1.
Nuovi obblighi antiriciclaggio: soggetti obbligati
2.
Adeguata verifica della clientela
3.
Identificazione del titolare effettivo
4.
Segnalazione di operazione sospetta
5.
Nuove «comunicazioni oggettive»
6.
Regime sanzionatorio
Il
D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigore dal
4.7.2017, ha
recepito la Direttiva 2015/849/Ue, introducendo alcune disposizioni
più severe
in materia di antiriciclaggio
e contrasto
al finanziamento
delle attività terroristiche.
Tra le novità che interessano i professionisti, l’obbligo
di segnalare
l’operazione sospetta prima
che venga compiuta
la stessa o la prestazione professionale.
Un’altra
modifica riguarda le comunicazioni
oggettive,
contenenti dati e informazioni, che dovranno essere inviate all’Uif
con cadenza periodica.
È,
invece, escluso
l’obbligo
di adeguata verifica
della clientela
per la redazione o la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali
e per gli adempimenti in materia di amministrazione
del personale.
È
altresì stabilito il riordino
delle sanzioni amministrative
attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità
delle violazioni
e con il riconoscimento del principio del favor
rei per le
violazioni irrogate, ma non
ancora divenute definitive
al 4.7.2017.
1.
Nuovi obblighi antiriciclaggio: soggetti obbligati
Il
D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigore dal 4.7.2017,
ha attuato la Direttiva 2015/849/Ue, modificando la disciplina
contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231: in primo luogo, è stata
ampliata la platea
dei professionisti
tenuti all’osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa
sulla prevenzione al riciclaggio. In particolare, saranno tenuti al
rispetto integrale della
nuova legislazione (adeguata verifica della clientela, conservazione
e segnalazione di operazioni sospette) anche tutti i
sindaci non revisori, a prescindere
dal tipo di società
in cui esplicano il proprio incarico.
L’art.
46 del novellato D.Lgs. 231/2007 continua a prevedere, analogamente a
quanto prescritto dall’art. 52 del vecchio testo del Decreto, che i
componenti del
collegio sindacale, del consiglio
di sorveglianza
e del comitato per il
controllo sulla gestione
sono tenuti a vigilare
sull’osservanza delle
norme sulla prevenzione del riciclaggio e a rispettare i correlati e
specifici obblighi di comunicazione. Questi soggetti sono tenuti a
comunicare, senza ritardo,
al legale rappresentante (o ad un suo delegato) le operazioni
potenzialmente sospette di cui
vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché
a segnalare alle
competenti autorità di
vigilanza di settore e
alle amministrazioni e organismi interessati i fatti che
possono integrare violazioni gravi (oppure
ripetute, sistematiche o plurime).
Il
novellato art. 3, co. 4, lett. d) ed e), D.Lgs. 231/2007 annovera,
ora, quali soggetti obbligati
al rispetto della normativa antiriciclaggio, anche i revisori
legali e le società di
revisione legale con o senza
incarichi di revisione in enti
di interesse pubblico o
sottoposti a regime intermedio.
Rispetto alla prima versione pubblicata del provvedimento attuativo
della Direttiva 2015/849/Ue, sono stati eliminati,
dal novero dei soggetti obbligati alle regole sull’antiriciclaggio,
i professionisti che svolgono l’incarico di curatori
fallimentari e commissari
giudiziali nelle procedure
concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge fallimentare),
con riferimento al fallito e alle parti in causa.
2.
Adeguata verifica della clientela
Il
D.Lgs. 90/2017 introduce significative novità
in merito agli obblighi di adeguata verifica
della clientela da parte dei
soggetti tenuti al rispetto delle regole in materia di riciclaggio.
In primo luogo, è venuta meno
ogni distinzione fra
obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari
finanziari, ai professionisti
e ai revisori legali
e da parte di altri soggetti: sono state, infatti, introdotte,
disposizioni generali per
tutti i soggetti obbligati
alla verifica del
cliente e del titolare
effettivo con riferimento ai
rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività
istituzionale o professionale.
Con
riguardo agli obblighi di adeguata verifica imposti dalla Direttiva
comunitaria, è stata ampliata
la platea dei soggetti qualificati come «persone
politicamente
esposte» nei
confronti delle quali devono essere effettuati controlli più
approfonditi. Oltre alle alte
cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della
magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari
europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende
ospedaliere, rientrano, ora, nella definizione di «persona
politicamente esposta»,
anche i sindaci dei comuni
con popolazione non inferiore
a 15.000 abitanti e i
vertici delle società da
questi partecipate.
L’art.
