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Verifica degli incassi «a cavallo» d’anno per professionisti e imprese minori


/ Luca FORNERO Mercoledì, 13 dicembre 2017
5-6 minuti

Il momento fiscalmente rilevante muta in relazione allo strumento di pagamento utilizzato

Approssimandosi la fine dell’anno, per i professionisti e le imprese minori in contabilità semplificata sorge la necessità di individuare esattamente quando i compensi e i ricavi si intendano “percepiti”, ossia quando diventano fiscalmente rilevanti.
Infatti, da quest’anno, come conseguenza dell’abrogazione del criterio generale di competenza, il problema interessa altresì le imprese minori che adottano il regime di contabilità semplificata, anch’esso improntato al principio di cassa.

La questione si pone essenzialmente per gli incassi che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici), nella prossimità della fine dell’anno o all’inizio di quello successivo.
In questo caso, occorre infatti tenere presente lo sfasamento temporale che si verifica tra:
- la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
- l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista o del “piccolo” imprenditore.

Nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari questioni; il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell’incasso (da parte del percipiente) coincidono.
Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. n. 20033/2017).

Nell’ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell’imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall’emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d’imposta (ris. Agenzia delle Entrate n. 138/2009 e circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2010, § 3.3).
Secondo la Cassazione n. 20033/2017, il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra tali momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.

Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. n. 38/2010, § 3.3, e Cass. n. 20033/2017).
Nessuna importanza assumono invece:
- la c.d. “data valuta”, che rileva esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati a favore del professionista o dell’imprenditore;
- il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
- il momento in cui la banca informa il professionista o l’imprenditore dell’avvenuto accredito.

Ad esempio, se il 30 dicembre 2017 il cliente di un professionista effettua un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e l’accredito della somma interviene il 2 gennaio 2018, a fronte di una data valuta 31 dicembre 2017, il compenso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2018 (e non del 2017) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2019.

Per le carte di credito rileva l’utilizzo

Nell’ipotesi in cui il cliente utilizzi la carta di credito, dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l’accredito della somma sul conto corrente del percipiente.
Si giunge a tale conclusione considerando il caso speculare delle spese professionali pagate con carta di credito, che, sulla scorta di quanto sostenuto dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007 (con specifico riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di previdenza), sono deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta (si veda “Per pagamenti con carta di credito conta il momento dell’utilizzo” del 4 gennaio 2013).

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