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Dall’Agenzia nuove FAQ sulla comunicazione dati fatture


/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Venerdì, 22 settembre 2017
6-7 minuti

Chiariti, fra l’altro, alcuni dubbi riguardanti le agenzie di viaggio e turismo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune nuove risposte, nella sezione FAQ dell’applicativo dedicato a “Fatture e corrispettivi”, in tema di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010).
I chiarimenti riguardano le agenzie di viaggio e turismo, gli acquisti intracomunitari effettuati da pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’attività istituzionale, il campo “Codice fiscale” per le operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera (Ue o extra Ue) e le fatture ricevute da soggetti situati in territori esclusi dall’Ue (es. Isole Canarie).

La maggior parte delle nuove FAQ trattano delle peculiarità connesse al regime delle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72). Le risposte chiariscono, in primo luogo, che per le fatture d’acquisto in regime IVA ordinario (perciò con separata indicazione di imponibile e imposta), registrate da un soggetto al quale si applica il regime per le agenzie di viaggio, nel campo “Natura” deve essere indicato il codice “N5 – regime del margine”.
Come avviene per gli autotrasportatori (ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2017 n. 87), inoltre, le agenzie di viaggio e turismo riportano nella comunicazione dei dati delle fatture i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro IVA vendite. Ciò tenuto conto che per tali soggetti l’annotazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche (art. 5 comma 1 del DM 340/99).

Le ulteriori FAQ, relative alle agenzie di viaggio, chiariscono che per le fatture emesse in regime art. 74-ter del DPR 633/72 intestate al cliente domiciliato presso l’agenzia di viaggi intermediaria (art. 4 comma 2 del DM 340/99) è necessario riportare nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute esattamente gli stessi dati indicati in fattura. I dati del domicilio, pertanto, sono quelli dell’agenzia di viaggi intermediaria, mentre l’identificativo fiscale (codice fiscale o partita IVA) è quello del cliente indicato nella fattura.

Per quanto concerne le fatture emesse dalle agenzie organizzatrici a fronte delle provvigioni che hanno riconosciuto sulle prestazioni di intermediazione (art. 74-ter comma 8 del DPR 633/72), le FAQ precisano che:
- le agenzie organizzatrici (che annotano le fatture emesse per conto delle agenzie di viaggi intermediarie nel registro delle vendite e degli acquisti) indicano i dati di questo tipo di fattura nei dati DTR (fatture di acquisto) indicando il codice “N6- inversione contabile” con la relativa imposta se si tratta di operazioni imponibili, ovvero, il codice “N3 – non imponibile” se la fattura riguarda operazioni non imponibili;
- le agenzie intermediarie compilano i campi della sezione DTE (dati fatture emesse) indicando il codice “N6 – Inversione contabile”, se la fattura emessa per loro conto riguarda operazioni imponibili, ovvero, il codice “N3 – non imponibile”, qualora la fattura si riferisca a operazioni non imponibili.

Passando alle pubbliche amministrazioni le FAQ chiariscono che per le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale, qualora i citati documenti non siano stati ricevuti elettronicamente dall’ente pubblico mediante il Sistema di Interscambio, non sussiste l’obbligo di includere i relativi dati nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

In tema di fatture emesse nei confronti di controparti estere, le FAQ dell’Agenzia forniscono indicazioni per la compilazione, a seconda dello status della controparte:
- se è un soggetto passivo IVA Ue, devono essere valorizzati il campo “IdPaese” con l’identificativo dello Stato Ue (es. FR per Francia) e il campo “IdCodice” con gli estremi della partita IVA del soggetto;
- se è un soggetto passivo IVA extra Ue, devono essere valorizzati il campo “IdPaese” con l’identificativo dello Stato extra Ue (es. US per gli Stati Uniti) e il campo “IdCodice” con un qualsiasi estremo identificativo che sia disponibile del soggetto;
- se è un soggetto “privato” Ue, devono essere valorizzati il campo “IdPaese” con l’identificativo dello Stato Ue e il campo “IdCodice” con un qualsiasi estremo identificativo che sia disponibile del soggetto.

Le FAQ, infine, esaminano le corrette modalità di compilazione dei campi “IdfiscaleIVA” e “IdPaese” riferite a una fattura ricevuta dalle Isole Canarie, ossia da un territorio escluso dall’Ue ai fini IVA (art. 7 del DPR 633/72). Le risposte chiariscono che l’operazione è assimilata a un’importazione e può essere rappresentata, secondo le indicazioni già fornite per tali operazioni (ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2017 n. 87 § 4), indicando la stringa “OO” nell’elemento informativo \ e una sequenza di undici “9” nell’elemento \.

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