/ Mario PAGANO Venerdì, 11 agosto 2017
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Malgrado i chiarimenti dell’INL, restano questioni dubbie come il caso del superamento del limite complessivo di 5.000 euro
Non tutte le problematiche sulle nuove forme di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 convertito hanno trovato soluzione con la circolare n. 5/2017 dell’INL (si veda “Maxisanzione anche per le prestazioni di lavoro occasionale” del 10 agosto 2010), tanto che lo stesso Ispettorato, affrontando il tema del rapporto tra le nuove prestazioni occasionali e il “lavoro nero”, si è riservato ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sull’applicazione del nuovo istituto.
Un aspetto sul quale vale la pena riflettere riguarda i limiti economici, che il comma 1 dell’art. 54-bis individua in tre tipologie: il primo limite, di 5.000 euro, attiene ai compensi complessivamente percepiti da ciascun prestatore; il secondo, del medesimo importo, riguarda, invece, ciascun utilizzatore ed è riferito, a differenza di quanto avveniva in passato per il lavoro accessorio, ai compensi complessivamente corrisposti alla totalità dei prestatori di lavoro.
Il terzo limite riguarda il singolo rapporto tra il medesimo prestatore e utilizzatore, che non può comportare cifre superiori a 2.500 euro.
L’attenzione sui limiti economici è tutt’altro che secondaria, posto che, come sembra intuirsi dalla circolare in esame, la soglia economica continua a essere, come per i voucher, l’unico vero elemento qualificatorio dell’istituto disciplinato dal nuovo art. 54-bis, prescindendo da una classificazione preventiva circa la natura autonoma o subordinata.
Ciò parrebbe anche indipendentemente dal dettato del comma 13 dell’art. 54-bis, che parla di attività lavorative, rese in regime di contratto di prestazione occasionale, anche saltuarie di ridotta entità.
Sul piano prettamente sanzionatorio, tuttavia, il primo periodo del comma 20 prevede la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato solo nell’ipotesi di superamento del limite economico di 2.500 euro, nonché, in alternativa, del limite di durata massima della prestazione pari a 280 ore.
Cosa accade, dunque, se, pur rispettando tale soglia, un utilizzatore superi il proprio limite complessivo di 5.000 euro? Allo stesso modo, quali conseguenze possono derivare se lo sforamento riguarda il limite economico previsto per il prestatore?
Una prima soluzione porterebbe, allo stesso modo, la conversione dell’intero rapporto in subordinato, non in ragione di quanto previsto dal comma 20, ma in virtù dei principi civilistici generali e dell’art. 1418 c.c., che prevede che il contratto sia nullo per violazione di una norma imperativa e, quindi, convertito nella forma comune di rapporto di lavoro, ossia quello subordinato a tempo indeterminato.
Del resto la circolare n. 5/2017 stabilisce la medesima conseguenza nell’ipotesi di violazione del comma 5 dell’art. 54-bis, secondo cui non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. In questa ipotesi, spiega l’INL, vi sarebbe un difetto “genetico” afferente la costituzione del rapporto. Un principio, ad avviso di chi scrive, applicabile anche nelle ipotesi di superamento dei limiti di cui al comma 1 lett. a) e b).
Diversamente, laddove la piattaforma telematica INPS prevedesse, in fase di attivazione, un blocco informatico all’indicazione di compensi che, associati al codice fiscale del prestatore e dell’utilizzatore, comportassero ex ante lo sforamento del limite di 5.000 euro, un’eventuale prestazione lavorativa, comunque resa, potrebbe ritenersi totalmente al di fuori della disciplina dell’art. 54-bis.
Pertanto, mancando una qualsiasi pubblicizzazione ufficiale della stessa e ricorrendo nel contempo gli indici della subordinazione, si potrebbe ritenere applicabile la maxisanzione per lavoro nero, relativamente al periodo lavorativo reso oltre i limiti economici.
Una conferma di un simile ragionamento potrebbe ritrovarsi nella circolare n. 5/2017, nella parte in cui, approfondendo il rapporto tra la maxisanzione e la sanzione di cui al comma 20, riferita alla comunicazione preventiva di attivazione all’INPS, prevede l’applicabilità di quest’ultima, a condizione che la prestazione sia, comunque, possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici. Viceversa, si legge, troverà applicazione la sanzione per lavoro nero.
Si aggiunga poi quanto precisato dall’INPS con la circolare n. 107/2017 circa l’applicabilità della maxisanzione nei casi in cui si sia in presenza di una revoca della comunicazione di attivazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa. In questo caso la ratio è da ritrovarsi nella volontà, evidente, di “occultare” la stessa prestazione. Circostanza, del resto, riscontrabile anche nelle ipotesi in cui un utilizzatore, pur consapevole di superare i limiti economici previsti per l’istituto, impiega ugualmente il lavoratore.