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Danno all’immagine per la società inserita per errore nella centrale rischi


/ Michela SCHEPIS Lunedì, 31 luglio 2017
6-7 minuti

Secondo la Cassazione, il danno non patrimoniale deve essere provato anche mediante presunzioni

Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione al diritto all’immagine, la società che è stata inserita nella centrale rischi di Assilea, in conseguenza della erronea segnalazione circa la rilevazione di canoni insoluti a suo carico.
Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16659/2017.

Nel caso di specie, una società commerciale adiva l’autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione al diritto all’immagine subito.
In particolare, la società lamentava di essere stata inserita (per un periodo di due mesi) tra i debitori inadempienti, nel registro di una banca dati privata Assilea, in conseguenza dell’erronea segnalazione di insoluti relativi al pagamento di canoni di leasing, effettuata da parte della banca convenuta.
Mentre il Tribunale rigettava la richiesta della società danneggiata, la Corte d’appello accoglieva il ricorso e condannava la convenuta a risarcire il danno arrecato a seguito dell’effettiva percepibilità negativa che i terzi (operatori finanziari come società e banche), che si avvalevano del servizio della banca dati privata, potevano avere circa la segnalazione.
La banca ricorre per Cassazione.

La pronuncia consente di soffermarci sulla categoria del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla violazione del diritto all’immagine o alla reputazione sociale di una società commerciale.
Si rileva, innanzitutto, che il diritto all’immagine rientra tra i diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta Costituzionale anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale occorre distinguere tra:
- danno evento, ossia la lesione di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento, arrecata da un soggetto diverso dal titolare stesso (c.d. danno ingiusto);
- danno conseguenza, rappresentato dall’insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare.

In riferimento alla prova del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il danno conseguenza debba essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi “in re ipsa” (Cass. 13 ottobre 2016 n. 20643).
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che in relazione alla lesione della “reputazione personale”, nonché della “reputazione sociale” (intesa come immagine di serietà e affidabilità dell’ente collettivo proiettata all’esterno) della persona giuridica, il danno conseguenza deve essere provato, rimanendo esclusa l’ipotesi di danno “in re ipsa”, in quanto è possibile pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata all’ente collettivo dalla “deminutio” della propria immagine, determinata dalla comunicazione della notizia lesiva (Cass. 4 giugno 2007 n. 12929).

Tornando alla fattispecie in esame, la Cassazione ha rilevato che la Corte del merito, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha, di fatto, accertato gli effetti pregiudizievoli di natura non patrimoniale prodotti dalla condotta illecita della banca.
In particolare – si legge nella sentenza – tale pregiudizio prodotto appunto dalla condotta illecita della banca non deve essere identificato con la perdita di occasioni di finanziamento, che sono comunque suscettibili di valutazione patrimoniale, in quanto rientranti nella categoria di perdita di “chance”, ma piuttosto nella situazione spiacevole in cui si era venuta a trovare la società nell’ambiente in cui operava, ossia tra i soggetti autorizzati ad accedere alla banca dati (gli operatori economici e commerciali ai quali l’impresa si rivolge abitualmente per l’indispensabile accesso al credito).

La diffusione di una notizia screditante comporta risarcimento del danno

Infatti, l’inserimento della società nella centrale rischi ha comportato, di fatto, la qualifica della stessa come soggetto economico “se non impresentabile, comunque a ridotta affidabilità rispetto alle società regolarmente adempienti agli obblighi restitutori delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing”, determinando così il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

In conclusione, la Cassazione riconosce il risarcimento del danno per lesione al diritto all’immagine, identificando la lesione della reputazione sociale con l’effettiva diffusione della notizia screditante, in ragione della permanenza della segnalazione negativa nella banca dati per un periodo di oltre due mesi.

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