17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal
D.Lgs. 90/2017, stabilisce che si deve procedere all’adeguata
verifica «in occasione
dell’instaurazione di
un rapporto continuativo o
del conferimento dell’incarico
per l’esecuzione di una prestazione professionale»,
intendendosi per tale «una
prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che
abbia una certa durata».
La
successiva lett. b) del citato articolo dispone, altresì, la
necessità di procedere all’adeguata verifica «in
occasione dell’esecuzione di un’operazione
occasionale, disposta dal
cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi
di pagamento
di importo pari
o superiore ad
Euro 15.000,00».
Dalla lettura della novellata disposizione, è ragionevole presumere,
dunque, che ogni attività professionale
– a prescindere dal valore
della prestazione – comporti l’obbligo in capo al professionista
di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica.
È,
inoltre, ammessa la possibilità di adottare misure di adeguata
verifica della clientela cd.
semplificate in presenza di un
basso rischio di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo e, in particolare, nei casi in cui, ad
esempio, il cliente sia una società quotata, una pubblica
Amministrazione, o un’istituzione o organismo con funzioni
pubbliche, oppure il cliente risieda in aree geografiche a basso
rischio. L’adeguata verifica semplificata non esime
comunque il professionista dall’effettuare l’analisi
del rischio del cliente
e nemmeno dall’obbligo di individuare
il titolare effettivo
(quando ciò si renda necessario) e di acquisire da quest’ultimo i
dati e le informazioni
utili alla valutazione dello
scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale: la semplificazione in parola riguarda esclusivamente
l’estensione e la frequenza degli adempimenti previsti per le
verifiche ordinarie.
Per
quanto concerne, invece, il momento in
cui si deve procedere all’adeguata verifica
della clientela, l’art.
18, co. 2, D.Lgs. 231/2007 prescrive che tale verifica deve avvenire
«prima
dell’instaurazione del
rapporto
continuativo o
del conferimento dell’incarico
per lo svolgimento di una prestazione professionale».
In presenza di un basso rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identità
del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può
essere posticipata ad
un momento successivo all’instaurazione
del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento
della prestazione professionale. In particolare, è previsto che
l’acquisizione dei dati identificativi dei predetti soggetti e dei
dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione possa
perfezionarsi entro il
termine di 30 giorni dall’instaurazione
del rapporto o dal conferimento
dell’incarico.
Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata,
non devono essere
osservati, a norma dell’art. 17,
co. 7, D.Lgs. 231/2007, in relazione allo svolgimento dell’attività
di mera redazione e
trasmissione, ovvero di sola
trasmissione, delle dichiarazioni
derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in
materia di amministrazione
del personale. Sul punto si
dovrebbe ritenere, con un’interpretazione estensiva
del dettato normativo, che la predetta esclusione possa riguardare
anche le ipotesi in cui i professionisti si
limitano a trasmettere elenchi di
fornitori e clienti,
questionari compilati a
seguito di esplicite richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate
e simili.
Nel
caso in cui il professionista ravvisi l’impossibilità di
completare la verifica
dell’identità del
cliente, esso è tenuto ad
astenersi dall’instaurare,
eseguire o proseguire la prestazione professionale e dovrà valutare,
sussistendone i presupposti, la possibilità di effettuare o meno una
segnalazione di operazione
sospetta (Sos) ai sensi dell’art.
35, D.Lgs. 231/2007, di cui si dirà in seguito.
3.
Identificazione del titolare effettivo
Nell’ambito
dell’adeguata verifica, assume particolare rilevanza
l’identificazione del
titolare effettivo e l’accertamento
della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate
al rischio. Sul punto, l’art. 20, D.Lgs. 231/2007, così come
novellato dal D.Lgs. 90/2017, definisce «titolare effettivo» la
persona fisica o le persone fisiche
cui è attribuibile, in
ultima istanza, la proprietà diretta o
indiretta dell’ente
ovvero il relativo controllo.
Nel
caso in cui il cliente sia una società di capitali,
è espressamente stabilito che l’indicazione della proprietà
diretta sia riferita alla
titolarità di una
partecipazione superiore al
25% del capitale,
detenuta da una persona
fisica, mentre l’indicazione
della proprietà indiretta
sia rappresentata dalla titolarità di
una percentuale di
partecipazioni superiore al
25% del capitale posseduto per il
tramite di una società
controllante, una fiduciaria
o per interposta persona.
Nella
particolare ipotesi di strutture societarie complesse,
ovvero in presenza di un eccessivo frazionamento della compagine
societaria, che rendano complicata la puntuale identificazione della
titolarità effettiva dell’ente, è previsto che il titolare
effettivo debba coincidere con
la persona fisica (o con le
persone fisiche) che controlla la maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria o di voti
sufficienti per un’influenza dominante in
tale assemblea o, ancora, tramite l’individuazione di vincoli
contrattuali che consentano a una
persona di disporre in assemblea un’influenza dominante.
