Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Registri IVA elettronici senza stampa


/ Corinna COSENTINO e Paola RIVETTI Sabato, 18 novembre 2017
4-6 minuti

Il Ddl. di conversione del DL 148/2017 prevede che la stampa sarà obbligatoria solo su richiesta degli organi di accertamento

I registri IVA delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. È necessario, tuttavia, che, in caso di accessi, ispezioni o verifiche, gli stessi risultino sempre aggiornati e sia possibile procedere alla relativa stampa su richiesta degli organi procedenti.
La descritta semplificazione è prevista da una disposizione del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017 (approvato il 16 novembre scorso al Senato e che ora dovrà essere esaminato dalla Camera) che, aggiungendo il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/94, introduce una deroga alla disposizione contenuta nel precedente comma 4-ter circa la tenuta dei registri contabili a mezzo di sistemi meccanografici.

Ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del DPR 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione – nei termini di legge – su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora:
- anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Rispetto a tale procedura, la semplificazione che verrebbe introdotta in sede di conversione del DL 148/2017 consente, invece, di ritenere corretta la tenuta dei registri con modalità elettronica nella misura in cui sia garantito l’aggiornamento degli stessi e ne sia effettuata la stampa su richiesta degli organi di controllo. Si nota, peraltro, che la nuova disposizione non fa più riferimento ai “sistemi meccanografici”, ma ai “sistemi elettronici”, probabilmente con l’intento di aggiornare il lessico della norma.

La suddetta semplificazione, tuttavia, non riguarda la generalità dei registri contabili, bensì i soli registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Superato il termine di tre mesi dalla dichiarazione dei redditi per la stampa

Dunque, con l’introduzione del comma 4-quater dell’art. 7 del DPR 357/97, i registri IVA delle vendite e degli acquisti tenuti con sistemi elettronici saranno considerati regolari nonostante la mancata trascrizione dei dati su supporti cartacei, anche oltre il termine dei tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.

A tal proposito si ricorda incidentalmente che, anche per i registri IVA, secondo quanto precisato con ris. Agenzia delle Entrate n. 46 del 10 aprile 2017, i tre mesi sono calcolati con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, posto che quest’ultimo risulta disallineato rispetto a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Ai fini della regolarità dei registri, occorrerà, comunque, che gli stessi, in caso di accessi, ispezioni o verifiche:
- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- e possano essere stampati su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

L’aggiornamento si intende garantito ove i dati risultino acquisiti dall’elaboratore entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (ovvero dalla ricezione del documento, per quanto concerne gli acquisti) ai sensi dell’art. 1 del DM 11 agosto 1975 (cfr. C.M. 27 ottobre 1994 n. 181, § 7.4).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...