LAVORO AUTONOMO E SMART WORKING
NOVITÀ DELLA L. 81/2017
1. Lavoro autonomo
2. Smart working
Il 14.6.2017, dopo un lungo iter parlamentare, è entrata in vigore la L. 22.5.2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (Capo I, artt. da 1 a 17), nonché quelle volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Capo II, artt. da 18 a 23).
L’art. 2222 c.c. definisce il lavoratore autonomo come colui che si impegna a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente: proprio a tale figura sono rivolte le nuove disposizioni.
Il lavoro agile (o smart working), invece, non rappresenta un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, bensì solo una nuova modalità di esecuzione flessibile dello stesso, rispetto sia ai tempi che al luogo di svolgimento della prestazione.
1. Lavoro autonomo
Campo di applicazione
Le norme in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del Codice civile (artt. 2222-2238 c.c.).
Sono esclusi dall’ambito di operatività delle nuove norme di tutela gli imprenditori, inclusi i piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.
Le disposizioni contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 9.10.2002, n. 231) si applicano anche a quelle intercorse tra lavoratori autonomi, tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi e pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
Restano in ogni caso ferme le eventuali previsioni di miglior favore.
Clausole e condotte abusive
Sono abusive e prive di effetto, oltre alle clausole che consentono al committente di modificare in via unilaterale le condizioni del contratto, anche:
nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, le clausole che consentono al committente di recedere da esso senza congruo preavviso;
le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Si considera altresì abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Nelle ipotesi di cui sopra il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
Inoltre, ai rapporti di lavoro autonomo non imprenditoriale si applica, in quanto compatibile, l'art. 9, L. 18.6.1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.
Apporti originali e invenzioni
Salvo che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata, al lavoratore autonomo sono riconosciuti i diritti di utilizzazione economica per apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla L. 22.4.1941, n. 633 (protezione diritto d'autore e altri diritti connessi), nonché dal D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 (Codice proprietà industriale).
Deleghe al Governo
Il Governo, entro 12 mesi, è delegato ad adottare uno o più Decreti legislativi nelle materie e nel rispetto dei criteri direttivi illustrati nella Tabella n. 1 che segue.
Tabella n. 1 – Materie e criteri direttivi per la delega al Governo
Oggetto della delega
Principi/criteri direttivi da osservare
Atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
a) Individuazione degli atti delle P.A. che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure volte a garantire il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
Sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi
Abilitazione degli enti di previdenza privati ad attivare, se autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari previdenziali e socio-sanitarie, anche altre prestazioni sociali, con apposita contribuzione, per gli iscritti che abbiano involontariamente subito la significativa riduzione del reddito professionale o siano colpiti da gravi patologie.
Ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
a) Riduzione dei requisiti per le prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile in cui individuare le 3 mensilità di contribuzione dovuta, introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando il numero di beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale ex art. 2, co. 18, L. 8.8.1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;
c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva ex art. 59, co. 16, L. 27.12.1997, n. 449, in misura possibilmente non superiore allo 0,5%.
Semplificazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza degli studi professionali
a) Individuazione di misure di prevenzione e protezione volte a tutelare la salute e la sicurezza delle persone lavorano negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza, anche tramite forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto dei poteri del contravventore e della natura della violazione.
Indennità DIS-COLL
Per stabilizzare ed estendere l’indennità di disoccupazione per i co.co.co., l’art. 7, L. 22.5.2017, n. 81, ha aggiunto 3 nuovi commi all’art. 15, D.Lgs. 4.3.2015, n. 22. Il co. 15-bis, in particolare, prevede quanto segue: dall’1.7.2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al co. 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio per gli eventi di disoccupazione verificatisi dalla stessa data.
Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.7.2017 non si applica la disposizione di cui al co. 2, lett. c), e i riferimenti all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile.
