Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Commercialisti del lavoro, nuove comunicazioni anche senza LUL


/ Savino GALLO Sabato, 24 febbraio 2018
4-5 minuti

Per chi è già abilitato secondo le vecchie modalità, adempimento telematico facoltativo senza limite di tempo

Le comunicazioni telematiche a cui sono tenuti, a partire dal prossimo 1° marzo, commercialisti e avvocati che intendono svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 12/79), andranno effettuate “a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL e in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera”.

A specificarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la nota n. 38 diffusa ieri, fornisce alcuni chiarimenti sulla precedente nota n. 32/2018, con la quale si è data notizia delle nuove modalità di comunicazione che dovranno rispettare avvocati e commercialisti per svolgere attività nell’ambito della consulenza del lavoro (si veda “Al via dal 1° marzo la banca dati per i commercialisti del lavoro” del 16 febbraio).

A questo proposito, con la nota inviata anche ai Consigli nazionali delle due categorie professionali, si sottolinea che il nuovo obbligo comunicativo scatterà dal 1° marzo, data in cui sarà disponibile sul portale www.ispettorato.gov.it la modulistica da compilare.
Fino ad allora, le eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate secondo le “precedenti modalità”.

Discorso a parte per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano. In questo caso, infatti, l’Ispettorato ricorda che, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra INL, Ministero e tali enti, “restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”.

Quanto, invece, ai soggetti che risultano già abilitati allo svolgimento dell’attività nell’area lavoro, ulteriori precisazioni arrivano dal Consiglio nazionale dei commercialisti che, con l’Informativa n. 20/2018 di ieri, ha inteso diffondere tra gli iscritti i contenuti della nota ministeriale n. 32/2018.

Obbligo solo per chi effettua la comunicazione per la prima volta

Nel farlo, il CNDCEC ha ricordato che “l’utilizzo del portale e delle modalità telematiche rappresenta un obbligo soltanto per i professionisti che si accingono a fare la comunicazione per la prima volta, intendendo esercitare le attività giuslavoristiche dal 1° marzo in poi”.

Per chi, invece, aveva già precedentemente inviato il modello cartaceo, sussiste al momento solo una raccomandazione di procedere all’adempimento telematico, per “esigenze di semplificazione ed efficienza amministrativa” ma anche per “ragioni sostanziali legate alla possibilità di attestare in modo diretto e immediato l’avvenuto adempimento della comunicazione preventiva”.

Per questo, il CNDCEC rappresenta “vivamente” l’esigenza di procedere in tal senso, ma allo stesso tempo sottolinea che, per chi è già abilitato, “l’invio del modello telematico potrà essere effettuato liberamente” dal 1° marzo in poi, “senza il rispetto di tempistiche particolari, essendo una facoltà e non un obbligo per il professionista interessato”.


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...