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Confermata la proroga dei versamenti solo per i titolari di reddito d’impresa


/ Massimo NEGRO Sabato, 22 luglio 2017
6-7 minuti

Il DPCM pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale esclude i professionisti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 di ieri del DPCM 20 luglio 2017, è ufficiale la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d’impresa, che possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione (termine però già decorso);
- oppure dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Poiché il 20 agosto cade di domenica, il versamento con la maggiorazione slitta al successivo lunedì 21.

Come già evidenziato (si veda “Al 21 agosto i versamenti per i titolari di reddito d’impresa” del 21 luglio), non sono invece applicabili le sospensioni feriali fino al 4 settembre introdotte dall’art. 7-quater del DL 193/2016, che riguardano solo i versamenti che derivano dai c.d. “avvisi bonari” (liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata).
Il testo del DPCM pubblicato in G.U. appare ancora più laconico del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze che era stato diffuso nel pomeriggio del 20 luglio scorso e sembra determinare ulteriori incertezze sull’ambito oggettivo di applicazione della proroga.

Dal punto di vista soggettivo, viene infatti confermato che la proroga riguarda i “titolari di reddito d’impresa” e la relativa motivazione, secondo quanto riportato nelle premesse al DPCM, è da ricercarsi nelle “modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi”, con specifico riferimento all’obbligo di rideterminare gli acconti IRES a seguito delle modifiche alla disciplina dell’ACE operate dall’art. 7 del DL 50/2017 convertito.
A differenza del comunicato stampa, nel DPCM non viene espressamente precisato che rientrano nella proroga anche i soci che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, ma tale estensione non può che essere confermata.

Appare inoltre confermato che la proroga non è applicabile ai lavoratori autonomi (professionisti), compresi quelli che fanno parte di un’associazione professionale ai sensi dell’art. 5 del TUIR (studi associati).

Passando sul versante “oggettivo” di applicazione della proroga, il DPCM fa riferimento al versamento:
- del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 (2016, in caso di periodo d’imposta “solare”);
- della prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (2017, in caso di periodo d’imposta “solare”).

Aumentano i dubbi sui versamenti prorogati

Analogamente al precedente comunicato stampa, il DPCM fa riferimento solo alla dichiarazione dei redditi, mantenendo quindi l’incertezza sull’applicabilità della proroga anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IRAP.
Un’impostazione “restrittiva” del DPCM che sembra emergere anche dal relativo titolo, il quale recita “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”, nonché dal riferimento alla proroga della prima rata di acconto “dell’imposta sui redditi”.
Il comunicato stampa faceva invece un generale riferimento ai versamenti “derivanti dalla dichiarazione dei redditi” e al “versamento del primo acconto”.

Sulla base del dato letterale del DPCM, sembra quindi che si debba distinguere tra:
- “il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi”, che dovrebbe comprendere non solo l’IRPEF o l’IRES, ma anche le relative addizionali e le imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”);
- “la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi”, che potrebbe riferirsi solo all’IRPEF o IRES.

Secondo quanto evidenziato, appare pertanto dubbia l’applicazione della proroga anche ai versamenti a saldo per il 2016 e a titolo di primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonostante derivino dal quadro RR del modello REDDITI e, come regola generale, debbano essere versati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97).
Incertezze che possono riguardare anche, ad esempio, i versamenti:
- dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- del saldo del contributo di solidarietà del 3% (redditi superiori a 300.000 euro);
- del saldo e del primo acconto dell’IVIE e dell’IVAFE.

In conclusione, una proroga dei versamenti che, abbandonando l’impostazione “collaudata” degli scorsi anni, necessita di urgenti chiarimenti in vista dell’imminente scadenza del 31 luglio per effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4%, che non dovessero rientrarvi.

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