/ Savino GALLO Sabato, 24 febbraio 2018
4-5 minuti
Per chi è già abilitato secondo le vecchie modalità, adempimento telematico facoltativo senza limite di tempo
Le comunicazioni telematiche a cui sono tenuti, a partire dal prossimo 1° marzo, commercialisti e avvocati che intendono svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 12/79), andranno effettuate “a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL e in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera”.
A specificarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la nota n. 38 diffusa ieri, fornisce alcuni chiarimenti sulla precedente nota n. 32/2018, con la quale si è data notizia delle nuove modalità di comunicazione che dovranno rispettare avvocati e commercialisti per svolgere attività nell’ambito della consulenza del lavoro (si veda “Al via dal 1° marzo la banca dati per i commercialisti del lavoro” del 16 febbraio).
A questo proposito, con la nota inviata anche ai Consigli nazionali delle due categorie professionali, si sottolinea che il nuovo obbligo comunicativo scatterà dal 1° marzo, data in cui sarà disponibile sul portale www.ispettorato.gov.it la modulistica da compilare.
Fino ad allora, le eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate secondo le “precedenti modalità”.
Discorso a parte per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano. In questo caso, infatti, l’Ispettorato ricorda che, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra INL, Ministero e tali enti, “restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”.
Quanto, invece, ai soggetti che risultano già abilitati allo svolgimento dell’attività nell’area lavoro, ulteriori precisazioni arrivano dal Consiglio nazionale dei commercialisti che, con l’Informativa n. 20/2018 di ieri, ha inteso diffondere tra gli iscritti i contenuti della nota ministeriale n. 32/2018.
Obbligo solo per chi effettua la comunicazione per la prima volta
Nel farlo, il CNDCEC ha ricordato che “l’utilizzo del portale e delle modalità telematiche rappresenta un obbligo soltanto per i professionisti che si accingono a fare la comunicazione per la prima volta, intendendo esercitare le attività giuslavoristiche dal 1° marzo in poi”.
Per chi, invece, aveva già precedentemente inviato il modello cartaceo, sussiste al momento solo una raccomandazione di procedere all’adempimento telematico, per “esigenze di semplificazione ed efficienza amministrativa” ma anche per “ragioni sostanziali legate alla possibilità di attestare in modo diretto e immediato l’avvenuto adempimento della comunicazione preventiva”.
Per questo, il CNDCEC rappresenta “vivamente” l’esigenza di procedere in tal senso, ma allo stesso tempo sottolinea che, per chi è già abilitato, “l’invio del modello telematico potrà essere effettuato liberamente” dal 1° marzo in poi, “senza il rispetto di tempistiche particolari, essendo una facoltà e non un obbligo per il professionista interessato”.