/ Antonio PICCOLO Lunedì, 31 luglio 2017
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In base al DLgs. n. 112/2017, si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio
Il DLgs. n. 112/2017, entrato in vigore il 20 luglio 2017, ha stabilito la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, come previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 1 della L. n. 106/2016.
Si ricorda che l’impresa sociale, per essere considerata tale, deve esercitare in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Secondo il dettato dell’art. 2 del DLgs. n. 112/2017, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, anche le attività d’impresa aventi ad oggetto l’agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 141/2015 e sue modificazioni.
Per “agricoltura sociale” – così la definizione del comma 1 del citato art. 2 della L. n. 141/2015 – si intendono le attività esercitate: dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 e sue modificazioni, nei limiti fissati dal successivo comma 4, “dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica”.
Con apposito decreto il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) avrebbe dovuto definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle predette attività, ma il provvedimento, da adottare entro il termine di 60 giorni dal 23 settembre 2015 (entrata in vigore della L. n. 141/2015), non si è ancora visto.
Attività esercitate da imprenditori agricoli e cooperative sociali
Ad ogni modo è opportuno ricordare che le attività di cui alle lettere b), c) e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che tutte le attività sopra indicate possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.
Qualora tale fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Infine, è appena il caso di rimarcare il contenuto del comma 1 dell’art. 5 della stessa L. n. 141/2015, in forza del quale i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle citate attività, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
Sembra che la ruralità di questi fabbricati (o porzione di essi) derivi soltanto dalla loro destinazione, così come stabilito espressamente anche dalla disciplina dell’agriturismo (L. n. 96/2006), il cui art. 3 ha disposto fra l’altro che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo e che i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.