Con la CM 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha legato l’esercizio
della detrazione IVA alla ricezione della fattura. Per una fattura con
esigibilità 2017, ricevuta nel 2018 e fatta concorrere alle liquidazioni
periodiche del 2018, si dovrà essere in grado di dimostrare la data di
ricezione, mettendosi al riparo da possibili contestazioni dell’Agenzia.
Questo potrebbe essere un comportamento adottato dai contribuenti
semplificati per rinviare la deduzione del costo al 2018.
A tal proposito nel documento di prassi richiamato, considerata la rilevanza della questione, è stato fatto cenno ai possibili mezzi di prova a disposizione del contribuente
per le fatture inviate via posta: varrà il timbro postale (eventualmente l’invio tramite e-mail ordinaria)
per le fatture inviate via PEC: varrà la data di arrivo sulla PEC
Dovrebbero valere anche i sistemi attraverso i quali si realizza lo scambio diretto di documenti computer-to computer tra aziende (ossia direttamente tra i rispettivi sistemi informativi computerizzati) al fine di supportare le relazioni commerciali (acquisti, forniture, ecc.).
Nel caso di fattura messa a disposizione si piattaforme on line, dovrebbe valere la data di “pubblicazione” della fattura (si pensi alle fatture per utenze telefoniche), quasi sempre indicata dal cedente/prestatore. Non dovrebbe valere la data in cui l’utente “scarica” la fattura.
Più complessa è la questione per la consegna delle fatture nelle mani del cliente. Per tale fattispecie, l’unica indicazione dell’Agenzia è che la ricezione del documento medesimo emerga da una corretta tenuta della contabilità (obbligo del contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Eventuali dubbi sul momento di ricezione della fattura verranno risolti con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Si ricorda infatti che tra le disposizioni di maggiore impatto introdotte dalla Legge di bilancio 2018 vi è l’introduzione
a decorrere dal 1/01/2019
dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per i soggetti passivi Iva
anche laddove rese nei confronti dei soggetti privati (cd. “B2C”).
A tal fine viene modificato il Dlgs 127/2015 relativo al regime opzionale (soppresso dal 2019) per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Ciò permetterà all’Agenzia di monitorare “in tempo reale” la maggior parte delle operazioni poste in essere dal sistema economico in Italia. Sfuggiranno le operazioni dei dettaglianti ove non abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi; per tale motivo è probabile una futura estensione generalizzata anche di tale obbligo (in modo analogo a quanto già avvenuto per i distributori automatici).
A tal proposito nel documento di prassi richiamato, considerata la rilevanza della questione, è stato fatto cenno ai possibili mezzi di prova a disposizione del contribuente
per le fatture inviate via posta: varrà il timbro postale (eventualmente l’invio tramite e-mail ordinaria)
per le fatture inviate via PEC: varrà la data di arrivo sulla PEC
Dovrebbero valere anche i sistemi attraverso i quali si realizza lo scambio diretto di documenti computer-to computer tra aziende (ossia direttamente tra i rispettivi sistemi informativi computerizzati) al fine di supportare le relazioni commerciali (acquisti, forniture, ecc.).
Nel caso di fattura messa a disposizione si piattaforme on line, dovrebbe valere la data di “pubblicazione” della fattura (si pensi alle fatture per utenze telefoniche), quasi sempre indicata dal cedente/prestatore. Non dovrebbe valere la data in cui l’utente “scarica” la fattura.
Più complessa è la questione per la consegna delle fatture nelle mani del cliente. Per tale fattispecie, l’unica indicazione dell’Agenzia è che la ricezione del documento medesimo emerga da una corretta tenuta della contabilità (obbligo del contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Eventuali dubbi sul momento di ricezione della fattura verranno risolti con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Si ricorda infatti che tra le disposizioni di maggiore impatto introdotte dalla Legge di bilancio 2018 vi è l’introduzione
a decorrere dal 1/01/2019
dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per i soggetti passivi Iva
anche laddove rese nei confronti dei soggetti privati (cd. “B2C”).
A tal fine viene modificato il Dlgs 127/2015 relativo al regime opzionale (soppresso dal 2019) per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Ciò permetterà all’Agenzia di monitorare “in tempo reale” la maggior parte delle operazioni poste in essere dal sistema economico in Italia. Sfuggiranno le operazioni dei dettaglianti ove non abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi; per tale motivo è probabile una futura estensione generalizzata anche di tale obbligo (in modo analogo a quanto già avvenuto per i distributori automatici).