Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

La nuova privacy è in arrivo


Giuseppina Spanò
4-6 minuti

Entro maggio 2018 assisteremo a significativi cambiamenti in materia di Privacy, in virtù del Regolamento UE 2016/679 e del recepimento della Direttiva UE 2016/680. Ecco un riepilogo delle principali novità.

Sin da maggio del 2016 sono state emanate le norme propedeutiche alle variazioni che prossimamente apporteranno significativi cambiamenti in materia di Privacy.
Clicca qui

Trattasi:

    del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE del 4.5.2016;
    della Direttiva 2016/680 in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonchè alla libera circolazione di tali dati pubblicata nella stessa GUUE del Regolamento.

Il primo provvedimento sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi UE già a partire dal 25 maggio 2018 mentre il secondo, in virtù della recente legge di delegazione europea n. 163-2017, prevede la sua emanazione entro sei mesi a partire dall’entrata in vigore (21.11.2017), per armonizzare la legge UE a quella nazionale.

L’attuale codice della privacy, contenuto nel D.Lgs. n. 196-2003, dovrà quindi accogliere tutte le novità di matrice europea, per evitare che con l’avvento del 25 maggio 2018 si crei confusione tra l’attuale norma nazionale e il Regolamento 2016/679 che diventa operativo a prescindere da qualunque adeguamento ad opera dei singoli Paesi UE.

Il “trattamento dei dati” di cui si occupa la normativa sulla privacy è riportato nell’art.4 p.2 del Regolamento citato, come
Clicca qui

    qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
    compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
    applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come
    la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

e quindi è di così ampia portata da ricomprendere ogni situazione riguardante il “dato personale” e quindi

    qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente, tramite un identificativo come il nome, un numero di identificazione e simili.

Particolare attenzione è posta alle modalità di trattamento dei dati personali, perchè ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 essi possono essere:

    trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza in termini anche di integrità e riservatezza;
    raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
    per finalità determinate, esplicite e legittime;
    trattati successivamente solo in modo compatibile con le superiori finalità;
    adeguati, pertinenti e limitati al necessario per le finalità del trattamento;
    esatti e, se necessario, aggiornati;
    conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati solo per il tempo strettamente necessario per le finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali che rivelino l’origine razziale-etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose-filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici-biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, oppure i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o di orientamento sessuale della persona trova delle eccezioni, nell’art. 9 del Regolamento.

Oltre che nel caso in cui l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito oppure le notizie siano rese manifestamente pubbliche dall’interessato, il trattamento predetto è possibile:

    per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
    quando necessario per motivi di interesse pubblico proporzionato alle finalità perseguite;
    per finalità di medicina preventiva-del lavoro, compresa la valutazione della capacità lavorativa del dipendente;
    a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...