Qualora i criteri appena descritti non consentano di individuare il
titolare effettivo, quest’ultimo deve essere identificato nella
persona fisica titolare di
poteri di amministrazione o
direzione dell’ente
quali amministratori e/o, in caso di ampie deleghe, il direttore
generale.
Un’ulteriore
novità introdotta dal D.Lgs. 90/2017 attiene all’obbligo, in capo
alle imprese dotate di
personalità giuridica e
alle persone giuridiche private diverse
dalle imprese e tenute all’iscrizione nel Registro delle
imprese, di comunicare le
informazioni attinenti alla propria
titolarità effettiva. Sotto il
profilo operativo, si tratterà di integrare
i dati già contenuti nel sistema gestito dalle Camere di Commercio
con l’inserimento di un nuovo elemento informativo. Tale norma non
è, tuttavia, immediatamente operativa.
Occorrerà, infatti, attendere l’adozione di un apposito
Decreto del Ministero
dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il
Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro
il 4.7.2018, che dovrà
illustrare i criteri per l’individuazione dei seguenti elementi:
- dati e informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust oggetto di comunicazione al Registro delle imprese;
- termini e modalità di accesso a queste informazioni da parte dei soggetti autorizzati;
- modalità di consultazione ed accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
4.
Segnalazione di operazione sospetta
Quando
vi sono fondati motivi per
ritenere che siano in corso o
siano state tentate o
compiute operazioni di
riciclaggio o finanziamento
del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere
una segnalazione di
operazione sospetta (Sos) all’Unità
di Informativa Finanziaria (Uif). In particolare, l’art. 35, D.Lgs.
231/2007 precisa che la segnalazione all’Uif deve essere effettuata
prima di compiere
l’operazione,
quando si conosce, sospetta o ci siano motivi ragionevoli
per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o
tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Può
essere considerato elemento di sospetto il ricorso frequente e
ingiustificato ad operazioni
in contanti,
anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49, D.Lgs.
231/2007, oppure il prelievo o versamento di denaro contante per
importi non coerenti con il
profilo di rischio
del cliente. Al ricorrere di tali fattispecie, i soggetti obbligati
si devono astenere
dall’effettuare l’operazione finché non viene effettuata la
segnalazione di operazione
sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
- l’operazione deve essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto;
- l’operazione non può essere rinviata, tenuto conto della normale operatività;
- il differimento dell’operazione potrebbe ostacolare le indagini.
Conseguentemente,
rispetto al passato, si rende maggiormente tassativa
la segnalazione di
un’operazione sospetta «prima» di compiere l’operazione o la
prestazione professionale e, fra gli elementi di sospetto, il ricorso
frequente e ingiustificato al contante
perde il riferimento a
importi pari o superiori a 15.000 euro,
facendosi ora riferimento unicamente all’eventuale
incoerenza di tali transazioni con
il profilo di rischio del cliente.
È,
inoltre, stabilita, l’esclusione per
i professionisti dall’obbligo
di segnalazione delle
operazioni sospette (Sos) per le
informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o
dell’espletamento dei
compiti di difesa o di
rappresentanza in un
procedimento innanzi a
un’autorità giudiziaria o
in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza
sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo
il procedimento stesso.
È
stata eliminata la
previsione secondo cui la segnalazione si
considera tardiva ove
effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto,
solo successivamente all’avvio
di attività ispettive
presso il soggetto obbligato, da
parte delle autorità, e comunque ove effettuata decorsi 30
giorni dal compimento
dell’operazione sospetta.
5.
Nuove «comunicazioni oggettive»
In
esito al recepimento della Direttiva 2015/849/Ue e fermi gli obblighi
di segnalazione di operazione sospetta (Sos) appena commentati, il
novellato art. 47, D.Lgs. 231/2007 introduce l’obbligo
per i soggetti obbligati (e, quindi, anche professionisti e studi
professionali) di trasmettere all’Uif,
con cadenza periodica (presumibilmente ogni anno), una serie di dati
e informazioni considerate
a rischio di
riciclaggio o finanziamento
del terrorismo sulla base di criteri oggettivi
(cd. «comunicazioni oggettive»).
Tali
dati e informazioni saranno utilizzati per l’approfondimento
di operazioni sospette, e per effettuare l’analisi di fenomeni o
tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per
l’esecuzione di tale adempimento occorrerà attendere le istruzioni
dell’Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, mediante le
quali dovranno essere:
- individuati le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
- definite le relative modalità di trasmissione;
- individuate espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di una segnalazione di operazione sospetta (Sos).
6.
