/ Alfio CISSELLO Venerdì, 27 ottobre 2017
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Domanda da presentare entro il 31 dicembre 2017
L’art. 6 del DL 193/2016 prevedeva che, previa domanda da presentare entro il 21 aprile 2017, il debitore avrebbe potuto accedere a una rottamazione dei carichi di ruolo (o derivanti da accertamento esecutivo/avviso di addebito) trasmessi dal 2000 al 2016 agli Agenti della riscossione.
A fronte di ciò, il debitore avrebbe beneficiato dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Una delle condizioni per accedere alla rottamazione era il regolare pagamento delle rate da dilazione dei ruoli in scadenza da ottobre a dicembre 2016.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, come più volte rammentato, ha illegittimamente opposto il diniego alla rottamazione anche per coloro i quali non avessero pagato rate in scadenza prima dell’ottobre 2016, stravolgendo all’evidenza il dato normativo.
Ora, il DL 148/2017 (in corso di conversione) ha introdotto il comma 13-quater nell’art. 6 del decreto legge 193 del 2016, prevedendo una riammissione per i contribuenti che si sono visti recapitare il diniego.
Rammentando che, a nostro avviso, non si tratta di riammissione per agevolare i contribuenti ma di deplorevole sanatoria a posteriori delle illegittimità commesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione, essa, ieri, ha messo a disposizione sul proprio sito internet i moduli per l’adesione.
Sul versante procedurale:
- entro il 31 dicembre 2017, occorre presentare la domanda, a mezzo PEC oppure tramite consegna diretta agli uffici degli Agenti della riscossione;
- entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare complessivo delle rate non pagate (quelle che, in breve, hanno cagionato il diniego di rottamazione);
- entro il 31 maggio 2018, il contribuente dovrà pagare le rate di cui al punto precedente in unica soluzione;
- entro il 31 luglio 2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione di liquidazione delle somme da rottamazione dei ruoli;
- dette somme potranno essere pagate o in unica soluzione entro settembre 2018, oppure in tre rate, scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018.
Il mancato, insufficiente oppure tardivo pagamento delle rate pregresse (il cui termine è come detto fissato al 31 maggio 2018) impedisce la riammissione alla rottamazione.
Naturalmente, la procedura descritta riguarda solo i debitori notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate e non per altre cause (ad esempio carichi trasmessi nel 2017 o carichi non definibili).
È ammessa una richiesta di riammissione che riguardi solo una parte dei carichi oggetto di diniego, sempre che il diniego sia basato sulla motivazione appena esposta.
Ci sarà la riliquidazione degli importi
Rimane l’annoso problema dei contenziosi pendenti, non esaminato dal legislatore, su cui di certo ritorneremo.
Molti debitori hanno impugnato il diniego (specie in quanto, se si tratta di carichi fiscali, era necessario rispettare il consueto termine dei sessanta giorni) e, per cautela, hanno continuato a pagare le rate, che, secondo le indicazioni dei funzionari degli Agenti della riscossione, a questo punto non erano più sospese a causa del sopravvenuto diniego (ai sensi del richiamato art. 6, sarebbero state sospese, per i carichi definibili, le rate in scadenza da gennaio a luglio 2017).
È quindi opportuno continuare il contenzioso in quanto, per come è formulata la legge, non c’è alcuno scomputo della quota di sanzioni e interessi di mora pagati nelle rate indicate (almeno sino a indicazioni diverse). Anzi, in alcuni casi il debitore ha quasi finito di pagare il piano di dilazione, quindi chiede, in breve, al giudice la restituzione della quota di sanzioni e interessi.
Una cosa a nostro avviso è certa: la presentazione della domanda entro il prossimo 31 dicembre (che talvolta può essere comunque necessaria) mai ha l’effetto di rinuncia ai giudizi.
Per giudizi pendenti si devono infatti intendere i soli processi inerenti ai carichi di ruolo e non i processi avverso il diniego.