/ Anita MAURO Giovedì, 3 agosto 2017
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Lo chiarisce la Cassazione a Sezioni Unite, assimilando il procacciatore di affari a un mediatore atipico
Il contratto di procacciamento di affari configura una mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate, al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/89 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso) ed, oggi, dal combinato disposto della L. 39/89 e del DLgs. 59/2010 (che richiede la comunicazione di inizio attività e la iscrizione al Registro delle imprese o al REA).
Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi, non risulti iscritto al registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di Commercio. Lo chiarisce la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19161 depositata ieri.
La sentenza, in primo luogo, ricapitola la disciplina sulla mediazione, ricordando che le norme recate dall’art. 2 della L. 39/89 non sono, oggi, abrogate, se non limitatamente al “ruolo degli agenti di affari in mediazione” che era previsto dall’art. 2 comma 1 della citata legge ma è stato soppresso dall’art. 73 del DLgs. 59/2010.
Questa ultima norma oggi, prevede che l’esercizio dell’attività di mediatore sia soggetta a “segnalazione certificata di inizio di attività”, che deve essere presentata alla Camera di Commercio, assieme alle autocertificazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti; dopo le opportune verifiche, la Camera di Commercio provvede alla iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. Di conseguenza, come affermato dall’art. 73 comma 6 del DLgs. 59/2010, i richiami al “ruolo degli agenti di affari in mediazione” si intendono oggi riferiti alle iscrizioni previste nel Registro Imprese e al REA.
Dunque, per la Corte, quanto previsto dall’art. 6 della L. 39/89 (“hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”) va interpretato nel senso che hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nel Registro delle imprese o al REA.
In secondo luogo, la Corte ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali che hanno individuato le differenze intercorrenti tra la mediazione ed il procacciamento di affari.
In particolare:
- il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza: la sua attività si caratterizza per l’imparzialità rispetto alle parti contrattuali; il diritto alla provvigione sorge solo ove il contratto sia il risultato del suo intervento;
- il procacciatore di affari è un collaboratore occasionale che agisce, normalmente, nell’esclusivo interesse del preponente (dal quale solo può pretendere la provvigione), al quale segnala potenziali clienti, o proposte di contratto, senza intervenire nella conclusione del contratto: il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
Pertanto, per le Sezioni Unite, il mediatore ed il procacciatore di affari sono due figure negoziali distinte, che hanno alcuni elementi comuni, ma che si differenziano per la posizione di imparzialità che contraddistingue il mediatore.
Così, la mediazione configura una figura contrattuale tipica, mentre il procacciamento di affari è una figura atipica, che può essere attratta nell’ambito della mediazione atipica, in quanto il procacciatore agisce in base ad un incarico di una parte.
Ne deriva che “proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione”, il procacciamento di affari rientra nel campo di applicazione dell’art. 2 della L. 39/89 (che non risulta abrogato dalla L. 59/2010) che, appunto, disciplina anche le ipotesi atipiche di mediazione.
A questo punto, quindi, le Sezioni Unite prendono posizione a favore dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene valevole anche per la mediazione atipica (e, quindi, anche per il procacciamento di affari), la norma (recata dall’art. 6 della L. 39/89) che nega la provvigione a chi non sia iscritto nell’apposito ruolo (rectius nel registro imprese o al REA).
Secondo la Cassazione, infatti, a norma dell’art. 2 comma 4 della L. 39/89, l’iscrizione è obbligatoria:
- quale che sia l’oggetto della mediazione (beni mobili o immobili), ove essa sia svolta in modo professionale;
- solo ove l’intermediazione abbia ad oggetto immobili o aziende, se l’attività sia svolta in modo occasionale o discontinuo.
Interpretazione della Corte compatibile con il diritto comunitario
Tale interpretazione – precisano i giudici di legittimità – è compatibile con il diritto comunitario (che ha negato la legittimità di norme nazionali che subordinino la validità del contratto di agenzia all’iscrizione in albi), atteso che il principio enunciato nel procedimento C-1997/215, non opera per la mediazione, ove vi è una posizione di terzietà del mediatore (assente nel contratto di agenzia), né per la mediazione atipica, ove non vi è una collaborazione abituale (presente nel contratto di agenzia).
Pertanto, conclude la Corte, il diritto alla provvigione sorge per i soli mediatori – tipici o atipici – iscritti nel Registro delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio.
Nel caso di specie, quindi, posto che l’attività di procacciamento di affari aveva a oggetto beni mobili, ma era svolta professionalmente, il procacciatore non ha diritto alla provvigione in quanto non iscritto al Ruolo richiesto dall’allora vigente art. 2 comma 1 della L. 39/89.