/ Arianna ZENI Mercoledì, 27 dicembre 2017
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La legge di bilancio 2018 non prevede la proroga del beneficio fiscale
Oltre alla mancata proroga della detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B, introdotta dal comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nel testo della legge di bilancio 2018 non è previsto il differimento della deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione da locare e che risultavano invendute ai sensi dell’art. 21 del DL 12 n. 133/2014 (conv. L. n. 164/2014).
Quindi, a meno che non vengano prorogate con altri provvedimenti, entro il 31 dicembre 2017 dovranno essere sostenute le spese per poter fruire dei benefici fiscali menzionati.
Si ricorda che il citato art. 21 riconosce una deduzione dal reddito complessivo IRPEF pari al 20% per:
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12 novembre 2014;
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) e c) del DPR 380/2001;
- gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione;
- la costruzione di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione del 20% spetta a condizione che:
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno otto anni;
- l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- l’unità immobiliare non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, cioè il fabbricato non deve essere ubicato in parti del territorio destinate a usi agricoli;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata”, oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale e quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”);
- il locatore e il locatario non siano parenti entro il primo grado.
Spese da sostenere entro il 31 dicembre 2017
La deduzione del 20% è ripartita in otto quote annuali di pari importo e le rate saranno deducibili a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.