/ Alfio CISSELLO Mercoledì, 2 agosto 2017
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L’Agenzia ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello F24; gli eredi devono prestare particolare attenzione alla compilazione del modello
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108 di ieri, ha istituito i codici tributo per l’effettuazione dei versamenti in relazione alla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 11 del DL 50/2017.
Segnaliamo che, sempre in merito alla definizione in oggetto, è già stato approvato il modello per la domanda di definizione stessa (si veda “Pronto il modello di definizione delle liti pendenti” del 22 luglio 2017) e sono state diramate le indicazioni operative con la circolare n. 22 del 28 luglio (si veda “Liti definibili solo se le Entrate sono state chiamate in causa” del 29 luglio 2017).
Le liti sono definibili a condizione che si tratti di processi tributari in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate e che il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017.
I benefici consistono nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
In base a quanto indicato nel provvedimento direttoriale di approvazione del modello, la definizione si perfeziona solo se, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, vengono effettuati i versamenti della totalità delle somme o della prima rata e viene presentato il modello.
Il versamento, nei fatti, deve avvenire prima della presentazione del modello di definizione, considerato che nello stesso occorre indicarne la data.
Tornando alla risoluzione di ieri, occorre utilizzare il modello F24, indicando i codici tributo del caso, che riguardano l’IVA, gli altri tributi erariali, l’IRAP/addizionale regionale all’IRPEF e l’addizionale comunale all’IRPEF.
Pertanto, quand’anche i tributi (come in alcuni casi l’imposta di registro) si debbano pagare, in seguito ad accertamento, tramite modello F23, nel caso della definizione si usa sempre il modello F24, con possibilità di compensazione.
Vi sono anche codici relativi alle sanzioni, da utilizzare quando la lite riguarda sanzioni non collegate al tributo, che non sono stralciate per l’intero ma per il 60%.
Dunque, nel momento in cui si effettuano i versamenti (e, di conseguenza, si autoliquidano le somme), occorre sommare al tributo anche gli interessi, e ciò vale sia per gli interessi contestati nell’atto oggetto di processo che si definisce, sia per quelli che, ex art. 11 del DL 50/2017, vanno conteggiati dal contribuente sulle somme a titolo di tributo sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
La compilazione del modello, nella maggioranza delle ipotesi, non comporta particolari problemi: occorre indicare il codice ufficio, identificabile nel codice dell’ufficio legale della Direzione provinciale. Questo, peraltro, è lo stesso codice da indicare nella domanda di definizione.
Indicare il codice ufficio e non il codice atto
Per l’IRAP/addizionale regionale si inserisce anche il codice della Regione, mentre per l’addizionale comunale il codice catastale del Comune.
Particolare attenzione va effettuata quando chi effettua il pagamento è un soggetto diverso da colui il quale ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, il caso tipico è quello dell’erede.
Nel campo relativo al “Contribuente” bisogna inserire il codice fiscale di chi effettua il pagamento (dunque dell’erede), mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (in breve il contribuente defunto).
Poi, è stato istituito il codice identificativo apposito, il “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio), che contraddistingue la specifica fattispecie in cui chi esegue il versamento (soggetto subentrato al contribuente, ad esempio erede) è diverso da quello che ha impugnato l’atto.
In breve, la fattispecie, dal punto di vista della compilazione del modello F24, è rovesciata rispetto alle situazioni ordinarie.