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Dal 2019 fattura elettronica anche verso i privati


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO
6-8 minuti

La legge di bilancio estende gli obblighi, inoltre, alle operazioni tra soggetti passivi IVA

Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2018, si introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di emettere la fattura in formato elettronico per la generalità delle operazioni soggette ad IVA.

I nuovi obblighi riguardano tanto le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi (c.d. operazioni B2B, “business to business”) quanto le cessioni e prestazioni nei confronti dei “consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).

Nella prima ipotesi (operazioni B2B), le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della “FatturaPA”, mentre nella seconda ipotesi (operazioni B2C) le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente, bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se finora l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico strutturato (XML) era stato previsto soltanto per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007, dal 2019 l’obbligo riguarderà il complesso delle operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

In primo luogo, dunque, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA (business to business), purché si tratti di soggetti che sono residenti o stabiliti ovvero posseggono una stabile organizzazione in Italia.
Nell’iter di approvazione della legge, inoltre, si è incluso nell’ambito applicativo dell’obbligo in parola anche i soggetti che, pur non possedendo una stabile organizzazione in Italia, sono ivi identificati (direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale).

Poiché la nuova disposizione non fa riferimento ai “soggetti IVA”, ma soltanto ai soggetti “residenti, stabiliti o identificati in Italia”, l’obbligo di fatturazione elettronica deve intendersi riferito anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che operano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (ossia in veste di privati consumatori).
Tale interpretazione è stata confermata da una ulteriore modifica al Ddl. di bilancio, con cui è stato specificato che le fatture emesse nei confronti di consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto IVA che emette la fattura consegnerà (o trasmetterà) all’acquirente soltanto una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima. In tal modo, si evita di imporre ai “privati” l’onere di dotarsi di strumenti idonei a ricevere fatture elettroniche.

L’obbligo si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 e, in via anticipata, dal 1° luglio 2018, alle cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Restano ferme, in ogni caso, le ipotesi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura previste dall’art. 22 del DPR 633/72. Ad esempio, per le cessioni effettuate nell’ambito del commercio al minuto, la fattura (elettronica) dovrà essere emessa soltanto qualora richiesta dall’acquirente non oltre l’effettuazione dell’operazione.
Per quanto concerne le operazioni B2B, inoltre, si prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti “minori”, ossia per i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) ovvero del regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014).

Pur nel rispetto di tali esclusioni soggettive, la misura prevista dalla legge di bilancio è finalizzata a rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione fiscale, accrescendo la capacità di controllo del Fisco. Avendo accesso ai dati della generalità delle fatture emesse per operazioni tra soggetti stabiliti o identificati in Italia, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare con più efficacia il corretto assolvimento dell’IVA da parte dei soggetti passivi e fornire, in alcuni casi, i dati precompilati per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, di liquidazione e versamento dell’IVA.

I nuovi obblighi di emissione della fattura in formato elettronico consentiranno, oltretutto, dal 1° gennaio 2019, l’immediata possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per i cessionari o committenti.
Verrà meno il “disallineamento” tra momento di emissione della fattura da parte del fornitore e di ricezione da parte dell’acquirente, che, per l’anno d’imposta 2018, è fonte di significativi problemi operativi al fine del rispetto dei più stringenti termini di registrazione delle fatture passive e di esercizio del diritto alla detrazione IVA delineati dagli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 a seguito delle modifiche ex art. 2 del DL 50/2017.

La fattura elettronica, difatti, si considera emessa e ricevuta contestualmente, nel momento in cui è trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (per le operazioni “B2B”) e permette la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, con riferimento all’anno nel quale il documento viene (trasmesso e) ricevuto.

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