/ Paola RIVETTI Lunedì, 24 luglio 2017
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Le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. 3 luglio 2017 n. 112 è divenuta operativa, a decorrere dal 20 luglio 2017, la nuova disciplina dell’impresa sociale e parallelamente abrogata la normativa precedente (DLgs. 24 marzo 2006 n. 155).
L’impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore e rappresenta non un distinto ente giuridico, bensì una qualifica che tutti i tipi di enti giuridici privati possono acquisire se presentano determinati requisiti. Le norme del Codice del Terzo settore (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) saranno applicabili all’impresa sociale in quanto compatibili con le disposizioni del DLgs. 112/2017.
Il decreto, tra l’altro:
- delinea i soggetti che possono conseguire la qualifica;
- impone forme di coinvolgimento dei lavoratori e disciplina il trattamento economico dei lavoratori dell’impresa sociale;
- stabilisce limiti e vincoli alla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;
- prevede particolarità in merito all’amministrazione e al controllo delle imprese sociali;
- individua le scritture contabili obbligatorie;
- disciplina alcune agevolazioni fiscali collegate alla destinazione degli utili e ad investimenti effettuati in imprese sociali neocostituite.
Limitando l’analisi della nuova disciplina all’ambito soggettivo, possono acquisire tale qualifica di impresa sociale:
- tutti gli enti privati, inclusi gli enti del Libro V c.c. (ad esempio società di persone, di capitali);
- che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.
Le attività di interesse generale sono elencate all’art. 2 del decreto (a titolo esemplificativo, sono menzionate le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale). L’elenco può essere aggiornato con DPCM.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme relative all’impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale e applicano le disposizioni del DLgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative (L. 381/91 e artt. 2511 ss. c.c.) e in quanto compatibili.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale, invece, i seguenti soggetti:
- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
- le fondazioni bancarie.
L’impresa sociale è costituita con atto pubblico nel quale, oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, deve essere esplicitato il carattere sociale dell’impresa con particolare riferimento all’oggetto sociale e all’assenza di scopo di lucro.
Iscrizione nel Registro Imprese e nel Registro unico del Terzo settore
L’atto costitutivo, così come gli atti modificativi o altri atti relativi all’impresa, devono essere depositati:
- entro 30 giorni;
- a cura del notaio o degli amministratori;
- presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in un’apposita sezione.
L’iscrizione nel Registro delle imprese ha natura costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale.
Le imprese sociali dovranno iscriversi anche in una sezione dedicata del futuro Registro unico del Terzo settore; al riguardo, l’art. 11 del Codice del Terzo settore dispone che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le società e gli enti (ad eccezione di quelli religiosi) che hanno la qualifica di impresa sociale, negli atti e nella corrispondenza, devono integrare la denominazione o la ragione sociale con l’indicazione di “impresa sociale”.