1. Ravvedimento
operoso - Generalità
2.
Ravvedimento operoso e sanzioni minime applicabili per i più comuni
errori dichiarativi
3.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle violazioni dichiarative
4.
Alcuni esempi
5.
Effetti penali del ravvedimento
Gli
errori commessi mediante la presentazione dei modelli
dichiarativi possono essere corretti spontaneamente
attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. Tale istituto rimuove
infatti la violazione commessa, che in tal modo non ha più
rilievo ai fini della recidiva e dell’applicazione di
sanzioni accessorie, né può essere valutata alla stregua di
un precedente fiscale per l’irrogazione di una sanzione su
una violazione successiva in misura superiore al minimo edittale.
In
merito a questa possibilità, l’Agenzia delle Entrate è più volte
intervenuta, fornendo chiarimenti dapprima con la C.M. n. 23/E del
9.6.2015 e, da ultimo, con la C.M. 42/E dell’11.10.2016, anche alla
luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento
contenute nel D.Lgs. 24.9.2015, n. 158. Peraltro, proprio in tema di
violazioni dichiarative, l’Amministrazione finanziaria, sulla base
di quanto previsto dall’art. 1, co. 634 e segg., L. 23.12.2014, n.
190 (Legge di Stabilità 2015) ha avviato un percorso di
collaborazione e di dialogo con i contribuenti. In
particolare, sulla base di informazioni in suo possesso, l’Agenzia
delle Entrate predispone e invia a diverse tipologie di
contribuenti specifiche comunicazioni (cosiddette
lettere di compliance), in cui sono segnalate
possibili anomalie dichiarative, con l’invito a procedere
alla regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso
al fine di poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni
in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni
stesse.
1.
Ravvedimento operoso - Generalità
Disciplinato
dall’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, in linea generale il
ravvedimento operoso consente all’autore (e ai
soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di
irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni
tributarie di rimediarvi, fruendo di rilevanti riduzioni
delle sanzioni amministrative.
Peraltro,
a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 23.12.2014, n. 190
(Legge di Stabilità 2015), limitatamente ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è possibile per
tutti gli anni di imposta ancora accertabili e
non è più inibito dall’inizio di un
controllo fiscale, ma soltanto dalla notifica dell’atto
impositivo, quale ad esempio un avviso di accertamento o anche un
avviso bonario ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 o
54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Attraverso il ravvedimento operoso
possono peraltro essere sanate spontaneamente non soltanto le
violazioni in merito ai versamenti tardivi od omessi di
imposte, ma anche gli errori dichiarativi, consistenti sia in
irregolarità del contenuto delle dichiarazioni sia
nella tardività dell’invio del modello dichiarativo, oltre
i termini ordinari.
2.
Ravvedimento operoso e sanzioni minime applicabili per i più comuni
errori dichiarativi
Affinché
il ravvedimento esplichi gli effetti di regolarizzazione della
violazione, il contribuente o sostituto d’imposta deve, a seconda
delle ipotesi:
- effettuare il versamento delle imposte o delle ritenute dovute, delle sanzioni per la specifica violazione in misura ridotta nonché dei relativi interessi legali;
- presentare la dichiarazione omessa o, nel caso in cui la dichiarazione sia già stata inviata, trasmettere una dichiarazione sostitutiva di quella precedente.
Nello
specifico, l’art. 13, D.Lgs. 472/1997, così come modificato dalla
L. 190/2014, stabilisce che la sanzione è ridotta:
- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (lett. a);Tabella n. 1 – Sanzioni minime previste per gli errori dichiarativi più comuniViolazioneSanzioneInfedele dichiarazione dei redditi, Irap e IvaDal 90% al 180% (artt. 1 e 5, D.Lgs. 471/1997)Infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che non comportano evasione250 euro (art. 8, D.Lgs. 471/1997, se il ravvedimento avviene entro i 90 giorni)Omessa indicazione di dividendi, partecipazioni estere, plusvalenze10% con minimo di 1.000 euro (art. 8, co. 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 471/1997)Omesse indicazioni relative a interpelli2.000 euro (art. 8, co 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997)Errore sulla competenza senza danno erariale250 euro (art. 1, D.Lgs. 471/1997)Errore sulla competenza con danno erarialeRiduzione di 1/3 (art. 1, D.Lgs. 471/1997)Modello 770 infedeleDal 90% al 180% (art. 2, D.Lgs. 471/1997)Tardivi versamenti imposte entro 90 giorni15% (art. 13, D.Lgs. 471/1997)Indebita compensazione di crediti Quadro RU30% (art. 13, D.Lgs. 471/1997)
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-bis), introdotta dalla L. 190/2014);
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione (lett. b-bis);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. b-ter);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione (lett. b-quater);
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione (lett. c).
