/ Arianna ZENI Venerdì, 6 ottobre 2017
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La circolare n. 43/2016 delle Entrate non deve essere mal interpretata; solo in via residuale il pagamento è consentito con altre forme
Salvo alcune eccezioni, per poter beneficiare delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario effettuare il pagamento mediante il bonifico c.d. “agevolato”. Bonifico, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Invece, per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti “società” di cui all’art. 5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento o della società o di un socio, nonché quello del condominio;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Un’eccezione riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione del 65%; tali soggetti, infatti, possono pagare le spese per gli interventi di riqualificazione anche attraverso altre modalità (es. assegno bancario o postale oppure ricevuta bancaria).
In relazione alle spese che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50% di cui all’art. 16-bis del TUIR, invece, possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale quelle relative:
- agli oneri di urbanizzazione;
- all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori (R.M. 15 aprile 1999 n. 69270);
- alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229).
Nel caso in cui sia stato acquistato un box auto e si intenda beneficiare della detrazione IRPEF di cui alla lettera d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, inoltre, seppur come regola il pagamento debba avvenire con bonifico agevolato, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 43 del 18 novembre 2016 ha affermato che se non è stato possibile effettuare il bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che:
- nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
- ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Proprio la menzionata circ. 43/2016, superando quanto chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 55/2012, contiene un’importante precisazione secondo cui le detrazioni in argomento spettano anche se:
- per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “agevolato”,
- non sono stati indicati tutti i dati richiesti e le banche o le Poste Italiane spa non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010 nella misura dell’8%,
- non è stato possibile ripetere il bonifico,
a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
I chiarimenti riguardano i soli casi in cui è stato usato un bonifico diverso
Il chiarimento della circ. n. 43/2016, tuttavia, non deve essere male interpretato (o interpretato in modo opportunistico da parte del soggetto che riceve i pagamenti). Infatti, non viene detto che per beneficiare delle agevolazioni non devono più essere effettuati i bonifici agevolati in generale (cfr. Guida Agenzia delle Entrate 22 settembre 2017).
Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017, infatti, il chiarimento contenuto nella circ. n. 43/2016 riguarda i casi ove, per errore, è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non sono stati indicati tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico.