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Ravvedimento a tutto campo per comunicazioni di fatture e liquidazioni


/ Alfio CISSELLO Sabato, 29 luglio 2017
6-7 minuti

Il ravvedimento «si cumula» con il dimezzamento della sanzione per i ritardi sino a 15 giorni

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 104 di ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso in caso di tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA (artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010).

Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture con cadenza semestrale per il 2017 e trimestrale per gli anni successivi.
Il termine per la comunicazione è fissato al 18 settembre (per il primo semestre 2017) e al 28 febbraio 2018 (per il secondo semestre 2017).
Per gli anni successivi, il termine sarà il 31 maggio (primo trimestre), il 16 settembre (secondo trimestre), il 30 novembre (terzo trimestre) e il 28 febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre).

Dal punto di vista sanzionatorio (art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97), c’è una sanzione di 2 euro per fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre. Se la comunicazione è inviata con un ritardo massimo di 15 giorni, la sanzione è dimezzata (un euro per fattura con massimo di 500 euro per trimestre).
Occorre anche comunicare periodicamente le liquidazioni IVA, ex art. 21-bis del DL 78/2010.
In merito ai termini di comunicazione, per il primo trimestre 2017 il termine è scaduto il 12 giugno, e le prossime scadenze sono il 18 settembre (per il secondo trimestre 2017), il 30 novembre (per il terzo trimestre 2017) e il 28 febbraio 2018 (per il quarto trimestre 2017).
Per gli anni successivi, la scadenza è del pari trimestrale (31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio).
Ai sensi dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora il ritardo nella trasmissione della comunicazione sia contenuto nei quindici giorni.

Nella risoluzione di ieri, in breve, si affermano tre principi molto importanti:
- se la comunicazione viene effettuata nei quindici giorni, la sanzione sarà sempre quella dimezzata, ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento (circostanza peraltro naturale, visto che la sanzione e il ravvedimento sono istituti che, concettualmente, devono essere tenuti distinti);
- il termine finale per computare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento è connesso a quello di presentazione della dichiarazione IVA e non alla data di scadenza per la comunicazione;
- il ravvedimento non è soggetto al limite temporale della lettera b).

In relazione a quest’ultimo punto, trattasi di un problema che “si trascina” sin dalle novità introdotte dalla L. 190/2014, in quanto, testualmente, il comma 1-bis dell’art. 13 del DLgs. 472/97 sancisce che il ravvedimento non ha limiti temporali, essendo ammesso sino a quando c’è l’accertamento, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in oggetto, le violazioni non sono propriamente connesse in via diretta ad un tributo.
La soluzione, a nostro avviso, non può che valere, ad esempio, per fattispecie simili come i modelli INTRASTAT.
Tornando alla risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche una tabella riepilogativa.

Il ravvedimento non ha limitazioni temporali

Applicando il principio esposto, ne deriva che, per la comunicazione dei dati delle fatture, se l’errore concerne 180 fatture, la comunicazione viene inviata entro i 15 giorni e il ravvedimento avviene entro i novanta giorni, la sanzione da pagare sarà pari a 20 euro (la sanzione, essendo dimezzata, risulta pari a un euro per fattura quindi a 180 euro, ridotta a un nono applicandosi la lettera a-bis).

Per le comunicazioni delle liquidazioni, c’è una particolarità. Se il ravvedimento avviene oltre il termine della presentazione della dichiarazione IVA, e in tale dichiarazione le liquidazioni sono indicate, in sede di ravvedimento non occorre più presentare la comunicazione.
Invece, se nemmeno in dichiarazione le liquidazioni sono indicate, da un lato, ci si ravvede nei termini indicati in merito alla comunicazione, dall’altro, è integrata anche la dichiarazione infedele, per cui sarà necessario sanare la violazione dell’art. 5 del DLgs. 471/97 presentando la dichiarazione integrativa indicando le liquidazioni.

Allora, se a settembre 2018 si intende sanare la mancata comunicazione della liquidazione sul primo trimestre 2017 (scaduta il 12 giugno 2017), e in dichiarazione IVA 2018 si indicano le liquidazioni, ai fini del ravvedimento sarà necessario pagare solo le sanzioni ridotte, pari a 71,43 euro (sanzione base di 500 euro ridotta al settimo, applicandosi la lettera b-bis).

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