/ Andrea BONINO Sabato, 24 febbraio 2018
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La nuova sanzione prevista dalla legge di bilancio potrebbe riguardare anche l’integrazione della fattura con aliquota IVA più alta
In deroga al principio generale che individua nel cedente/prestatore il debitore d’imposta, il meccanismo del reverse charge comporta che l’obbligo di assolvere l’IVA sia a carico del cessionario/committente dell’operazione, vale a dire il soggetto in capo al quale, in linea generale, spetta il diritto alla detrazione del tributo.
Il predetto meccanismo trova applicazione, tra l’altro, a livello “interno”, se si considerano le prestazioni nel settore edile ex art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72.
Per tali fattispecie, pertanto, i prestatori del servizio sono tenuti a emettere fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, ai fini della successiva liquidazione del tributo.
Al riguardo, si pone in evidenza che, relativamente al settore edile richiamato, l’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare ai diversi interventi risulta spesso difficoltosa, con ripercussioni sanzionatorie in caso di errori.
Si pensi, ad esempio, a un intervento di ristrutturazione edilizia realizzato da un subappaltore a favore dell’impresa edile appaltatrice principale, relativamente al quale quest’ultima proceda a integrare la fattura ricevuta in regime di reverse charge, con l’indicazione dell’aliquota errata del 22%, invece che con la corretta aliquota del 10%, prevista dal n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III del DPR 633/72.
In merito, ci si chiede se, dal punto di vista sanzionatorio, la fattispecie in esame possa rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6 del DLgs. 471/97, come risultante dalle recenti modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 935), che ha provveduto a disciplinare in modo organico la fattispecie in cui il cedente/prestatore, ad esempio applicando un’aliquota superiore a quella corretta, addebiti in fattura un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta.
Prima della menzionata modifica normativa, nei confronti del cessionario/committente che avesse detratto un’IVA addebitata per errore, le conseguenze sarebbero state particolarmente gravose: infatti, venendo disconosciuto il diritto alla detrazione, si irrogavano la sanzione pari al 90% dell’indebita detrazione, nonché l’eventuale sanzione per la dichiarazione infedele.
Grazie alle modifiche sopra richiamate, l’art. 6, comma 6 ora prevede, invece, che rimanga fermo per il cessionario/committente il diritto alla detrazione, venendo, invece, irrogata a quest’ultimo, la nuova sanzione fissa da 250 a 10.000 euro.
Al riguardo, dovrebbe concludersi che, sebbene la norma in esame letteralmente richiami l’“applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore”, la nuova previsione sanzionatoria possa disciplinare anche la fattispecie relativa all’integrazione della fattura da parte del cessionario/committente, in sede di reverse charge, con l’indicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella corretta, considerando che il meccanismo dell’inversione contabile costituisce semplicemente una particolare modalità di assolvimento del tributo emergente dall’operazione imponibile.
È chiaro che, se quanto affermato troverà conferma nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, in caso di dubbi interpretativi in merito alla corretta aliquota IVA applicabile, per il cessionario/committente sarà meno rischioso, in termini sanzionatori, procedere all’integrazione della fattura attraverso un’aliquota maggiore di quella corretta, rispetto, al caso inverso, di applicazione di un’aliquota inferiore a quella di legge.
In quest’ultima fattispecie, infatti, la sanzione irrogabile sarebbe quella prevista dall’art. 6, comma 9-bis del DLgs. 471/97, ai sensi del quale “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile...”; al riguardo, infatti, sebbene la formulazione normativa richiami letteralmente l’omissione degli adempimenti, la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in esame di inadempimento parziale (in questo senso, circolare n. 16/2017), costituito dall’integrazione della fattura di acquisto con un’aliquota inferiore rispetto a quella di legge.
Si ricorda, infine, che, in sede di eventuale ravvedimento operoso, la sanzione di riferimento, oggetto delle riduzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97, è quella minima di legge; ne deriva che, nella fattispecie di integrazione della fattura con un’aliquota maggiore di quella corretta, se vale l’ipotesi sopra descritta il contribuente verserebbe la sanzione di 250 euro, ridotta ad esempio ad 1/9 (art. 13, comma 1, lett. a-bis), qualora il ravvedimento si completi nei 90 giorni successivi all’errato adempimento, conservando, però, il diritto alla detrazione dell’intera imposta esposta nel documento