20 giugno 2017, i termini di versamento del saldo IRES relativo al 2016 scadono:
- il 31 luglio 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- il 30 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,4%.
Scadenze per il saldo IRES 2016 non estensibili
Secondo l’impostazione che emerge dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le suddette scadenze per il versamento del saldo IRES 2016 non sono però estensibili al versamento differito del saldo IVA 2016, che anche in questo caso dovrebbe avvenire entro:
- il 30 giugno 2017, con la maggiorazione dell’1,6%;
- oppure il 31 luglio 2017, con la suddetta maggiorazione complessiva del 2,0064%.
In sostanza, deve ritenersi che il differimento del versamento del saldo IVA possa avvenire solo alle scadenze del 30 giugno e del 30 luglio (31 luglio nel 2017), in relazione a tutti i soggetti passivi IVA, compresi i soggetti IRES, indipendentemente dal momento di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette e da quello di approvazione del bilancio.
Fino al 2016, invece, le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, che approvavano il bilancio a giugno e che presentavano la dichiarazione unificata ai fini IRES e IVA, potevano differire il versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente fino ai termini previsti per il versamento del corrispondente saldo IRES, vale a dire:
- fino al 16 luglio, con la maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio, 17 maggio-16 giugno, 17 giugno-16 luglio);
- oppure fino al 20 agosto (considerando la sospensione per il periodo feriale), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sul precedente 1,6%.
Come detto, alla luce del mutato contesto normativo e dei conseguenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, tale impostazione non appare più applicabile.