Alla
luce di quanto esposto finora, appare evidente come, al fine di
regolarizzare correttamente gli errori
dichiarativi attraverso il
ravvedimento operoso, sia necessario conoscere le sanzioni
minime applicabili per le
principali e più comuni violazioni relative ai modelli dichiarativi,
come modificate dal D.Lgs. 158/2015. Si veda in proposito la Tabella
n. 1.
Inoltre,
al fine del calcolo degli interessi
legali, occorre tener
presente che essi maturano giorno per giorno e si applicano
all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni, poiché
ai sensi dell’art. 2, co. 3, D.Lgs. 472/1997, «la
somma irrogata a titolo di sanzione
non produce
interessi».
In
particolare, la formula di
calcolo è la seguente:
tributo
dovuto × tasso legale annuo × n. giorni /365
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Tabella
n. 2 – Tassi di interesse legale
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DM
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Annualità
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Tasso
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DM
7.12.2010
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2011
|
1,5%
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DM
12.12.2011
|
2012
- 2013
|
2,5%
|
|
DM
12.12.2013
|
2014
|
1%
|
|
DM
11.12.2014
|
2015
|
0,5%
|
|
DM
11.12.2015
|
2016
|
0,2%
|
|
DM
7.12.2016
|
2017
|
0,1%
|
3.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle violazioni
dichiarative
Con
la C.M. 11.10.2016, n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate ha
innanzitutto chiarito che ai fini del ravvedimento, sotto il profilo
sanzionatorio, devono essere tenute concettualmente distinte:
- le violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Pertanto,
ai fini sanzionatori e del ravvedimento operoso, viene valorizzata la
distinzione tra dichiarazione integrativa (che
presuppone una modifica al contenuto di dichiarazione originaria
tempestivamente presentata) e dichiarazione tardiva.
Infatti,
per favorire i contribuenti, la dichiarazione infedele (punita
generalmente con una sanzione minima del 90%) presentata con un
ritardo non superiore a 90 giorni viene equiparata a
una dichiarazione inesatta (punita con una sanzione di 250
euro), ovvero alla dichiarazione affetta da errori che, pur non
comportando un maggiore debito d’imposta, sono potenzialmente
idonei a ostacolare i controlli. Sul versante del ravvedimento, la
fattispecie rientra nella lettera a-bis) dell’art. 13, D.Lgs.
472/1997, che prevede la riduzione a 1/9 del minimo se
la violazione è sanata entro 90 giorni dalla violazione e, dunque,
una sanzione pari a 27,78 euro (250/9). La casistica è assai
varia e si verifica con molta frequenza: si spazia infatti
dall’errata imputazione a periodo, all’indebita deduzione di
costi, fino alla mancata dichiarazione di ricavi.
Inoltre,
sempre secondo quanto chiarito dalle Entrate, la sanzione di 27,78
euro (prevista solo per lo specifico caso della dichiarazione
infedele sanata nei 90 giorni) rimane anche per le infedeltà ove la
normativa di settore contempli una sanzione più
consistente rispetto alla ordinaria del 90%, come ad esempio nel
caso di locazioni abitative, fermo restando il pagamento delle
sanzioni ridotte anche per i tardivi versamenti. Invero, una volta
spirati i 90 giorni riemerge, per tali fattispecie, il più gravoso
regime sanzionatorio.
Nel
caso invece di violazioni che danno luogo a dichiarazioni inesatte
e non infedeli, ai fini del ravvedimento occorre fare riferimento al
regime sanzionatorio previsto dalle diverse disposizioni
normative. Sul punto, la C.M. 42/E/2016 riporta l’esempio
dell’omessa indicazione nella dichiarazione dei dividendi e delle
plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all’art. 167, co. 4, D.P.R. 22.12.1986, n.
917, in merito alle quali l’art. 8, co. 3-bis, D.Lgs. 471/1997
prevede una sanzione del 10% con un minimo di 1.000
euro. In tal caso, anche se il ravvedimento avviene entro 90
giorni occorrerà versare almeno 111 euro a titolo di
sanzione (1.000/9).