Dall’1.7.2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al co. 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Disposizioni fiscali
La L. 81/2017 ha comportato la modifica dell’art. 54, co. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), nella parte concernente le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese di formazione e di accesso alla formazione permanente. Il regime fiscale che ne deriva è riassunto nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2 – Riforma del lavoro autonomo – Disposizioni fiscali
Tipo di spesa
Deducibilità
Prestazioni alberghiere
75% per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
Prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande
Prestazioni alberghiere sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Integralmente deducibili (1)
Prestazioni per somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Integralmente deducibili (1)
Rappresentanza (2)
1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta
Iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale (incluse le spese di viaggio e soggiorno)
10.000 euro annui
Iscrizione a convegni e congressi (incluse le spese di viaggio e soggiorno)
10.000 euro annui
Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità (3)
5.000 euro annui
Oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni autonome fornita da forme assicurative o di solidarietà
Integralmente deducibili
(1) Tutte le spese per l’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
(2) Rientrano tra le spese di rappresentanza anche quelle per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, e quelle per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
(3) Tali spese devono essere mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Le disposizioni di cui al nuovo art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.
Maternità
La L. 81/2017 ha comportato la modifica anche del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità). In particolare, all’art. 64, co. 2, D.Lgs. 151/2001, dopo le parole «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa». Ne discende che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, con riguardo all’indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti il parto e per i 3 mesi successivi, dall’effettiva astensione dal lavoro.
Un’altra importante novità riguarda la possibilità di procedere, con l’accordo del committente, alla sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità con altri lavoratori autonomi di fiducia delle stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché con soci, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Congedo parentale
Con riferimento al congedo parentale, si evidenziano le seguenti novità:
le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata ex art. 59, co. 16, L. 27.12.1997, n. 449 (0,50%), hanno diritto a un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino;
i trattamenti economici per congedo parentale, pur se fruiti in altra gestione o cassa, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite massimo di 6 mesi;
salvo quanto si dirà di seguito, il trattamento economico per congedo parentale è erogato a patto che risultino accreditate almeno 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile;
per ogni giornata del periodo indennizzabile, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione maggiorata;
il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il 1° anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo (3 mensilità di contribuzione maggiorata negli ultimi 12 mesi), anche a lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi diritto all’indennità di maternità o paternità: in tal caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito di riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Malattia
Per gli iscritti alla gestione separata è prevista l’equiparazione dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, alla degenza ospedaliera.
Sospensione del rapporto e dei contributi
La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che operano in via continuativa a favore del committente non determinano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, resta sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da non consentire lo svolgimento dell’attività per più di 60 giorni, il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per tutta la durata dell’evento con un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare contributi e premi maturati nel periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Sportello del lavoro autonomo
I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono istituire uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni: l'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'ANPAL. Lo sportello dedicato al lavoro autonomo ha le seguenti funzioni:
raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo;
fornire informazioni relative al lavoro autonomo a professionisti e imprese richiedenti;
fornire informazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per eventuali trasformazioni e l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Appalti
Quali stazioni appaltanti le P.A. agevolano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, nonché alle procedure di aggiudicazione.
I lavoratori autonomi, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali (POR) e nazionali (PON) a valere sui fondi strutturali europei, sono equiparati alle piccole e medie imprese.
Per consentire di partecipare ai bandi e di concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire:
reti di esercenti la professione, consentendo loro di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (art. 3, co. 4-ter e segg., D.L. 5/2009), accedendo alle provvidenze in materia;
consorzi stabili professionali;
associazioni temporanee professionali (ex art. 48, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ove compatibile).
Modifiche al Codice di procedura civile
La L. 81/2017 ha comportato la modifica di due disposizioni del Codice di procedura civile. In particolare:
all'art. 409, n. 3), dopo le parole «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;
all'art. 634, co. 2, dopo le parole «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi»: la novità consiste nell’estensione della disciplina delle prove scritte, in relazione a crediti di somministrazioni di merci e danaro nonché a prestazioni di servizi, oltre che agli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche ai lavoratori autonomi.
