/ Antonello ORLANDO Lunedì, 7 agosto 2017
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Confermata la totale esenzione fiscale dei compensi, ma cambiano le soglie percepibili per ogni anno
La nuova disciplina delle prestazioni occasionali contenuta nell’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito ed entrata in vigore il 24 giugno scorso prevede ora due forme di prestazioni occasionali differenti per fruitore: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Rispetto a quanto precedentemente previsto dal DLgs. 81/2015, contenente la disciplina del “vecchio” lavoro accessorio, la prima differenza è evidenziabile nella platea dei fruitori: il lavoro accessorio non prevedeva limitazioni in riferimento al tipo di utilizzatore, con la sola differenza che la soglia annua di compenso incassabile da un prestatore per singoli committenti imprenditori o professionisti era limitata a 2.000 euro annui, rivalutati annualmente, rispetto ai 7.000 generalizzati nel caso degli altri utilizzatori.
Nelle nuove prestazioni di lavoro occasionale vi sono molte più esclusioni: i contratti di lavoro occasionale sono aperti a imprenditori e professionisti con un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato, mentre del tutto esclusi risultano i datori di lavoro operanti nell’ambito dell’edilizia.
L’esclusione riguarda anche i lavoratori impiegati in un appalto ed è in realtà in linea di continuità con la vecchia disciplina; assente nelle modalità di utilizzo dei vecchi voucher era invece la nuova esclusione prevista per i prestatori che intrattengano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con l’utilizzatore al momento dello svolgimento della prestazione occasionale o che li abbiano intrattenuti nel semestre precedente alla prestazione occasionale. Per i contratti di lavoro occasionale, le limitazioni in ordine di mansioni sorgono unicamente per le pubbliche amministrazioni.
Viene confermata la totale esenzione fiscale dei compensi, ma cambiano le soglie percepibili per ogni anno: il limite unico di 2.500 euro fra un singolo prestatore e utilizzatore sostituisce la doppia soglia precedente (2.000-7.000 euro), si abbassa a 5.000 euro il limite complessivo che un singolo prestatore potrà maturare nei confronti della totalità degli utilizzatori. Scompare poi il riferimento alla rivalutazione, rendendo le nuove soglie di compenso non variabili di anno in anno.
Il valore nominale dei voucher resta di 10 euro per le persone fisiche che utilizzano il Libretto Famiglia (con un netto che cresce da 7,5 a 8 euro per i prestatori); nel caso del lavoro occasionale utilizzato da imprenditori e professionisti si introduce un inedito minimo compenso giornaliero di 36 euro, che – come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 7/2017 – appare sicuramente volto a fini antielusivi, ma rischia di violare la corrispondenza diretta fra prestazione e retribuzione, introducendo una garanzia ulteriore rispetto ad altri contratti atipici (come quello part time) dove non è prevista un’analoga tutela in termini di retribuzione minima giornaliera.
Il compenso orario minimo è ora di 9 euro (fatta eccezione per il settore agricolo) con un costo di ulteriori 3,41 euro, rendendo sensibilmente più costosa rispetto ai vecchi voucher questa forma di lavoro.
Compare un nuovo limite di utilizzo dei voucher anche per imprese e professionisti, pari a 5.000 euro annui a prescindere dal numero di utilizzatori e innalzabile fino al 25% in più nel caso di utilizzatori disoccupati, pensionati, studenti under 25, percettori di indennità a sostegno del reddito o integrazione salariale. Questa limitazione, che stabilisce un numero massimo di voucheristi per ogni imprenditore per anno, non era presente nel regime previgente e appare una delle limitazioni più forti al ricorso delle nuove prestazioni occasionali per la platea imprenditoriale.
I voucher possono essere acquistati solo tramite il portale INPS dedicato, con pagamento elettronico o via modello F24 ELIDE o EP. Nel precedente sistema dei voucher risultava invece possibile utilizzare gli sportelli delle banche popolari convenzionate, le rivendite autorizzate dalla Federazione italiana tabaccai (FIT) e, solo per committenti non imprenditori o liberi professionisti, gli uffici di Poste italiane.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli utilizzatori, rispetto al precedente sistema di comunicazione preventiva generalizzata all’INPS e di quella per i soli imprenditori e professionisti da effettuarsi all’Ispettorato nazionale del lavoro, le nuove comunicazioni, differenziate a seconda dell’utilizzatore, sono indirizzate unicamente all’Istituto di previdenza e prevedono la possibilità, da parte del prestatore di lavoro, nel caso di utilizzatori imprenditori o professionisti, di confermare l’esecuzione della prestazione, invalidando eventuali revoche dichiarate illegittimamente dall’utilizzatore.
Il regime transitorio chiarito dall’INPS, prima con il messaggio n. 1652/2017 e poi con la circolare n. 107/2017, conferma l’utilizzabilità dei vecchi voucher secondo le previgenti disposizioni fino alla fine di quest’anno per chi li avesse già acquistati. Nel caso dei voucher baby-sitting (art. 4, comma 24 della L. 92/2012), questi saranno erogati nelle modalità dei Libretti Famiglia a partire dal 2018, con istruzioni di futura emanazione.