/ Alfio CISSELLO Sabato, 14 ottobre 2017
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Con una misura introdotta nel decreto fiscale approvato dal CdM, il Governo sana a posteriori le illegittimità di Agenzia delle Entrate-Riscossione
Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, con il quale viene sotto diversi aspetti modificata la disciplina della rottamazione dei ruoli, di cui all’art. 6 del DL 193 del 2016.
In base a tale norma, era stata prevista una sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito che comportava lo stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Il termine per aderire è spirato lo scorso 21 aprile 2017.
Per l’accesso alla definizione, il legislatore, al comma 8 del predetto art. 6, è stato chiaro nell’affermare che i debitori che avessero già dilazioni dei ruoli in essere avrebbero dovuto onorare le rate che scadevano da ottobre a dicembre 2016.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, a nostro avviso del tutto illegittimamente, ha opposto numerosissimi dinieghi basati non sul mancato pagamento delle rate indicate, ma di rate che scadevano in mesi anteriori.
In diverse ipotesi, il diniego si è basato non sull’omesso pagamento delle rate ma sulla semplice tardività.
Come se non bastasse, nei dinieghi la motivazione era fondata sul mancato pagamento delle rate da ottobre a dicembre 2016, non su quelle anteriori (solo allo sportello si poteva appurare la reale causa del diniego).
Ora, il Governo introduce una norma che non ha l’effetto, come apparso su diversi articoli della stampa (specializzata e non), di riammettere alla dilazione i debitori che si sono visti negare l’accesso per la menzionata ragione, ma di sanare la condotta di Agenzia delle Entrate-Riscossione a posteriori.
Se il testo della norma sarà confermato, il tanto sospirato “cambio di rotta” che si sarebbe dovuto verificare nel passaggio di funzioni tra la vecchia Equitalia e la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione non inizia bene.
A fronte di una condotta illegittima e ripetuta (consistente nei dinieghi di rottamazione), sembra profilarsi un intervento riparatore del Governo.
Resta da capire se tale atteggiamento sarà validato dal Giudice delle leggi, se la questione verrà sollevata.
Tornando al contenuto tecnico del decreto legge, i debitori che, per utilizzare le parole del decreto stesso “in applicazione dell’alinea del comma 8” (quindi che si sono visti negare la rottamazione per mancato pagamento delle rate da ottobre a dicembre 2016, anche se in realtà si trattava di rate anteriori), possono esercitare nuovamente tale facoltà mediante domanda da presentare entro il 31 dicembre 2017.
Poi:
- entro il 31 maggio 2018, occorre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (senza, questa volta, alcun riferimento a quelle scadute negli ultimi tre mesi del 2016);
- in tre rate, si dovranno pagare le rate da rottamazione (scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018).
Urge un intervento a livello sovranazionale
C’è quindi un aspetto da non sottovalutare, che conferma in modo palese come l’intervento del legislatore abbia il principale effetto di salvare le illegittimità di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rimangono fermi tutti i commi dell’art. 6 del DL 193 del 2016, quindi coloro i quali hanno pagato somme (a titolo di imposta, interesse e sanzioni) non potranno vedersi scomputata la somma a titolo di sanzione e interesse di mora, di diritto stralciata per effetto della rottamazione.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre ad aver negato l’accesso alla rottamazione, aveva anche invitato al pagamento delle rate scadute, pena l’adozione di misure cautelari ed espropriative.
Anche coloro i quali hanno presentato ricorso contro il diniego hanno talvolta continuato a pagare, per evitare eventuali ipoteche, che avrebbero potuto paralizzare l’attività.
Bene, stando alla bozza della norma, nessuno scomputo, né, tanto meno, nessun rimborso molto probabilmente sarà disposto.
Chi ha presentato ricorso nei termini, almeno, potrà confidare in una secca presa di posizione della Commissione tributaria, unico soggetto che, nella situazione descritta, può ripristinare l’ordine giuridico violato.