2. Smart working
Nozione
Il lavoro agile (o smart working) costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, dei quali è responsabile il datore.
La prestazione viene eseguita, in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali senza postazione fissa, nei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le disposizioni in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
Accordo: forma e contenuti
L'accordo di lavoro agile (a tempo indeterminato o a termine) è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e deve contenere:
la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo e agli strumenti utilizzati;
i tempi di riposo del lavoratore;
le misure tecniche e organizzative per la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
l’esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali nel rispetto dell’art. 4, L. 20.5.1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo;
le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
L'accordo e le sue modifiche vanno comunicati al competente centro per l’impiego.
Il lavoratore «agile» ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni solo all'interno dell'azienda (cd. «principio di non discriminazione»).
Sicurezza e infortuni
Il datore deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi (generali e specifici) connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.
Il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per far fronte ai rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi legati alla prestazione resa fuori dall’azienda, e contro gli infortuni per il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo scelto per svolgere la prestazione lavorativa, quando la scelta di quest’ultimo sia dettata da esigenze a essa connesse o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e appaia ragionevole.
Recesso
La disciplina del recesso dalla modalità di lavoro agile è diversificata a seconda che l’accordo sia stato stipulato a tempo indeterminato o a termine, rispettivamente con un lavoratore «normodotato» ovvero con un disabile. Per il dettaglio si veda la Tabella n. 3.
Tabella n. 3 – Smart working - Recesso
Tipologia di contratto
Fattispecie
Sussistenza di giustificato motivo
Insussistenza di giustificato motivo
A tempo indeterminato con lavoratore «normodotato»
Il recesso può avvenire senza preavviso
Il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni
A termine con lavoratore «normodotato»
Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato
Il recesso non è possibile
A tempo indeterminato con lavoratore disabile
Il recesso può avvenire senza preavviso
Il recesso può avvenire con un preavviso da parte del datore di lavoro non inferiore a 90 giorni
A termine con lavoratore disabile
Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato
Il recesso non è possibile
NOVITÀ DELLA L. 81/2017
1. Lavoro autonomo
2. Smart working
Il 14.6.2017, dopo un lungo iter parlamentare, è entrata in vigore la L. 22.5.2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (Capo I, artt. da 1 a 17), nonché quelle volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Capo II, artt. da 18 a 23).
L’art. 2222 c.c. definisce il lavoratore autonomo come colui che si impegna a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente: proprio a tale figura sono rivolte le nuove disposizioni.
Il lavoro agile (o smart working), invece, non rappresenta un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, bensì solo una nuova modalità di esecuzione flessibile dello stesso, rispetto sia ai tempi che al luogo di svolgimento della prestazione.
1. Lavoro autonomo
Campo di applicazione
Le norme in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del Codice civile (artt. 2222-2238 c.c.).
Sono esclusi dall’ambito di operatività delle nuove norme di tutela gli imprenditori, inclusi i piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.
Le disposizioni contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 9.10.2002, n. 231) si applicano anche a quelle intercorse tra lavoratori autonomi, tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi e pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
Restano in ogni caso ferme le eventuali previsioni di miglior favore.
Clausole e condotte abusive
Sono abusive e prive di effetto, oltre alle clausole che consentono al committente di modificare in via unilaterale le condizioni del contratto, anche:
nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, le clausole che consentono al committente di recedere da esso senza congruo preavviso;
le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Si considera altresì abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Nelle ipotesi di cui sopra il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
Inoltre, ai rapporti di lavoro autonomo non imprenditoriale si applica, in quanto compatibile, l'art. 9, L. 18.6.1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.
Apporti originali e invenzioni
Salvo che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata, al lavoratore autonomo sono riconosciuti i diritti di utilizzazione economica per apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla L. 22.4.1941, n. 633 (protezione diritto d'autore e altri diritti connessi), nonché dal D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 (Codice proprietà industriale).
