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Avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro nel cassetto fiscale


/ REDAZIONE Giovedì, 9 novembre 2017
6-8 minuti

L’Agenzia aumenta le informazioni a disposizione dei titolari di partita IVA per l’adempimento spontaneo

Con il provvedimento n. 251544 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con cui mette a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni su possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:
- comunicati all’Agenzia delle Entrate dai clienti, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010;
- indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Si ricorda che l’art. 1 commi 634-636 della L. 190/2014 ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia, strumentale all’assolvimento degli obblighi tributari e all’emersione spontanea delle basi imponibili. Il provv. direttoriale previsto dalla norma detta le regole con le quali è inviata al contribuente una comunicazione contenente informazioni ed elementi, acquisiti direttamente dall’Agenzia o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, oltre ai crediti d’imposta, anche se gli stessi non risultano spettanti, perché il contribuente possa:
- segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali omissioni o errori con l’istituto del ravvedimento operoso.

Rispetto a precedenti avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro (si veda “Nuova tranche di avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro 2014” del 25 marzo 2017), aumentano le informazioni fornite ai contribuenti, in particolare tra i dati forniti all’interno del cassetto fiscale.
Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello spesometro e le dichiarazioni annuali IVA, trasmesse ai contribuenti agli indirizzi PEC da loro attivati, contengono: codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; codice atto; totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’art. 21 del DL 78/20100; modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel cassetto fiscale.

In quest’ultimo il contribuente può visualizzare ora anche i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali, oltre a:
- protocollo identificativo e data d’invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
- importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti.

Come sempre, il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
Errori e omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, purché non sia ancora stato notificato: un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ex art. 54-bis del DPR 633/72; un atto di accertamento.

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