Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Settore non profit molto vasto al di fuori del nuovo Registro


/ Paola RIVETTI Sabato, 11 novembre 2017
5-6 minuti

Il CNDCEC analizza la riforma del Terzo settore e avanzerà anche proposte che potranno essere recepite nei decreti attuativi

Con la circolare pubblicata ieri, il CNDCEC ha esaminato la riforma del Terzo settore, prendendo in considerazione le disposizioni più significative:
- del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017),
- della riforma dell’impresa sociale (DLgs. 112/2017);
- della riforma del cinque per mille dell’IRPEF (DLgs. 111/2017).
A questa circolare – come indicato in premessa – farà seguito una serie di proposte sui temi da affrontare nei prossimi decreti attuativi della riforma al fine di realizzare un’ottimale coordinamento delle nuove disposizioni.

Come già rilevato su Eutekne.info, l’ingresso tra gli enti del Terzo settore (ETS) è facoltativo e subordinato all’osservanza delle nuove disposizioni del DLgs. 117/2017. Tale circostanza – si rileva nella circolare – determinerà prevedibilmente la permanenza di un settore non profit assai vasto e variegato anche al di fuori della nuova disciplina del Codice del Terzo settore. Oltre agli ETS, infatti, potranno individuarsi:
- gli enti che non svolgono in via principale o esclusiva una o più delle attività “di interesse generale” individuate dal Codice o che svolgono tali attività con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- gli enti che, anche se teoricamente ammessi all’iscrizione, preferiscono non iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e non divenire ETS al fine di evitare i conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, oltre che il controllo da parte delle competenti pubbliche amministrazioni;
- gli enti che sceglieranno di non iscriversi al Runts per un (lecito) arbitraggio fiscale (si considerino, ad esempio, gli enti che, non iscrivendosi al nuovo Registro, potranno continuare a beneficiare dell’attuale regime forfetario previsto dalla L. 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche; si veda “Le ASD rientrano pienamente nel Codice del Terzo settore” del 26 settembre 2017).

La circolare si sofferma anche sulla disciplina transitoria della riforma, un aspetto particolarmente significativo in considerazione degli ampi termini individuati dal Codice per la piena operatività del sistema del Terzo settore (si consideri, ad esempio, che l’istituzione e la piena operatività del Registro unico nazionale non dovrebbe avvenire prima del 2019).

Adeguamento variabile alle nuove disposizioni

Viene, quindi, osservato che:
- gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore dei predetti decreti dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri enti del Terzo settore – art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017 – e 12 mesi per le imprese sociali – art. 17 comma 3 del DLgs. 112/2017), anche modificando la forma giuridica;
- gli enti che si costituiscono dopo l’entrata in vigore dei decreti, ma prima dell’operatività del Runts, potranno iscriversi ai vecchi registri (per ONLUS, APS, ODV o imprese sociali) che continueranno ad operare fino all’effettiva istituzione del nuovo registro.

Rispetto a quest’ultima categoria di enti, il CNDCEC ritiene opportuno rispettare anche i nuovi requisiti previsti dal Codice del Terzo settore (o, se del caso, dal DLgs. 112/2017 sull’impresa sociale), laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (così, ad esempio, un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale dovrebbe rispettare il numero minimo di sette associati previsto dagli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo settore). In caso contrario, se mancassero al momento della costituzione i requisiti previsti dai nuovi decreti, potrebbe essere preclusa l’iscrizione al Runts e la conseguente fruizione delle specifiche agevolazioni fiscali per gli ETS.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...