/ Alfio CISSELLO Giovedì, 10 agosto 2017
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Per gli altri pagamenti mediante modello F24 c’è un semplice slittamento del termine al 21 agosto
Abbiamo già evidenziato come, a seguito del DL 193/2016, il “panorama normativo” sulla sospensione feriale dei termini risulti molto più variegato rispetto al passato.
Infatti, non c’è più solo la sospensione feriale dei termini processuali, ma anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie. Per i pagamenti da modello F24 (naturalmente per fattispecie diverse dagli avvisi bonari), invece, non è proprio corretto parlare di sospensione, in quanto siamo in presenza di uno slittamento del termine, slittamento che già sussisteva prima del DL 193 del 2016.
Ricapitolando, abbiamo:
- l’art. 1 della L. 742/69, che prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- l’art. 37 comma 11-bis primo periodo del DL 223/2006, secondo cui “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
- l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, che sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
- l’art. 37 comma 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.
Per il modello F24 (salva l’ipotesi degli avvisi bonari), come anticipato, c’è un mero slittamento del termine: se questo scade ad esempio il 14 agosto, lo si può effettuare sino al 21 (quest’anno il 20 cade di domenica) senza oneri aggiuntivi.
Ma per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, il discorso sembra molto diverso.
La legge parla testualmente di “sospensione”, quindi non si possono che applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione processuale dei termini.
Il meccanismo dovrebbe essere quello della sospensione feriale
Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario (peraltro utile per definirlo con riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi) dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre, ed è da questa data che bisogna contare i trenta giorni.
Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.
Allora, se in questi giorni arrivasse un avviso bonario, il termine di trenta giorni per fruire della definizione sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre, cominciando a decorrere dal 5 settembre.
Per ora non ci sono ancora chiarimenti ufficiali sulla problematica ma, dall’esame delle norme introdotte dal DL 193 del 2016, la soluzione esposta sembra essere quella corretta.
Certo, questo è quanto pare emergere dal dato normativo, tuttavia, per prudenza, nulla vieta di considerare le nuove norme non come una sospensione ma come un semplice slittamento del termine.