Deleghe al Governo
Il Governo, entro 12 mesi, è delegato ad adottare uno o più Decreti legislativi nelle materie e nel rispetto dei criteri direttivi illustrati nella Tabella n. 1 che segue.
Tabella n. 1 – Materie e criteri direttivi per la delega al Governo
Oggetto della delega
Principi/criteri direttivi da osservare
Atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
a) Individuazione degli atti delle P.A. che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure volte a garantire il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
Sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi
Abilitazione degli enti di previdenza privati ad attivare, se autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari previdenziali e socio-sanitarie, anche altre prestazioni sociali, con apposita contribuzione, per gli iscritti che abbiano involontariamente subito la significativa riduzione del reddito professionale o siano colpiti da gravi patologie.
Ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
a) Riduzione dei requisiti per le prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile in cui individuare le 3 mensilità di contribuzione dovuta, introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando il numero di beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale ex art. 2, co. 18, L. 8.8.1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;
c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva ex art. 59, co. 16, L. 27.12.1997, n. 449, in misura possibilmente non superiore allo 0,5%.
Semplificazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza degli studi professionali
a) Individuazione di misure di prevenzione e protezione volte a tutelare la salute e la sicurezza delle persone lavorano negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza, anche tramite forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto dei poteri del contravventore e della natura della violazione.
Indennità DIS-COLL
Per stabilizzare ed estendere l’indennità di disoccupazione per i co.co.co., l’art. 7, L. 22.5.2017, n. 81, ha aggiunto 3 nuovi commi all’art. 15, D.Lgs. 4.3.2015, n. 22. Il co. 15-bis, in particolare, prevede quanto segue: dall’1.7.2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al co. 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio per gli eventi di disoccupazione verificatisi dalla stessa data.
Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.7.2017 non si applica la disposizione di cui al co. 2, lett. c), e i riferimenti all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile.
Dall’1.7.2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al co. 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Disposizioni fiscali
La L. 81/2017 ha comportato la modifica dell’art. 54, co. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), nella parte concernente le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese di formazione e di accesso alla formazione permanente. Il regime fiscale che ne deriva è riassunto nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2 – Riforma del lavoro autonomo – Disposizioni fiscali
Tipo di spesa
Deducibilità
Prestazioni alberghiere
75% per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
Prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande
Prestazioni alberghiere sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Integralmente deducibili (1)
Prestazioni per somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Integralmente deducibili (1)
Rappresentanza (2)
1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta
Iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale (incluse le spese di viaggio e soggiorno)
10.000 euro annui
Iscrizione a convegni e congressi (incluse le spese di viaggio e soggiorno)
10.000 euro annui
Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità (3)
5.000 euro annui
Oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni autonome fornita da forme assicurative o di solidarietà
Integralmente deducibili
(1) Tutte le spese per l’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
(2) Rientrano tra le spese di rappresentanza anche quelle per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, e quelle per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
(3) Tali spese devono essere mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Le disposizioni di cui al nuovo art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.
Maternità
La L. 81/2017 ha comportato la modifica anche del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità). In particolare, all’art. 64, co. 2, D.Lgs. 151/2001, dopo le parole «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa». Ne discende che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, con riguardo all’indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti il parto e per i 3 mesi successivi, dall’effettiva astensione dal lavoro.
Un’altra importante novità riguarda la possibilità di procedere, con l’accordo del committente, alla sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità con altri lavoratori autonomi di fiducia delle stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché con soci, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Congedo parentale
Con riferimento al congedo parentale, si evidenziano le seguenti novità:
le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata ex art. 59, co. 16, L. 27.12.1997, n. 449 (0,50%), hanno diritto a un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino;
i trattamenti economici per congedo parentale, pur se fruiti in altra gestione o cassa, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite massimo di 6 mesi;
salvo quanto si dirà di seguito, il trattamento economico per congedo parentale è erogato a patto che risultino accreditate almeno 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile;
per ogni giornata del periodo indennizzabile, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione maggiorata;
il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il 1° anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo (3 mensilità di contribuzione maggiorata negli ultimi 12 mesi), anche a lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi diritto all’indennità di maternità o paternità: in tal caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito di riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Malattia
Per gli iscritti alla gestione separata è prevista l’equiparazione dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, alla degenza ospedaliera.
