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Limite unico di spesa agevolabile per lavori antisismici e ristrutturazioni


/ Stefano SPINA Giovedì, 30 novembre 2017
6-8 minuti

Gli interventi di riqualificazione energetica, invece, usufruiscono di massimali autonomi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147 di ieri, fornisce alcuni chiarimenti in merito al c.d. sisma bonus.
Si ricorda che le agevolazioni fiscali previste per i lavori di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 comma 1-quater del DL 4 giugno 2013 n. 63 rappresentano un interessante incentivo per l’esecuzione di tali opere.

La norma fa riferimento ad una particolare categoria di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi appunto agli adeguamenti degli edifici posti in zone sismiche ad alto rischio ed utilizza le regole e le definizioni proprie di tale normativa.
Occorre premettere che l’art. 16 comma 1-bis del DL 63/2013, conv. L. n. 90/2013, aveva originariamente previsto un potenziamento al 65% della detrazione per i fabbricati ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1 o zona 2 nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274.

Il comma 2, lett. c), n. 2 dell’art. 1 della L. 232/2016, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, ha riformulato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’agevolazione aumentando la detrazione:
- al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.
Viceversa, se la classe di rischio non migliora, la detrazione rimane al 50% (si veda “Cambia la classificazione del rischio per gli edifici, al via il «sisma bonus»” del 1° marzo 2017).

Nello specifico, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 147 di ieri, rispondendo ad un interpello, fornisce alcune interessanti precisazioni di come debbano essere interpretate tali disposizioni quando, unitamente a lavori di adeguamento sismico, si pongano in essere altri lavori di recupero del patrimonio edilizio e di adeguamento energetico.

La prima questione affrontata la possibilità di fruire della detrazione, a discrezione del contribuente, anziché in cinque rate, in 10 rate, così come previsto dal comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013.
Tale possibilità permetterebbe ai contribuenti di graduare meglio la detrazione in funzione delle imposte da versare sui propri redditi. La detrazione infatti, computata entro i limiti definiti dalla disciplina dell’agevolazione, e suddivisa in rate annuali costanti, è riconosciuta nel limite dell’imposta lorda. L’eventuale eccedenza della detrazione rispetto all’imposta lorda si perde e non può essere chiesta a rimborso, né può essere riportata a credito negli anni futuri o utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Purtroppo la risposta dell’Amministrazione finanziaria risulta negativa precisando che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio obbligando il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70/80 per cento a ripartirlo in cinque rate. Il contribuente potrà tuttavia ricorrere alla detrazione “ordinaria” del 50% prevista dalla lettera i) dell’art. 16 del TUIR per l’adozione di misure antisismiche che prevede la rateazione in 10 esercizi.

Per quanto riguarda un secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante sull’estensione agli interventi di riduzione del rischio sismico del principio secondo cui possono rientrare nell’agevolazione anche le spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell’ambito di un intervento più strutturato (es. manutenzione straordinaria o ristrutturazione) ove la manutenzione ordinaria (quale ad esempio la tinteggiatura) sia finalizzata al completamento del fabbricato nel suo complesso (C.M. n. 57/98).

Infine la risoluzione chiarisce quali siano i limiti di spesa agevolabile nel caso in cui, sullo stesso edificio, vengano compiuti interventi sia antisismici che di manutenzione straordinaria nonché lavori di riqualificazione energetica.
In tal caso, per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico e gli altri di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile. Infatti, l’agevolazione del “sisma bonus” non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR.

Pertanto in tale importo dovranno rientrare entrambe le tipologie tenendo presente che, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in un anno sulla stessa unità consistano in una mera prosecuzione di quelli iniziati negli anni precedenti, ai fini del superamento del limite occorre tenere conto anche delle spese sostenute antecedentemente.
Viceversa gli interventi di riqualificazione energetica usufruiscono di massimali autonomi per cui, in tal caso, i contribuenti potranno beneficiare della detrazione del 65% nei limiti previsti per le singole fattispecie agevolate.

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