4.
Alcuni esempi
Per
poter ravvedere, a seconda dei casi, le violazioni dichiarative, il
contribuente deve eseguire gli adempimenti illustrati di seguito.
Correzione
della dichiarazione entro 90 giorni
I
contribuenti che vogliono rettificare errori od omissioni commessi
nella dichiarazione presentata, devono, entro 90 giorni dal
termine di presentazione della dichiarazione:
- presentare una dichiarazione corretta (cosiddetta integrativa) versando una sanzione di 28 euro (1/9 della sanzione minima pari a 258 euro, come previsto dalla lettera a-bis dell'art. 13), salvo che la violazione non riguardi l’inesattezza della dichiarazione, per la quale è prevista una specifica misura sanzionatoria;
- versare anche le maggiori imposte e gli interessi se è stato effettuato un versamento dei tributi inferiore al dovuto o utilizzato un credito superiore a quello spettante. In questo caso, il contribuente deve versare anche la sanzione per omesso versamento (pari al 30% o del 15% della somma non versata), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
I
contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione,
per ravvedersi entro i 90 giorni dalla scadenza del
termine ordinario, devono invece:
- presentare la dichiarazione, versando la sanzione per tardività, pari a euro 25 (1/10 della sanzione di euro 258);
- versare le imposte e gli interessi in caso di tardivo od omesso versamento del tributo. Il contribuente deve anche versare la sanzione per omesso versamento (pari al 30% della somma non versata), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
Esempio
n. 1
Il
contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione, ma si
accorge di aver commesso un errore nella compilazione non
rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale
(ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di
indebite detrazioni o deduzioni).
Entro
90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, il contribuente
presenta una dichiarazione integrativa. In questo caso, la
sanzione da prendere come riferimento ai fini del ravvedimento è
quella prevista dall’art. 8, D.Lgs. 471/1997, concernente le
«violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle
dichiarazioni». Tale disposizione disciplina le violazioni
di carattere formale relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni che non integrino
un’ipotesi di infedele dichiarazione; violazioni nelle quali
può ascriversi anche quella dell’infedeltà dichiarativa corretta
dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.
Tale
sanzione sarà quella da prendere come riferimento anche per la
regolarizzazione della propria posizione qualora il contribuente
riceva una lettera di compliance, con la
presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni
dalla scadenza del termine. In questi casi, la sanzione dovuta per il
ravvedimento è ridotta ad 1/9 del minimo (lett. a-bis)
del co. 1 dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Inoltre,
se dalla dichiarazione integrativa risulta un versamento del
tributo in misura inferiore al dovuto (o l’utilizzo
di un credito in misura superiore a quello spettante),
il contribuente deve versare la relativa differenza e gli
interessi (calcolati al tasso legale, con maturazione giorno
per giorno, dalla scadenza del versamento). Conseguentemente, è
dovuta la sanzione per omesso versamento (pari al 30%),
che a sua volta può essere ravveduta e versata in misura
ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Esempio
n. 2
Il
contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione, ma si
accorge di aver commesso un errore rilevabile in sede
di controllo automatizzato o formale (ad esempio,
errore di calcolo nella determinazione degli imponibili).
Entro
90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, il
contribuente presenta una dichiarazione integrativa. In questo
caso, la sanzione configurabile è solo quella per omesso
versamento, pari al 30% di ogni importo non
versato. La sanzione, in sede di ravvedimento, può essere
versata in misura ridotta a seconda del momento in cui
interviene il ravvedimento.
Esempio
n. 3
Il
contribuente non ha presentato la dichiarazione entro il
termine ordinario, ma lo ha fatto entro i 90 giorni
(dichiarazione tardiva).
La
sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione
tardiva è pari a 250 euro (misura fissa). In questo caso,
quindi, il contribuente, in sede di ravvedimento, può versare in
misura ridotta (1/10) la sanzione prevista per la dichiarazione
tardiva, quindi 25 euro (lett. c) del co. 1 dell’art. 13,
D.Lgs. 472/1997). Se dalla dichiarazione tardiva dovesse emergere un
debito d’imposta, il contribuente è altresì tenuto a
versare l’imposta dovuta e i relativi interessi
(con decorrenza dalla scadenza del versamento), unitamente alla
sanzione per omesso versamento (30%), che, in sede di
ravvedimento, può essere versata in misura ridotta a seconda
del momento in cui si ravvede.
Correzione
della dichiarazione oltre 90 giorni
Esempio
n. 1
Il
contribuente ha presentato la dichiarazione nei
termini, ma dopo 90 giorni dalla scadenza del termine è
emerso un errore non rilevabile con controllo automatizzato
o formale.
Le violazioni consistenti in errori di questo tipo costituiscono ipotesi di infedele dichiarazione, per cui è prevista una sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Pertanto, per regolarizzare la propria posizione, anche a seguito di una lettera di compliance, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento - il cui importo può essere ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento in cui interviene il ravvedimento). Tuttavia, la sanzione compresa tra il 90% e il 180% si applica solo per le violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa (ad esempio, omessa indicazione di un reddito), mentre quelle consistenti in mere irregolarità dichiarative (ad esempio, omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente) soggiacciono alla sanzione prevista dall’art. 8, D.Lgs. 471/1997.
Le violazioni consistenti in errori di questo tipo costituiscono ipotesi di infedele dichiarazione, per cui è prevista una sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Pertanto, per regolarizzare la propria posizione, anche a seguito di una lettera di compliance, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento - il cui importo può essere ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento in cui interviene il ravvedimento). Tuttavia, la sanzione compresa tra il 90% e il 180% si applica solo per le violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa (ad esempio, omessa indicazione di un reddito), mentre quelle consistenti in mere irregolarità dichiarative (ad esempio, omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente) soggiacciono alla sanzione prevista dall’art. 8, D.Lgs. 471/1997.
Esempio
n. 2
Il
contribuente ha presentato la dichiarazione nei
termini, ma dopo 90 giorni dalla scadenza del termine è
emerso un errore rilevabile con controllo automatizzato
o formale.
Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato), il cui importo può essere ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento in cui interviene il ravvedimento).
Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato), il cui importo può essere ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento in cui interviene il ravvedimento).
Esempio
n. 3
Il
contribuente non ha presentato la dichiarazione entro i
termini ordinati né entro i 90 giorni dalla scadenza.
In tale ipotesi, la dichiarazione è omessa.
Per questa violazione, è prevista una sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
In tale ipotesi, la dichiarazione è omessa.
Per questa violazione, è prevista una sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
Se
la dichiarazione omessa viene comunque presentata entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo (e in ogni caso prima dell’inizio
di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60%
al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un
minimo di 200 euro. In questo caso, se non sono dovute
imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.
La
dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione è da considerarsi, comunque,
omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono
essere spontaneamente regolarizzate mediante il ravvedimento
operoso.
5.
Effetti penali del ravvedimento
Relativamente
alle violazioni dichiarative non connotate da condotte
fraudolente, l’invio della dichiarazione emendata degli
errori entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno
successivo e prima dell’inizio di un controllo
fiscale/penale, in occasione del ravvedimento operoso, è
una causa di non punibilità del reato ex art. 4,
D.Lgs. 10.3.2000, n. 74.
Invece,
nella dichiarazione omessa, la trasmissione della
medesima con pagamento integrale delle imposte entro il
termine di presentazione di quella per l’anno successivo e
prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale
è una causa di non punibilità del reato di cui
all’art. 5, D.Lgs. 74/2000. In tal caso, quindi, la causa di non
punibilità non attiene al ravvedimento bensì alla trasmissione
della dichiarazione entro il termine indicato, in quanto, operando la
lett. c) dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, esso sarebbe ormai inibito.
|
Tabella
n. 3 – Tipi di violazione ed effetti del ravvedimento
|
||
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Norma
|
Reato
|
Effetti
post ravvedimento
|
|
Artt.
2 e 3, D.Lgs. 74/2000
|
Dichiarazione
fraudolenta (fatture false e altri artifici)
|
Attenuante
|
|
Art.
4, D.Lgs. 74/2000
|
Dichiarazione
infedele
|
Causa
di non punibilità
|
|
Art.
5, D.Lgs. 74/2000
|
Dichiarazione
omessa
|
Causa
di non punibilità
|
|
Art.
10-bis, D.Lgs. 74/2000
|
Omesso
versamento ritenute
|
Causa
di non punibilità
|
|
Art.
10-ter, D.Lgs. 74/2000
|
Omesso
versamento Iva
|
Causa
di non punibilità
|