/ Roberta VITALE Giovedì, 30 novembre 2017
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L’Autorità ha però ha espresso alcune osservazioni in merito alle norme sul domicilio digitale
Nella newsletter n. 435 di ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso nota la pubblicazione del parere favorevole, ma con alcune osservazioni, posto allo schema di DLgs. che introduce disposizioni integrative e correttive al DLgs. 179/2016, a sua volta recante modifiche al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al DLgs. 82/2005.
Sul punto, si ricorda che lo schema di DLgs. di riforma del CAD è stato approvato dal Governo in esame preliminare lo scorso 8 settembre (si veda “Rafforzamento delle disposizioni in vista per l’identità e il domicilio digitale di cittadini e imprese” del 9 settembre 2017), poi è stato trasmesso alle Camere per il prescritto parere. La Commissione parlamentare per la semplificazione, tenuto conto, fra l’altro, di quanto osservato dal Garante della privacy, ha espresso una valutazione favorevole con alcune proposte di modifica.
Tornando al parere del Garante della privacy, fra le criticità espresse in merito alla protezione dei dati personali, vi sono, in particolare, quelle riguardanti il domicilio digitale.
Si parte dalla stessa definizione di “domicilio digitale” contenuta all’art. 1, comma 1, lett. n-ter) del CAD, che, così come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) n. 2 dello schema di DLgs., è rappresentato – più genericamente – da un indirizzo elettronico valido (al posto della vigente indicazione, fra l’altro, dell’indirizzo di PEC) ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale.
Secondo il Garante della privacy, tale definizione va coordinata con quella prevista dal successivo art. 3-bis del CAD che, al nuovo comma 1-ter (introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d) dello schema di DLgs.), specifica le caratteristiche del domicilio digitale e, cioè, si deve trattare di un “servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eiDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 …”.
Sul punto, si fa presenta che, secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 1-bis del CAD (sempre introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. d) dello schema di DLgs.), chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale, che viene iscritto nel pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (di cui al nuovo art. 6-quater del CAD).
Rimangono fermi i casi di obbligatorietà previsti dall’art. 3-bis, comma 1 del CAD (così come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di DLgs.), come nel caso di professionisti iscritti in albi ed elenchi e di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese, i quali domicili digitali vengono iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all’art. 6-bis del CAD (cioè, il vigente Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata “INI-PEC”, così come modificato dall’art. 8 dello schema di DLgs., che ha sostituito il riferimento della PEC con quello del domicilio digitale).
Con specifico riguardo all’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, il nuovo art. 6-quater del CAD (introdotto dall’art. 9, comma 2 dello schema di DLgs.) prevede l’iscrizione dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese (comma 1).
In tale ambito, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi (comma 2), il domicilio digitale è rappresentato dall’indirizzo inserito nell’Indice nazionale dei domicili digitali di cui all’art. 6-bis del CAD. Viene lasciata aperta la possibilità per il professionista di eleggere comunque un diverso domicilio digitale.
La consultazione degli elenchi sopra citati, fra i quali appunto anche l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (oltre, ad esempio, a quello delle imprese e dei professionisti), realizzato in formato aperto, è consentita dall’art. 6-quinquies del CAD (introdotto anch’esso dall’art. 9, comma 2 dello schema di DLgs.) per “chiunque”, tramite sito web e senza alcuna autenticazione.
Proprio tale formulazione, secondo il Garante della privacy, aprendo ad un accesso generalizzato, senza oltretutto alcuna specificazione di quali ulteriori dati personali sarebbero accessibili in tale elenco, risulta “eccedente rispetto alle finalità legate al domicilio digitale”.
Infatti, l’utilizzo di tali domicili è limitato all’invio di comunicazioni con valore legale o comunque risulta connesso al conseguimento di finalità istituzionali di alcuni soggetti (fra i quali le Pubbliche Amministrazioni, art. 2, comma 2 del CAD, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) dello schema di DLgs.).
Secondo il Garante della privacy, allora, ogni ulteriore forma di accesso da parte di altri soggetti è vietata.
Invece, la pubblicazione di tali dati, secondo le modalità sopra descritte, comporta, da un lato, un elevato rischio di comunicazioni indesiderate e, dall’altro, un aumento del rischio di furti di identità.