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Proroga al 31 ottobre per modelli 770, REDDITI e IRAP


/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Sabato, 29 luglio 2017
6-8 minuti

Lo slittamento del termine riguarda tutte le dichiarazioni dei redditi e IRAP che devono essere presentate dal 1° luglio al 30 settembre 2017

Proroga al prossimo 31 ottobre dei termini di presentazione dei modelli 770, delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e delle dichiarazioni IRAP.
Lo ha stabilito il DPCM 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri, che ufficializza quanto anticipato dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio scorso.

Con riferimento alla dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2016 (modelli 770/2017), la proroga arriva a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio, prevista dall’art. 4 del DPR n. 322/98.
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, il modello 770 ha subito uno “snellimento”, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti. Con il modello 770/2017, è stata inoltre abolita la precedente distinzione tra modello Semplificato e Ordinario.
Il modello 770/2017 “unificato” è quindi composto:
- dal frontespizio;
- dai “tradizionali” quadri del precedente modello Ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS);
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY), che ricomprendono i dati precedentemente suddivisi tra il modello Semplificato e quello Ordinario;
- dal nuovo quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa, introdotta dall’art. 5 del DL 193/2016.

Tuttavia, i sostituti d’imposta, avvalendosi anche di intermediari (es. dottori commercialisti e consulenti del lavoro), possono suddividere il modello 770/2017 inviando in via telematica, oltre al frontespizio:
- i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi corrisposti dal condominio a soggetti imprenditori e sui redditi diversi.
In un altro flusso, oltre al frontespizio, devono essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Il rinvio del termine di presentazione dei modelli 770/2017, disposto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM 26 luglio 2017, differisce automaticamente al 31 ottobre anche la trasmissione, senza applicazione di sanzioni, delle Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2017 n. 8, § 21.4).
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

L’art. 1 comma 1 lett. b) del citato DPCM dispone, inoltre, la proroga dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP per i soggetti di cui all’art. 2 del DPR n. 322/98, che devono essere presentate dal 1° luglio al 30 settembre 2017.
Si tratta in particolare delle persone fisiche, delle società di persone e delle associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, aventi periodo d’imposta sempre coincidente con l’anno solare, che dovranno presentare la suddette dichiarazioni entro il prossimo 31 ottobre, in luogo della precedente scadenza del 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di domenica).

Proroga applicabile anche ai soggetti IRES “non solari”

Dovranno presentare in via telematica la dichiarazioni dei redditi e IRAP sempre entro il 31 ottobre anche i soggetti IRES aventi un periodo d’imposta:
- coincidente con l’anno solare, chiuso il 31 dicembre 2016 (in tal caso si utilizza il nuovo modello REDDITI 2017);
- non coincidente con l’anno solare, chiusi a partire dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 dicembre 2016 (in tal caso si utilizza ancora il “vecchio” modello UNICO 2016).

Il DPCM precisa inoltre che la suddetta proroga al 31 ottobre si applica anche ai soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento ex DL 244/2016 (conv. L. 19/2017), per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in luogo dell’originario 2 ottobre, era già stato prorogato al 16 ottobre dall’art. 13-bis del medesimo DL 244/2016.

Tra le dichiarazioni dei redditi rientranti nella proroga, devono ritenersi ricompresi anche i modelli CNM che devono essere presentati dalla società o ente consolidante, in caso di applicazione della disciplina del consolidato nazionale o mondiale. Tali modelli, infatti, devono essere presentati entro lo stesso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, obbligatoriamente in forma “autonoma”, non potendo essere inseriti nel modello REDDITI o UNICO SC.

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