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Solo gli incapienti possono cedere la detrazione dei condomini alle banche


/ Arianna ZENI Martedì, 29 agosto 2017
6-8 minuti

Uniformate le regole per cedere il bonus per la riqualificazione energetica eseguita dal 2017 al 2021 sulle parti comuni degli edifici condominiali

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165110 di ieri, 28 agosto 2017, ha uniformato le modalità di cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sulle parti comuni degli edifici condominiali ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013. Tale provvedimento sostituisce, pertanto, quello approvato dalla stessa Agenzia l’8 giugno 2017 n. 108577.

Nello specifico, la possibilità di cedere la detrazione riguarda:
- i soggetti c.d. “incapienti”, ossia i soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 comma 2 e all’art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR, che hanno sostenuto spese per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione del 65% (comma 2-ter dell’art. 14 del DL 63/2013). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la condizione di “incapienza” deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese;
- i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013, nella misura del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Il credito d’imposta può essere ceduto, quindi:
- dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’art. 14 commi 2-ter e 2-quater del DL 63/2013;
- dai cessionari del credito i quali, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi, i suddetti contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori dei beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013,
- agli altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

A tal proposito, il provvedimento in commento precisa che la detrazione può essere ceduta anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari soltanto nel caso in cui il credito sia ceduto dai soggetti c.d. “incapienti”.
In ogni caso, la detrazione non può essere ceduta ad amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.
Il credito d’imposta cedibile da parte del singolo condomino è determinato sulla base:
- dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dall’assemblea (ossia per la quota a lui imputabile);
- oppure dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Occorre precisare che la cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condomini bensì rimane a discrezione del singolo comproprietario.

Cessione a discrezione del singolo comproprietario

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito sia divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia provveduto al pagamento della parte di spesa eccedente l’importo ceduto sotto forma di credito d’imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore stesso ha emesso fattura relativa alla spesa che ha generato il credito comprendente anche l’importo ceduto.

Infine, si segnala che, affinché la cessione del credito sia valida, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165110/2017 ha previsto degli adempimenti sia in capo al condomino che all’amministratore.
In particolare, il condomino che cede il credito deve, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando il proprio nome, cognome e codice fiscale e la denominazione e il codice fiscale del cessionario.

L’amministratore di condominio, invece, deve:
- comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (modalità e termini sono quelli disciplinati dal DM 1° dicembre 2016), ai fini della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, oltre all’accettazione da parte del cessionario del credito ceduto e il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta (il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito);
- consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico della citata comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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