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La liquidazione blocca l’attività dei soci/dipendenti di srl


/ Maurizio MEOLI Mercoledì, 15 novembre 2017
6-8 minuti

La prosecuzione dell’attività sociale li coinvolge nelle conseguenti responsabilità

Anche i soci/dipendenti di una srl in liquidazione possono rispondere dell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale.
È quanto si desume dalla sentenza n. 13260/2017 del Tribunale di Roma.

Nel caso di specie, nonostante la stato di liquidazione di una srl rivenditrice di camper, i due soci/dipendenti della stessa procedevano, in qualità di addetto commerciale e di addetto all’amministrazione, alla vendita di un automezzo senza nulla dichiarare circa lo status societario e utilizzando documentazione sociale (sia contrattuale che fiscale) non recante la precisazione che si trattava di un ente in liquidazione ex art. 2487-bis comma 2 c.c.
Il versamento del prezzo avveniva mediante due assegni: uno a titolo di caparra confirmatoria (per 26.000 euro) e uno per il saldo (di 34.200 euro). Gli assegni venivano affidati al liquidatore, e dallo stesso incassati, procedendosi all’emissione della relativa fattura. Ciononostante, il camper non veniva pagato alla casa costruttrice che, quindi, non lo consegnava, dando luogo al recesso dal contratto di acquisto e alla conseguente richiesta di rimborso delle somme versate, oltre caparra confirmatoria e risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei confronti sia della società inadempiente che dei soci e del liquidatore.

Il Tribunale di Roma ritiene evidente, innanzitutto, l’inadempimento della srl, con conseguente legittimo esercizio del recesso da parte dell’acquirente. Condanna, quindi, la società alla restituzione del prezzo, compreso il doppio della caparra (per totali 86.200 euro).
Quanto alla posizione dei soci e del liquidatore viene sottolineato, in via preventiva, come, nell’attuale disciplina, anche a prescindere dalla sollecita iscrizione della causa di scioglimento, sia previsto che l’oggettivo verificarsi dei presupposti per ritenere sopraggiunta una causa di scioglimento determina, oltre all’obbligo di attivazione ex art. 2485 comma 1 c.c., anche un evidente mutamento dei poteri gestionali in capo agli amministratori, con la conseguenza, ex art. 2486 comma 2 c.c., che da quel momento si configura la responsabilità personale e solidale dei gestori per atti od omissioni compiuti in violazione del nuovo dovere di agire con finalità meramente conservative.

Vanno quindi considerati non giustificati tutti gli atti di gestione non finalizzati alla salvaguardia dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e alla liquidazione delle attività sociali e che, viceversa, siano fonte di nuove obbligazioni in funzione del conseguimento di utili. Dunque non è vietato, nell’ottica della ricordata funzione di conservazione del patrimonio sociale e del relativo valore, lo svolgimento di attività economiche che siano collegate a precedenti operazioni già in corso, di cui sarebbe dannosa, in termini, per esempio, di inadempimento contrattuale, la repentina interruzione ovvero lo svolgimento di attività economiche necessarie o utili per la conservazione del patrimonio, al fine di non farne perdere valore o dirette a preparare e/o a rendere più proficua la liquidazione.

Con il limite dell’assunzione di nuovo rischio d’impresa, agli amministratori non è precluso l’ordinario adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, avendo anzi costoro il potere/dovere di compiere tutti quegli atti necessari a preservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per i liquidatori, tenuti a porre in essere quanto necessario e utile alla liquidazione del patrimonio e all’estinzione delle passività.
A fronte di ciò, nel caso di specie – che attiene a un bene non presente nel patrimonio della società e, quindi, eventualmente, da monetizzare in ottica liquidatoria – è ritenuta evidente una condotta eccedente la finalità conservativa ed espressione della attività caratteristica dell’impresa.

Quanto ai soci, quindi, si configura una responsabilità da non ricondurre alla differente responsabilità (per inadempimento contrattuale) della srl, ma a una propria condotta, quanto meno colposa, che aveva indotto l’acquirente a stipulare il contratto di acquisto del camper e a versare l’intero prezzo; così cagionandogli un danno patrimoniale quanto meno pari alla perdita patrimoniale sofferta. Danno che non si sarebbe verificato se l’acquirente fosse stato reso edotto della situazione giuridica della srl venditrice. In particolare, la responsabilità dei soci sembra ricondotta alla previsione di cui all’art. 2476 comma 7 c.c. (per avere i soci “intenzionalmente” deciso il compimento di atti dannosi).

Con riguardo al liquidatore, invece, è ravvisata una responsabilità, quanto meno omissiva, in ordine al mancato controllo finalizzato a impedire, in pendenza della liquidazione, illegittimi atti gestori da parte di soggetti non legittimati ovvero in ragione della mancata attivazione per eliminare le conseguenze dannose dei comportamenti illegittimi da parte di soggetti estranei alla gestione liquidatoria della società. Di conseguenza, i soci e il liquidatore sono condannati in solido con la srl, ma nei limiti del danno emergente, ovvero nei limiti della somma dei due assegni (60.200 euro) consegnati e incassati per la vendita del camper.

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