/ Corinna COSENTINO e Paola RIVETTI Sabato, 18 novembre 2017
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Il Ddl. di conversione del DL 148/2017 prevede che la stampa sarà obbligatoria solo su richiesta degli organi di accertamento
I registri IVA delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. È necessario, tuttavia, che, in caso di accessi, ispezioni o verifiche, gli stessi risultino sempre aggiornati e sia possibile procedere alla relativa stampa su richiesta degli organi procedenti.
La descritta semplificazione è prevista da una disposizione del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017 (approvato il 16 novembre scorso al Senato e che ora dovrà essere esaminato dalla Camera) che, aggiungendo il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/94, introduce una deroga alla disposizione contenuta nel precedente comma 4-ter circa la tenuta dei registri contabili a mezzo di sistemi meccanografici.
Ai sensi dell’art. 7 comma 4-ter del DPR 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione – nei termini di legge – su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora:
- anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Rispetto a tale procedura, la semplificazione che verrebbe introdotta in sede di conversione del DL 148/2017 consente, invece, di ritenere corretta la tenuta dei registri con modalità elettronica nella misura in cui sia garantito l’aggiornamento degli stessi e ne sia effettuata la stampa su richiesta degli organi di controllo. Si nota, peraltro, che la nuova disposizione non fa più riferimento ai “sistemi meccanografici”, ma ai “sistemi elettronici”, probabilmente con l’intento di aggiornare il lessico della norma.
La suddetta semplificazione, tuttavia, non riguarda la generalità dei registri contabili, bensì i soli registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.
Superato il termine di tre mesi dalla dichiarazione dei redditi per la stampa
Dunque, con l’introduzione del comma 4-quater dell’art. 7 del DPR 357/97, i registri IVA delle vendite e degli acquisti tenuti con sistemi elettronici saranno considerati regolari nonostante la mancata trascrizione dei dati su supporti cartacei, anche oltre il termine dei tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
A tal proposito si ricorda incidentalmente che, anche per i registri IVA, secondo quanto precisato con ris. Agenzia delle Entrate n. 46 del 10 aprile 2017, i tre mesi sono calcolati con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, posto che quest’ultimo risulta disallineato rispetto a quello di presentazione della dichiarazione IVA.
Ai fini della regolarità dei registri, occorrerà, comunque, che gli stessi, in caso di accessi, ispezioni o verifiche:
- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- e possano essere stampati su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.
L’aggiornamento si intende garantito ove i dati risultino acquisiti dall’elaboratore entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (ovvero dalla ricezione del documento, per quanto concerne gli acquisti) ai sensi dell’art. 1 del DM 11 agosto 1975 (cfr. C.M. 27 ottobre 1994 n. 181, § 7.4).