/ Michela SCHEPIS Mercoledì, 9 agosto 2017
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In caso di ritardo nel pagamento di una fattura scattano automaticamente gli interessi
Tra le novità introdotte dalla L. 22 maggio 2017 n. 81 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi), l’art. 2 prevede l’estensione, ai lavoratori autonomi, della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al DLgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, nonché tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Più precisamente, la disciplina prevista nel DLgs. 231/2002 contiene alcune regole circa i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e, in caso di scadenza degli stessi, l’applicazione degli interessi moratori sull’importo dovuto (a meno che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
In particolare, l’art. 2 della L. 81/2017, facendo salva l’applicazione di ulteriori disposizioni più favorevoli per il creditore, sancisce l’applicabilità delle disposizioni del DLgs. 231/2002, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra:
- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.
D’altro canto, vengono esclusi privati e enti associativi non aventi scopo di lucro, che non svolgono attività di impresa.
L’estensione della disciplina degli interessi moratori, di cui al DLgs. 231/2002 comporta, innanzitutto, l’applicazione automatica degli interessi legali di mora, ove il tasso di interesse non sia stato concordato tra le parti, nel rispetto del limiti di legge (art. 2, comma 1, lett. d) del DLgs. 231/2002).
Più precisamente, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, i quali decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (è essenziale, pertanto, che il debito sia scaduto), senza che sia necessaria la costituzione in mora.
In riferimento al termine di pagamento, la disciplina contenuta nel DLgs. 231/2002 prevede un termine legale, nel caso in cui le parti non lo abbiano contrattualmente pattuito.
In particolare, la legge prevede un termine di pagamento di 30 giorni:
- dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli sopra elencati (ma non superiore a 60 giorni) quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Interessi senza costituzione in mora
Di conseguenza, nel caso in cui non sia rispettato il termine di pagamento legale o, diversamente, quello pattuito dalle parti, il creditore avrà diritto agli interessi moratori, che decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Si ricorda che gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (Bce), maggiorato di 8 punti percentuali e che il tasso viene reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, il DLgs. 231/2002 prevede, all’art. 6, che il creditore ha diritto, oltre agli interessi di mora dovuti sul debito scaduto, anche:
- al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
- ad un importo forfettario a titolo di risarcimento del danno (fatta salva la prova del maggior danno).