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La web tax torna a gravare sui sostituti d’imposta italiani


/ Gianluca ODETTO Giovedì, 21 dicembre 2017
6-8 minuti

Aliquota ridotta al 3%, ma eliminazione del ruolo di intermediazione in precedenza assegnato alle banche e del credito d’imposta

Gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2017 hanno nuovamente ridisegnato il quadro normativo sulla nozione di stabile organizzazione e, soprattutto, sulla web tax.

Per quanto riguarda la nozione domestica di stabile organizzazione, ridefinita con la riscrittura dell’art. 162 del TUIR, il testo licenziato dal Senato vedeva due nuove ipotesi positive di S.O., individuate in “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” e nella “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato” pur in assenza di una struttura fisica ubicata in Italia.
Nel primo intervento era chiaro l’intento di assegnare lo status di stabile organizzazione alle attività di raccolta di dati personali sul web, trattati alla stregua di risorse economiche vere e proprie in virtù della rivendita a società terze che li impiegano per pubblicità mirata; il secondo intervento era invece finalizzato a considerare sussistente la S.O. nel momento in cui in Italia sono localizzati alcuni fattori (ad esempio, i ricavi prodotti, o altri indici quali il numero di utenti, o di contratti on line conclusi) segnaletici di un nesso di collegamento con il territorio dello Stato particolarmente forte.

L’intervento della Commissione ha mantenuto questa seconda modifica, “cassando” invece quella relativa allo sfruttamento di risorse di qualsiasi genere; rimarrebbe, quindi, invariata l’attuale formulazione dell’art. 162 comma 2 lettera f) del TUIR, che lega lo status di S.O. ai soli luoghi di estrazione di risorse naturali.

Più articolate sono, invece, le modifiche alla web tax, la cui struttura verrebbe di fatto stravolta rispetto al testo uscito dal Senato. In quella sede si era, infatti, costruito un quadro normativo per cui l’imposta, pari al 6% dei corrispettivi per le transazioni digitali assunto al netto dell’IVA, era dovuta in autoliquidazione da parte delle web companies italiane, e con ritenuta operata dalle banche che intervenivano nella riscossione dei proventi per le prestazioni effettuate dalle web companies estere.

Era poi concesso un credito d’imposta del 6% che, per le imprese italiane (o per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia), andava ad azzerare l’impatto economico e finanziario della web tax, potendo essere detratto dalle imposte sui redditi dovute e, per l’eventuale eccedenza, andare a compensazione di altri tributi e contributi (fatta eccezione per l’IVA e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi) nel modello F24; le imprese non residenti senza S.O., invece, non avendo posizioni tributarie in essere in Italia, sarebbero state incise in modo definitivo dal prelievo, anche se sotto il profilo formale il credito spettava anche a questi soggetti.

La strada intrapresa era sicuramente stretta (la giurisprudenza comunitaria, ad esempio, ha da sempre stabilito che violano il diritto di stabilimento le normative che prevedono discriminazioni anche solo potenziali a danno di imprese non residenti), ma aveva sostanzialmente il pregio di addossare il peso del tributo ai giganti della rete non residenti.

Con le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio della Camera, invece, l’aliquota della web tax scende dal 6% al 3%, sempre sul corrispettivo assunto al netto dell’IVA; vengono però modificate le modalità di prelievo del tributo, eliminando sia il versamento diretto che la ritenuta operata dalle banche e sostituendo gli stessi con una ritenuta operata dai sostituti d’imposta committenti dei servizi, da versare all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo. Viene, quindi, confermata l’esenzione delle prestazioni effettuate nei confronti dei privati (così come nei confronti dei non residenti), addossando però sui clienti, se sostituti d’imposta, l’onere del prelievo.
È stato, inoltre, eliminato il credito d’imposta previsto nel testo approvato dal Senato, che poteva controbilanciare l’impatto economico e finanziario del tributo in capo alle imprese italiane.

Per cercare di ridurre gli effetti negativi che potrebbero manifestarsi in capo alle web companies italiane, è però prevista l’esenzione se il numero di transazioni potenzialmente assoggettate a imposta non supera le 3.000 unità nell’anno solare (numero, peraltro, facilmente raggiungibile anche da imprese di ridotte dimensioni).

Rimane affidata a un decreto ministeriale, da adottare entro il 30 aprile 2018, l’esatta individuazione delle prestazioni assoggettate al tributo; se, dallo scarno testo normativo, pare escludersi che vi rientrino le prestazioni di e-commerce indiretto (che, di fatto, hanno ad oggetto beni fisicamente spediti, anche se l’ordine viene effettuato ed elaborato elettronicamente), non risulterebbe invece affatto scontata l’esclusione dell’e-commerce diretto (che, anzi, a rigore rappresenta proprio l’archetipo dei “servizi forniti attraverso internet e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata”, oggetto del nuovo tributo, secondo la definizione di essi data dalla disciplina IVA comunitaria).


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