/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Giovedì, 21 settembre 2017
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La proroga dei termini opera anche per i contribuenti che, oltre al modello 730/2017, devono presentare alcuni quadri del modello REDDITI PF
Sulla campagna dichiarativa 2017 si riflettono le implicazioni connesse al DPCM 26 luglio 2017, il quale, mediante l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga al prossimo 31 ottobre del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP con riferimento alle dichiarazioni che, in base ai termini ordinari, devono essere presentate dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017.
I contribuenti persone fisiche, quali soggetti passivi IRPEF aventi periodo d’imposta sempre coincidente con l’anno solare, devono quindi trasmettere, in via telematica, entro il prossimo 31 ottobre, in luogo del 2 ottobre (in quanto il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato):
- i modelli REDDITI PF 2017, relativi al periodo d’imposta 2016;
- le dichiarazioni IRAP 2017, con riferimento agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che integrano i presupposti per la relativa presentazione.
Entro il suddetto termine, devono essere, altresì, presentati, in via telematica, i modelli REDDITI SP 2017 delle società di persone (società semplici, sas e snc) e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR: infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 92/2011), per tali contribuenti, analogamente alle persone fisiche, il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo” (ad es. 1° luglio-30 giugno).
Oltre alle fattispecie sopra richiamate, il differimento previsto dal DPCM 26 luglio 2017 opera, inoltre, per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2017 ma che sono anche tenute alla presentazione di uno o più quadri del modello REDDITI PF, unitamente al relativo frontespizio, al fine di indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730 stesso.
Si tratta, in primo luogo, dei contribuenti che, nel 2016, hanno conseguito plusvalenze o altri redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis) - c-quinquies) del TUIR, soggetti alla relativa imposta sostitutiva nell’ambito del “regime della dichiarazione” oppure che si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate: in tali casi, oltre al modello 730/2017, occorre, infatti, presentare anche il quadro RT del modello REDDITI PF 2017.
Ulteriormente, sono tenuti a presentare il quadro RM del modello REDDITI PF 2017, in aggiunta al modello 730/2017, i soggetti che, sempre nel 2016, si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili oppure che hanno percepito, tra gli altri, indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (come, ad esempio, il TFR corrisposto da parte di persone fisiche “private” ai propri collaboratori domestici), redditi di capitale di fonte estera, per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del TUIR, o interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al DLgs. n. 239/96 (sempreché, ove possibile, non si sia optato per la tassazione ordinaria).
Possono, altresì, beneficiare della proroga in esame le persone fisiche che, oltre al modello 730/2017, sono tenute ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e alla determinazione dell’IVIE e dell’IVAFE (quadro RW), oppure ad assolvere gli obblighi di comunicazione previsti per l’amministratore di condominio (quadro AC), nel caso di mancata compilazione del quadro K dello stesso modello 730/2017.
Un ulteriore ambito di applicazione della proroga in parola riguarda le persone fisiche residenti all’estero tenute a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Più nello specifico, entro il prossimo 31 ottobre, detti contribuenti dovranno presentare i modelli REDDITI PF 2017 per dichiarare i redditi prodotti nel 2016 in Italia e ivi imponibili, fatti salvi le eventuali diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con Stati esteri e i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ancora, secondo quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2017 (Fascicolo 2, Parte III, § 1), detti soggetti, anche se non obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono comunque trasmettere, entro il suddetto termine differito, il citato modello dichiarativo sia per beneficiare degli oneri sostenuti o delle detrazioni non attribuite, sia per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dal modello UNICO PF 2016 o da acconti versati nel 2016.
In ultimo, possono avvalersi della proroga in parola anche i soggetti non residenti che intendono presentare il modello REDDITI PF 2017 in forma cartacea, mediante spedizione, tramite raccomandata o mezzo equivalente, al Centro Operativo di Venezia dell’Agenzia delle Entrate.