/ Francesco NAPOLITANO Lunedì, 22 gennaio 2018
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La modifica all’art. 148 comma 3 del TUIR è subordinata alla decorrenza fissata per le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore
Il Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) ha apportato diverse modifiche al TUIR. Uno degli interventi di maggior interesse riguarda la riduzione dell’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 148 comma 3 del Testo unico.
Nello specifico, per effetto dell’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017, gli enti che effettuano attività assistenziali, culturali, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica perdono l’agevolazione della non commercialità dei corrispettivi specifici percepiti per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, come previsto dal citato comma 3, già dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del DLgs. 117/2017).
È da dire, al riguardo, che la norma non indica per quale anno d’imposta vale la citata modifica e, pertanto, già si porrebbe il problema se l’anno d’imposta 2017 sia da valutare con la nuova o vecchia norma, visto che cambierebbero anche gli obblighi contabili e la rilevanza ai fini reddituali e IVA, cosa di non poco conto.
Il dubbio, quindi, attiene al periodo dal quale varranno le modifiche. L’interpretazione più ampia che si sta dando all’art. 104 comma 2 è nel senso che tutto ciò che viene abrogato/modificato avrà valenza a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea darà l’ok, e comunque non prima dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Pertanto, tale lettura “positiva” porta a ritenere che anche la norma di cui al nuovo comma 3 dell’art. 148 varrà da quel periodo, altrimenti, come detto sopra e per fare un altro esempio, un’associazione culturale, nel periodo tra il 3 agosto e il 31 dicembre 2017 come si dovrebbe comportare?
In genere, le norme tributarie modificative indicano esplicitamente la valenza temporale (es. la presente norma entra in vigore nel periodo in corso al), previsione del tutto assente nel caso di specie. È vero che – in generale – le norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U., ma nelle norme tributarie è sempre indicato l’anno d’imposta in cui hanno valenza le disposizioni nuove o quelle che vengono modificate: cambiare un regime fiscale generale nel bel mezzo dell’anno non appare proprio opportuno.
Inoltre, ancora, il comma 2 del citato art. 104 si riferisce agli enti del Terzo settore, e sappiamo che saranno tali quelli che avranno requisiti soggettivi e oggettivi, in particolare l’iscrizione al Runts (quest’ultima è testualmente citata nel comma 2 del suddetto art. 104). Peraltro, al momento il Runts manca, quindi è tutto rinviato; il registro manca anche per questi soggetti “elisi” dal comma 3 dell’art. 148 (associazioni assistenziali, culturali, ricreative, di formazione extra-scolastica).
A questo punto, l’assenza di una norma esplicita sta mettendo in fibrillazione tutti gli enti di tale genere, ma si ritiene che, molto probabilmente, tale problema troverà conforto in un decreto correttivo specifico.
Decorrenza legata all’autorizzazione comunitaria e all’operatività del Runts
Oltre a quanto sopra esposto, la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2017 indica testualmente – e in maniera del tutto chiara – che “in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, (...) potranno essere applicate solo una volta ricevuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea (...)”. Poiché l’art. 89 comma 4 è inserito proprio nel Titolo X, ne discende che l’applicazione della modifica in esso contenuta potrà trovare applicazione dal suddetto termine. Val la pena di ricordare che il Ministero del Lavoro è l’ente a cui è stata demandata l’intera gestione della riforma, per cui si può intuire il calibro che possiede il chiarimento riportato nella circolare di cui sopra.
Oltretutto, ammesso che sia possibile la decorrenza dal 3 agosto 2017, come potrebbe fare un’associazione culturale (o di altro tipo predetto) a usufruire del regime agevolato del Codice del Terzo settore se non esiste ancora il Runts? Sarebbe in un limbo opaco: da una parte la non applicabilità dell’art. 148 comma 3 del TUIR, dall’altra la non operatività del RUNTS e l’assenza dell’autorizzazione della Commissione europea. Insomma, un assoluto vuoto normativo ingestibile.
Pertanto, a parere di chi scrive, così come sopra esposto, le associazioni espunte per effetto della più volte citata modifica del comma 3 dell’art. 148 del TUIR potranno continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici fino alla decorrenza di cui all’art. 104 comma 2 del Codice del Terzo settore.
Lo stesso discorso vale per le agevolazioni previste dalla L. 398/91, che non saranno più applicabili agli enti diversi dalle ASD e SSD, ma sempre dallo stesso termine, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 102 comma 2 lett. e) ed f) e 104 comma 2 del DLgs. 117/2017.