/ Mirco GAZZERA Sabato, 12 agosto 2017
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Non deve essere previsto, tuttavia, un intervento di manutenzione degli impianti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 111 di ieri, 11 agosto 2017, ha precisato che la verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche e private, da parte di soggetti abilitati, non è un’operazione soggetta al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
La risoluzione in esame si riferisce a un’istanza di interpello presentata da una società che, in qualità di organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”), verifica e attesta la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da imprese di manutenzione e installazione presso attività pubbliche e private con dipendenti.
Nel documento di prassi si riferisce che il soggetto interpellante:
- ha ricondotto la propria attività nel codice 71.20.21 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”) della Tabella ATECO 2007, il quale risulta diverso da quello dell’attività di manutenzione;
- ha intenzione di emettere la fattura per l’attività sopra descritta indicando la dicitura “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 462 del 2001”;
- ritiene che la prestazione resa, comportando solo una verifica e non un intervento sugli impianti (che, qualora necessario, sarebbe comunque effettuato da un’altra società), non rappresenti un’attività di manutenzione.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto la prassi precedente (circ. 27 marzo 2015 n. 14 e circ. 22 dicembre 2015 n. 37) relativa all’ambito applicativo della nuova fattispecie di reverse charge riguardante “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 introdotto dall’art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014 n. 190).
Nella prassi citata, in particolare, è stato chiarito che le prestazioni elencate devono essere “relative ad edifici” (ossia a fabbricati come definiti dall’art. 2 del DLgs. 19 agosto 2005 n. 192) ed essere individuate unicamente avendo riguardo, in una logica di semplificazione, ai codici di attività della Tabella ATECO 2007 indicati nella circ. Agenzia delle Entrate 27 marzo 2015 n. 14 (si veda “I codici ATECO guidano anche il nuovo reverse charge in edilizia” del 28 marzo 2015).
Rilevano i codici ATECO
Con riferimento al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate rileva che:
- i datori di lavoro, ai sensi del DPR 462/2001, hanno l’obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività avvalendosi di un organismo di ispezione, abilitato dal Ministero delle attività produttive, che risulti indipendente da vincoli con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica;
- l’attività di verifica dei citati organismi comporta un complesso di operazioni materiali aventi la finalità di accertare la conformità dell’impianto ai requisiti tecnici previsti;
- il codice attività utilizzato dalla società interpellante, ossia il codice ATECO 71.20.21, non compare nell’elenco contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015 n. 14.
L’Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto descritto, ha chiarito, pertanto, che l’IVA relativa all’operazione effettuata dalla società interpellante, nella misura in cui l’attività svolta si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescinda da qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti, è applicata con il metodo ordinario non trovando applicazione la fattispecie di reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.