/ Roberta VITALE Martedì, 29 agosto 2017
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Con l’entrata in vigore della L. 124/2017 novità anche sulle condizioni generali delle polizze professionali e sulla comunicazione dei titoli posseduti
Da oggi è obbligatorio per i professionisti il preventivo sui compensi in forma scritta. Si tratta di una delle novità apportate dalla L. 124/2017 (la legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, pubblicata nella G.U. n. 189 dello scorso 14 agosto, entra in vigore appunto il 29 agosto.
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda, da ultimo, “Dal 29 agosto obbligatorio il preventivo in forma scritta” del 15 agosto), la legge sulla concorrenza è un provvedimento a largo raggio che si estende ai più vari settori, fra i quali anche quello delle professioni regolamentate.
In tale ambito, si segnalano, in particolare, le modifiche apportate al DL 138/2011 e al DL 1/2012, rispettivamente in tema di assicurazione professionale e oneri informativi e comunicazione al cliente del preventivo sui compensi, e alla L. 247/2012, di riforma dell’ordinamento professionale forense. Una nuova disposizione, poi, è dettata in tema di oneri informativi sui titoli posseduti.
Quanto alla disciplina sulle professioni regolamentate, l’art. 1, comma 150 della L. 124/2017 modifica l’art. 9, comma 4 del DL 1/2012, in tema di comunicazione degli oneri informativi posti in capo al professionista (relativi al grado di complessità dell’incarico, a tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, ai dati della polizza assicurativa professionale) e del preventivo di massima sui compensi.
Fino ad oggi, il legislatore non aveva specificato le modalità della suddetta comunicazione. Con la legge sulla concorrenza, sia gli oneri informativi a favore del cliente sia il preventivo di massima devono essere forniti “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” (si veda il fac simile di lettera di incarico professionale).
Si segnala che il preventivo deve distinguere fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L’art. 1, comma 26 della L. 124/2017, poi, incide sulle condizioni generali delle polizze professionali per la responsabilità civile, che i professionisti sono tenuti a stipulare ex art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011. Le polizze devono contenere, salva la libertà contrattuale delle parti, l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle polizze assicurative già in corso di validità, con possibilità di rinegoziazione del contratto, a richiesta del contraente e sempre ferma la libertà contrattuale.
Ed ancora, l’art. 1, comma 152 della L. 124/2017 impone ai professionisti iscritti a Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Per quanto concerne più specificatamente gli avvocati, l’art. 1 comma 141 della L. 124/2017 modifica la L. 247/2012, di riforma dell’ordinamento della professione forense, introducendo alcune novità già evidenziate al Governo e al Parlamento dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione 4 luglio 2014. Le novità riguardano la comunicazione del preventivo di massima, le associazioni tra avvocati e le società tra avvocati.
In primo luogo, l’art. 1, comma 141, lett. d) della L. 124/2017 interviene sulla comunicazione del preventivo di massima, che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L. 247/2012, fino ad oggi era dovuta in forma scritta solo in caso di una specifica richiesta del cliente. La legge sulla concorrenza sopprime il riferimento alla specifica richiesta del cliente per tale adempimento, obbligando così l’avvocato – al pari delle altre professioni regolamentate – a fornire il preventivo di massima, in forma scritta, senza la richiesta del cliente stesso.
In secondo luogo, l’art. 1, comma 141, lett. a) della L. 124/2017 modifica l’art. 4 della L. 247/2012, facendo cadere il vincolo territoriale legato al domicilio professionale, che doveva essere nella medesima sede dell’associazione tra avvocati (art. 4, comma 3, quarto periodo della L. 247/2012), e l’obbligo per l’avvocato di essere associato a una sola associazione, pena, prima, l’integrazione di un illecito disciplinare (art. 4, commi 4 e 6 della L. 247/2012).
Infine, l’art. 1, comma 141, lett. b) della L. 124/2017 introduce l’art. 4-bis della L. 247/2012, contenente la compiuta disciplina della società tra avvocati, con contemporanea abrogazione, ai fini di un coordinamento normativo, dell’art. 5 della L. 247/2012, che prevedeva una delega al Governo “per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria” (mai attuata). Fra le principali novità della nuova normativa, si fa presente l’apertura della società tra avvocati – sia pur con alcune limitazioni – anche a soggetti non iscritti nel relativo Albo, quindi sia professionisti iscritti in altri Albi, sia soci di capitale.