Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

In arrivo anche la proroga per la presentazione dei dichiarativi


/ Savino GALLO Venerdì, 21 luglio 2017
5-7 minuti

Dichiarazione dei redditi, IRAP e modello 770 a fine ottobre, mentre per le comunicazioni dei dati delle fatture si andrebbe «almeno» al 30 settembre

Dopo la proroga dei termini per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2016 da parte dei titolari di reddito di impresa, ufficializzata ieri (si veda “Al 21 agosto i versamenti per i titolari di reddito d’impresa” di oggi), a breve dovrebbe arrivare anche lo slittamento delle scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770, oltreché delle comunicazioni dei dati delle fatture riguardanti il primo semestre 2017.

A dare rassicurazioni in tal senso è stato il Viceministro all’Economia, Luigi Casero, che ieri ha incontrato, nella sede di via XX Settembre, una delegazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, formata da Davide Di Russo, Vicepresidente del CNDCEC, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, Consiglieri nazionali con delega alla fiscalità. Questi ultimi, oltre a manifestare il proprio disappunto per una proroga che giunge ancora una volta “fuori tempo massimo”, peraltro escludendo i professionisti dai beneficiari, hanno chiesto che gli altri rinvii, riguardanti i dichiarativi, vengano predisposti “con urgenza”.

Una richiesta su cui Casero avrebbe fornito la propria disponibilità, anticipando quelli che potrebbero essere i nuovi termini: fine ottobre per dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770, mentre le comunicazioni dei dati delle fatture del primo semestre 2017 dovrebbero slittare quantomeno al 30 settembre.

In realtà, soprattutto in merito a quest’ultimo adempimento, i commercialisti avevano chiesto tempi più ampi, auspicando che il termine potesse essere “spostato al 31 ottobre”. Tanto si legge nel documento che affronta tutte le criticità del sistema fiscale italiano e che il CNDCEC ha recapitato la scorsa settimana sia ai vertici del MEF che al neo Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini (si veda “Dal CNDCEC un documento su tutte le criticità del sistema fiscale” del 14 luglio).

Nel documento, i commercialisti hanno avanzato, tra l’altro, proposte per una riorganizzazione complessiva del calendario delle scadenze, a cui Casero, durante l’incontro di ieri, ha “garantito” di voler dare seguito. Ma prima di arrivare a un calendario definitivo, la categoria chiede di disporre “al più presto” la proroga per le scadenze sui dichiarativi. Si tratta, hanno spiegato i rappresentanti del Consiglio nazionale di categoria, di “provvedimenti attesi da decine di migliaia di professionisti italiani che chiedono di poter lavorare con maggiore serenità”.

Le proroghe, più in generale, continuano a “non appassionare” i commercialisti ma, ricorda il Consiglio nazionale, “si rendono necessarie per l’oggettivo accavallarsi degli adempimenti”. Una tendenza che quest’anno ha raggiunto “livelli parossistici”. Per questo, la categoria “insiste con forza” sulla richiesta di metter mano a una “complessiva riorganizzazione del calendario delle scadenze fiscali”. Tale soluzione, “una volta a regime, sarebbe l’unica reale garanzia affinché non ci si ritrovi ogni anno nella situazione di oggettiva difficoltà che i nostri colleghi stanno affrontando anche in queste settimane e perché non si replichi il paradosso verificatosi oggi (ieri, ndr) con una proroga concessa di fatto a tempo scaduto”.

Ingiusto escludere i professionisti dal differimento per i versamenti

Il rinvio ufficializzato ieri è stato commentato, tramite una nota stampa diffusa in serata, anche dal Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, che ne ha voluto sottolineare la portata discriminatoria nei confronti dei professionisti: “Se il testo del decreto (che a breve dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ndr) confermerà la concessione del rinvio dei versamenti con la maggiorazione dello 0,40% indistintamente a tutti i titolari di reddito di impresa, si porrà una questione di parità di trattamento. Da questo provvedimento risulterebbero esclusi i soli professionisti, in modo del tutto discriminatorio”.

I professionisti, infatti, si trovano “nella stessa situazione dei piccoli imprenditori non interessati dalle novità relative all’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali o dell’ACE (le quali attendono ancora l’implementazione delle relative disposizioni attuative)”, ma mentre questi ultimi potrebbero usufruire della proroga, i primi ne rimarrebbero “immotivatamente esclusi”.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...