/ Elisa TOMBARI Giovedì, 10 agosto 2017
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L’Ispettorato distingue le ipotesi di semplice violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione dalla volontà di occultare la stessa
Con la circolare n. 5 di ieri, 9 agosto 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha dettato al proprio personale le prime istruzioni per l’applicazione del regime sanzionatorio in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito) che, previa registrazione sulla piattaforma telematica INPS, possono essere acquistate dai privati, con il Libretto Famiglia, e con il Contratto di prestazione occasionale, dagli altri soggetti (ad es. professionisti e micro imprese) che rispettino i limiti dimensionali e settoriali imposti dalla legge.
Dato il silenzio del citato art. 54-bis, che non ne classifica a priori il carattere autonomo o subordinato, le prestazioni in esame sono individuate grazie a una serie di limiti economici, soggettivi e procedurali, sulla cui violazione si concentra la circolare in esame.
Occorre ricordare che sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore, a compensi fino a 5.000 euro complessivamente erogabili e percepibili rispettivamente da ogni utilizzatore e da ogni prestatore e a compensi fino a 2.500 euro percepibili dal prestatore, da parte dello stesso utilizzatore.
Al riguardo, l’Ispettorato non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto dettato dall’art. 54-bis, comma 20: a prescindere dal fatto che si tratti del Libretto Famiglia o del Contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore incorre nella trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato se, nel corso dell’anno, retribuisce il prestatore più di 2.500 euro o lo impiega per più di 280 ore.
Se, però, a essere violato è il divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa, secondo l’Ispettorato siamo di fronte ad un difetto “genetico” della costituzione del rapporto, che ne comporta la conversione ex tunc in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a condizione che sia accertato il carattere subordinato del rapporto.
Invece, con riferimento al solo Contratto di prestazione occasionale, se l’utilizzatore viola l’obbligo di comunicare lo svolgimento della prestazione (ad es. non effettua la comunicazione almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione o fornisce informazioni parziali o errate) o, ancora, non rispetta i limiti soggettivi previsti dal comma 14 dell’art. 54-bis per tale tipologia contrattuale, incorrerà in una sanzione ridotta di 833,33 euro (art. 16 della L. 689/81) per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
L’Ispettorato si concentra, poi, sul rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e la “maxisanzione per il lavoro nero”, evidenziando che è possibile che si tratti di un rapporto “sconosciuto” alla Pubblica Amministrazione, nonostante il prestatore risulti regolarmente registrato sulla piattaforma telematica INPS, anche quando la comunicazione preventiva manchi o venga revocata dall’utilizzatore a fronte di una prestazione effettivamente svolta.
In questo caso, accertata la natura subordinata del rapporto, sarà possibile contestare all’utilizzatore l’impiego di lavoratori “in nero”.
Premesso questo, è fondamentale capire in quali casi l’ispettore si trovi di fronte a un rapporto di lavoro in nero, sanzionabile esclusivamente con la c.d. “maxisanzione” o quando, invece, si tratti della meno grave ipotesi di una prestazione occasionale non comunicata, che richiederà l’applicazione del comma 20 dell’art. 54-bis.
Nella specie, se la prestazione è comunque possibile perché non risultano superati i limiti economici e quantitativi e se, tenuto conto di analoghe attività lavorative correttamente gestite, ad esempio nel corso dello stesso mese, la medesima ha realmente carattere “occasionale”, si configura soltanto una violazione dell’obbligo di comunicazione.
In assenza di detti requisiti e al ricorrere del carattere subordinato dell’attività, come detto, verrà applicata la maxisanzione, che trova applicazione anche in caso di revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente resa, fattispecie che denota l’evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.