/ Pamela ALBERTI Venerdì, 29 settembre 2017
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L’erogazione in denaro deve essere a favore di ENC che recuperano immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla mafia
L’art. 81 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede un credito d’imposta (c.d. Social bonus) dedicato a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è pari al 65% per le erogazioni effettuate da persone fisiche, nel limite del 15% del reddito imponibile, e al 50% per le erogazioni liberali effettuate da società, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Quanto alla fruizione, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Sul punto, la norma agevolativa precisa che non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, previsto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, pari a 250.000 euro e nemmeno il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro.
Il credito d’imposta in commento, inoltre, non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Sono poi previsti specifici adempimenti a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei suddetti beni.
Tali soggetti devono, infatti, comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento.
Devono, altresì, provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attività di interesse generale.
Quanto alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene previsto che per le erogazioni oggetto del credito d’imposta non si applicano le nuove detrazioni/deduzioni di cui all’art. 83 del DLgs. 117/2017, né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Con apposito decreto saranno comunque individuate le modalità di attuazione dell’agevolazione, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Decorrenza dal 2018
In merito alla decorrenza, l’art. 104 del DLgs. 117/2017 prevede che la disposizione relativa al social bonus si applica a decorrere dal 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e fino al periodo di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (artt. 79-89, recanti la disciplina fiscale) – vale a dire fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore – alle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/91, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000.