/ Maurizio MEOLI Sabato, 16 dicembre 2017
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La Cassazione precisa la fattispecie prevista dall’art. 37 comma 1 della L. 689/1981
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di omessa presentazione di dichiarazioni “contributive” (art. 37 comma 1 della L. 689/1981) non è necessaria la effettiva corresponsione della retribuzione, dal momento che il relativo presupposto è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro. A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 56077, depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L. 689/1981, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra 2.582,28 euro mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Per tale fattispecie veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, l’amministratore unico di una srl. Contro tale esito processuale veniva presentato ricorso per Cassazione, nel quale, tra l’altro, si eccepiva la scorrettezza della decisione d’appello nella parte in cui, pur configurando l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti quale presupposto per la configurabilità del reato contestato, non aveva poi proceduto ad una adeguata verifica in ordine alla relativa esistenza. In particolare, i giudici d’appello avevano ritenuto che la corresponsione delle retribuzioni emergesse dai verbali delle ispezioni effettuate; ma tale circostanza era contraddetta dalla pronuncia di primo grado che, proprio in ragione dell’assenza di tale prova, aveva assolto l’imputato dall’ulteriore fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983.
La Suprema Corte considera il ricorso inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.
Il presupposto del reato previsto dall’art. 37 comma 1 della L. 689/1981 è rappresentato dalla costituzione del rapporto di lavoro, da cui deriva l’obbligo contributivo, e non dall’effettiva corresponsione della retribuzione (cfr. Cass. n. 43609/2015).
In particolare, l’obbligazione contributiva sorge con l’instaurazione del rapporto di lavoro e non con la corresponsione della retribuzione; e, in virtù dell’autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro), la prestazione assistenziale e previdenziale è dovuta al lavoratore anche se il datore di lavoro non abbia mai versato i contributi (art. 2116 c.c. ); i quali, a loro volta, devono essere versati a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione (cfr. gli artt. 29 del DPR n. 1124/1965 e 1 del DL n. 338/1989).
Tant’è che la Sezione lavoro della Cassazione, nella sentenza n. 23181/2013, ha configurato la persistenza dell’obbligo contributivo anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in costanza di rapporto di lavoro assistito da tutela reale e per il periodo di sospensione del sinallagma. Si è, infatti, stabilito che l’illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; ne consegue, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo (cfr. anche Cass. n. 402/2012).
L’imponibile contributivo previdenziale, inoltre, è costituito dalla retribuzione “dovuta” per legge o per contratto individuale o collettivo, indipendentemente dal fatto che non sia corrisposta affatto o lo sia in misura inferiore (cfr. Cass. n. 2642/2014 e, soprattutto, Cass. SS.UU. n. 11199/2002). Da qui l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni contributive, in capo al datore di lavoro, quale conseguenza dell’obbligo di versare i contributi previdenziali e assicurativi per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il presupposto del reato è il rapporto di lavoro
Ed allora, il presupposto del reato in questione è il rapporto di lavoro. Rapporto che, a sua volta, costituisce fatto costitutivo dell’obbligo contributivo; mentre la retribuzione “dovuta” costituisce solo l’imponibile per quantificare l’importo dei contributi non versati.
Nel caso di specie, quindi, conclude la Suprema Corte, la decisione d’appello ha sbagliato nel ritenere rilevante, quale presupposto della fattispecie, l’effettiva erogazione delle retribuzioni (considerate provate in modo altrettanto erroneo); ciononostante, il motivo del ricorso teso a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzioni è manifestamente infondato alla luce della sintetizzata ricostruzione del reato.
La pronuncia di condanna, di conseguenza, essendo fondata sulla non contestata prova dell’omissione della presentazione delle dichiarazioni contributive, da cui è derivato un omesso versamento di contributi per un importo superiore alle soglie previste, è comunque confermata, non essendo richiesta, per la configurabilità della fattispecie di reato, l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.