Regime sanzionatorio
Ai
sensi dell’art. 56, co. 1, D.Lgs. 231/2007, il professionista che,
in violazione degli obblighi in tema di adeguata verifica della
clientela, omette di
acquisire e verificare i
dati identificativi e le
informazioni sul cliente (titolare effettivo e/o esecutore se diverso
dal cliente), sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa pari ad euro
2.000. Al medesimo regime
sanzionatorio soggiace anche il professionista che non
provvede, per 10 anni,
alla conservazione dei
dati (in tutto o in parte), delle
informazioni e dei documenti
che è tenuto ad acquisire (art. 57, co. 1, D.Lgs. 231/2007). Tali
omissioni, qualora isolate, vengono, tuttavia, considerate
violazioni di minore gravità
e, conseguentemente, in virtù
delle nuove disposizioni normative sui criteri per l’applicazione
delle sanzioni, possono essere ridotte da
1/3 a 2/3
(art. 67, co. 2, D.Lgs. 231/2007).
Diversamente,
nei casi di «violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»
in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e
conservazione, le sanzioni diventano
estremamente più incisive, con
importi compresi tra euro 2.500
ed euro 50.000.
In
merito alle operazioni sospette, si segnala che il nuovo art. 58,
D.Lgs. 231/2017, nei casi in cui il fatto non costituisca
reato, prevede – in capo ai
soggetti obbligati che omettono di effettuare la Sos –
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in
misura fissa pari ad euro 3.000
in luogo della previgente sanzione proporzionale dall’1% al 40%
dell’importo dell’operazione non segnalata, ovvero l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad
euro 300.000, nelle ipotesi di
violazioni gravi, ripetute
o sistematiche ovvero
plurime. Inoltre,
nell’eventualità in cui quest’ultime violazioni producano un
vantaggio economico
determinato o determinabile
e, comunque, non inferiore
ad euro 450.000, l’importo
massimo della sanzione di cui sopra è elevato fino
al doppio dell’ammontare
del vantaggio medesimo,
mentre è elevato fino ad 1
milione di euro, qualora il
predetto vantaggio non sia
determinato o determinabile.
Trovano
applicazione solamente le
sanzioni relative alle
omesse Sos qualora i soggetti
obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettano, anche in
tempi diversi, una o
più violazioni della stessa
o di diverse norme previste in materia di adeguata verifica
della clientela e di conservazione
da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza
dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
È
altresì disposto che, prima della
scadenza prevista per
l’impugnazione dei
decreti del Mef
che irrogano la sanzione, il destinatario possa richiedere,
a norma dell’art. 68, D.Lgs. 231/2007, che l’ammontare della
sanzione venga ridotto di
1/3. Facoltà quest’ultima
preclusa, però, per chi se
ne sia già avvalso nei 5
anni precedenti.
È,
infine, introdotta, una disposizione transitoria
che estende l’applicazione dell’istituto in argomento a
tutti i decreti sanzionatori
che, pur essendo già
stati notificati agli
interessati, non sono ancora
divenuti definitivi,
in quanto il relativo giudizio è ancora pendente al 4.7.2017.
|
TABELLA
N. 1 - NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI |
|
|
Destinatari
|
Sono
tenuti al rispetto integrale della disciplina anche i sindaci
non revisori, a prescindere dal
tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, e i
revisori legali e le
società di
revisione legale con o senza
incarichi di revisione in enti di interesse pubblico o sottoposti
a regimi intermedio
|
|
Adeguata
verifica della clientela
|
› Ogni
attività professionale (a
prescindere dal valore della prestazione) comporta l’obbligo in
capo al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica, prima dell’instaurazione
del conferimento
dell’incarico;
› in
presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, si possono applicare misure di adeguata verifica della
clientela «semplificate»;
› gli
obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata,
non devono essere osservati, in relazione allo svolgimento
dell’attività di mera redazione e trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in
materia di amministrazione del personale |
|
Titolare
effettivo
|
Le
imprese dotate di
personalità giuridica e
le persone giuridiche private
diverse dalle imprese hanno l’obbligo di comunicare le
informazioni attinenti alla
propria titolarità effettiva al
Registro delle Imprese
|
|
Segnalazione
di operazione sospetta
|
È
obbligatorio trasmettere
una segnalazione di
operazione sospetta (Sos) alla
Uif, quando vi sono fondati motivi
per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute
operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
È
eliminata la previsione
della segnalazione di operazione sospetta tardiva |
|
Regime
sanzionatorio
|
È
previsto il riordino
delle sanzioni amministrative,
mediante un sistema di misure graduato in funzione della gravità
delle violazioni, con riconoscimento del principio del favor
rei per le violazioni
irrogate ma non ancora divenute definitive alla data di entrata in
vigore del decreto
|