Sospensione del rapporto e dei contributi
La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che operano in via continuativa a favore del committente non determinano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, resta sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da non consentire lo svolgimento dell’attività per più di 60 giorni, il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per tutta la durata dell’evento con un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare contributi e premi maturati nel periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Sportello del lavoro autonomo
I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono istituire uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni: l'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'ANPAL. Lo sportello dedicato al lavoro autonomo ha le seguenti funzioni:
raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo;
fornire informazioni relative al lavoro autonomo a professionisti e imprese richiedenti;
fornire informazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per eventuali trasformazioni e l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Appalti
Quali stazioni appaltanti le P.A. agevolano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, nonché alle procedure di aggiudicazione.
I lavoratori autonomi, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali (POR) e nazionali (PON) a valere sui fondi strutturali europei, sono equiparati alle piccole e medie imprese.
Per consentire di partecipare ai bandi e di concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire:
reti di esercenti la professione, consentendo loro di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (art. 3, co. 4-ter e segg., D.L. 5/2009), accedendo alle provvidenze in materia;
consorzi stabili professionali;
associazioni temporanee professionali (ex art. 48, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ove compatibile).
Modifiche al Codice di procedura civile
La L. 81/2017 ha comportato la modifica di due disposizioni del Codice di procedura civile. In particolare:
all'art. 409, n. 3), dopo le parole «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;
all'art. 634, co. 2, dopo le parole «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi»: la novità consiste nell’estensione della disciplina delle prove scritte, in relazione a crediti di somministrazioni di merci e danaro nonché a prestazioni di servizi, oltre che agli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche ai lavoratori autonomi.
2. Smart working
Nozione
Il lavoro agile (o smart working) costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, dei quali è responsabile il datore.
La prestazione viene eseguita, in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali senza postazione fissa, nei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le disposizioni in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
Accordo: forma e contenuti
L'accordo di lavoro agile (a tempo indeterminato o a termine) è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e deve contenere:
la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo e agli strumenti utilizzati;
i tempi di riposo del lavoratore;
le misure tecniche e organizzative per la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
l’esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali nel rispetto dell’art. 4, L. 20.5.1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo;
le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
L'accordo e le sue modifiche vanno comunicati al competente centro per l’impiego.
Il lavoratore «agile» ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni solo all'interno dell'azienda (cd. «principio di non discriminazione»).
Sicurezza e infortuni
Il datore deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi (generali e specifici) connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.
Il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per far fronte ai rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi legati alla prestazione resa fuori dall’azienda, e contro gli infortuni per il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo scelto per svolgere la prestazione lavorativa, quando la scelta di quest’ultimo sia dettata da esigenze a essa connesse o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e appaia ragionevole.
Recesso
La disciplina del recesso dalla modalità di lavoro agile è diversificata a seconda che l’accordo sia stato stipulato a tempo indeterminato o a termine, rispettivamente con un lavoratore «normodotato» ovvero con un disabile. Per il dettaglio si veda la Tabella n. 3.
Tabella n. 3 – Smart working - Recesso
Tipologia di contratto
Fattispecie
Sussistenza di giustificato motivo
Insussistenza di giustificato motivo
A tempo indeterminato con lavoratore «normodotato»
Il recesso può avvenire senza preavviso
Il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni
A termine con lavoratore «normodotato»
Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato
Il recesso non è possibile
A tempo indeterminato con lavoratore disabile
Il recesso può avvenire senza preavviso
Il recesso può avvenire con un preavviso da parte del datore di lavoro non inferiore a 90 giorni
A termine con lavoratore disabile
Il recesso può avvenire prima della scadenza del termine concordato
Il recesso non è possibile